CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15012/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41321/24 ErrouiR OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla affermazione di penale responsabilità ed, in particolare, alla insussistenza dell'elemento soggettivo nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica coerente e puntuale a tal riguardo (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il