CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PATANE' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE AIPPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Gen. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso del PATANE' e per l'inammissibilità degli altri ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2020 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., loro addebitato per essersi associati al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio ed in relazione ad una pluralità di reati fine, di cui all'art. 624 bis cod. pen., loro singolarmente ascritti, nonché ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., confermando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la declaratoria di penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per avere con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, sottratto dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] -previa effrazione di una porta-finestra- elementi di mobilio, una carabina ed attrezzatura per il bricolage. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi. 4. Con il primo, si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non emerge dalle intercettazioni alcun elemento da cui poter trarre che Patané fosse compartecipe del furto. Il giudice di seconda cura, infatti, travisa il contenuto delle conversazioni, desumendo dai dialoghi captati l'abitualità dei rapporti fra Patané e gli asseriti compartecipi, laddove l'unico contatto al medesimo riferibile è quello relativo al fatto contestato al capo 2), non avendo egli pacificamente partecipato agli altri furti in abitazione contestati ai coimputati. Rileva che la Corte territoriale omette di valorizzare l'importante circostanza che Patané svolge attività di piccolo trasportatore, per la quale utilizza una moto Ape e che l'uso del 'telo' si giustifica per ragioni di sicurezza stradale e non, come sostenuto dalla sentenza in modo del tutto apodittico, per celare quanto illecitamente trasportato. Osserva che la sentenza impugnata incorre nel travisamento della prova laddove attribuisce all'espressione 'due orecchie' il significato di 'due giare', suggerito dalla traduzione della polizia giudiziaria. Invero, l'imputato non ha trasportato giare, ma un divano e due mobili, come accertato dalle Forze dell'ordine dopo la commissione del furto. Rileva che proprio il testo della conversazione oggetto di esame (allegata al ricorso), nella parte successiva a quella considerata dalla Corte territoriale, dimostra che l'espressione 'due orecchie' si riferisce non alle 'giare' ma al denaro essendo riferibile all'espressione 'fammi ridere', cioè 'guadagno del denaro'.5. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell'art. 379 cod. pen. ed il vizio di motivazione. Assume che la Corte territoriale, nonostante la proposizione di specifica doglianza con la quale si insisteva per la riqualificazione del reato di furto in abitazione in concorso in quello di favoreggiamento, si è limitata a riprodurre l'errore del primo giudice, senza valorizzare la conversazione intercettata (n. 30) da cui emerge che Patané, anche qualora avesse potuto rendersi conto della provenienza furtiva dei beni trasportati, intervenne solo a furto già avvenuto. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso con il quale fa valere l'erronea applicazione dell'art. 133 ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale errato nella qualificazione giuridica del fatto e quindi nella determinazione della pena inflitta, non essendo stati considerati tutti i parametri normativi di riferimento. 7. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo con cui, dato atto dell'applicazione della pena concordata, si duole della disparità fra il trattamento sanzionatorio subito e quello riservato agli altri imputati. 8. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo con cui lamenta la mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., essendo chiaramente emersa in giudizio l'insussistenza della partecipazione associativa, esclusa anche dall'ordinanza cautelare del G.I.P.. 9. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso con cui fa valere la violazione del disposto dell'art. 69 cod. pen. ed il vizio di motivazione. Osserva che il calcolo della pena, applicata ex art. 599 bis cod. proc. pen. dal giudice di seconda cura, è stato formulato in violazione di legge. Muovendo dalla pena inflitta dal primo giudice, la Corte di appello ha applicato una maggiore riduzione per le circostanze attenuanti generiche, riducendo anche gli aumenti per i reati posti in continuazione, kondimeno, ha perpetuato le modalità di calcolo del primo giudice, il quale, ha applicato le circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. sulla pena base già aumentata per le circostanze aggravanti, ivi compresa la recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen.. Tuttavia, sebbene l'art. 69 cod. pen. sancisca il divieto di prevalenza tra circostanze attenuanti ed aggravanti, quando sia contestata la recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen., ciò non impedisce un giudizio di equivalenza, con la conseguenza che la diminuzione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non avrebbe dovuto essere calcolata sulla pena aggravata, ma avrebbe dovuto operare ai sensi dell'art. 69 cod. pen., con conseguente applicazione della pena che sarebbe stata inflitta in assenza di circostanze di segno opposto. La Corte territoriale, dunque, nell'applicare la pena concordata ha perpetrato l'errore del primo giudice, errando nel calcolo. 10. Gli imputati concludono per l'annullamento della sentenza impugnata. 11. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. 2. La prima doglianza formulata da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto meramente reiterativa del primo motivo introdotto con l'appello. Alla contestazione sul significato da attribuire alle conversazioni fra Patané e Gangi in occasione del furto di cui al capo 2) è stata data adeguata risposta dalla Corte territoriale, che ha assegnato alle espressioni utilizzate dai due imputati lo stesso senso già assegnato dal primo giudice. Non vale a modificare il quadro la considerazione della Corte che ravvisa nel linguaggio criptico utilizzato un'abitualità di rapporti inerenti ai furti, mentre il fatto ascritto a Patané è uno solo. Si tratta, infatti, di un'osservazione ad colorandum, posto che il giudice di seconda cura analizza il contenuto della conversazione ricavandone la partecipazione del ricorrente al furto ascritto a Patané, essendolil egli messo a disposizione per il trasporto degli oggetti rubati, così i contribuendo all'impossessamento 0*( beni altrui. Rispetto a questa motivazione, il ricorrente non svolge alcuna difesa idonea a clestrutturare il ragionamento della motivazione impugnata, limitandosi a ribadire che il ricorrente non trasportava delle 'giare', ma un divano e due mobili e che il fatto che egli fosse un trasportatore giustifica la circostanza che si avvalesse di un telo per riparare la merce caricata sull'Ape. Le osservazioni svolte dalla difesa non mutano la lettura fornita dai giudici di merito sulla disponibilità prestata all'immediato carico della refurtiva sul mezzo dell'imputato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La riqualificazione del reato di furto in abitazione in quello di favoreggiamento reale è correttamente negata dalla Corte territoriale sulla base della considerazione che Patané non intervenne dopo la commissione del furto, ma offrì un contributo causale alla realizzazione del delitto, recandosi all'appuntamento con il proprio motocarro per trasportare i beni oggetto della sottrazione, così assicurando la possibilità di eseguire il furto. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché generico e comunque relativo, in parte( ai motivi rinunciati con la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 599 bis cod. pen. ed in parte„ a motivi inerenti alla pena (cfr. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.' kSez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170). 5. Per le medesime ragioni va dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Eguale sorte tocca al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che fa valere in modo del tutto aspecifico la discriminazione fra la pena concordata a lui applicata e quella applicata, sempre in via concordata, ai correi, dimenticando che "In tema di ricorso per cassazione, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde ad una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo" (Sez. 6", Sentenza n. 21019 del 18/05/2021, Rv. 281508). 7. Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ancorché la censura verta sul calcolo della pena inflitta, inerendo ad uno dei motivi ammessi avverso la sentenza resa ex art. 599 bis cod. proc. pen., laddove ci si dolga dell'illegalità della pena applicata. Invero, l'art. 624 bis, ultimo comma cod. pen., stabilisce che "Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti". Ora, il giudice di prima cura, nel determinare la pena da infliggere reputando più grave il reato di cui all'art. 624 bis comma 1^e 3^ cod. pen. (in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen.), ritenuta la ricorrenza della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 624 bis, comma 3^ cod. pen. (in essa valutata e computata ex art. 63, comma 4^cod. pen. la contestata recidiva), ha determinato la pena base in anni nove di reclusione ed euro millecinquecento di multa, diminuita per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ad anni sei e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, aumentata per effetto della continuazione nella misura di mesi 3,6 ed euro 80,00 di multa per gli ulteriori di dieci capi di imputazione, sino ad anni nove e mesi sei di reclusione ed euro milleottocento di multa, diminuita per effetto del rito ad anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro milleduecento di multa. Il calcolo, che viene strutturalmente ripreso dalla Corte di appello -benché il giudice di seconda cura riconosca una maggiore diminuzione per le circostanze attenuanti generiche ed un minor aumento di pena per i reati posti in continuazione, rispetta il disposto dell'art. 624 bis, ultimo comma cod. pen., con il quale viene posto il divieto di bilanciamento. Sicché il motivo deve ritenersi manifestamente infondato, in quanto la pena non viola ialcun canone legale. 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila