CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controUnione Europea, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Pomponi e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6210/2020,depositata il 9 dicembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la S.A.P. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diNumero registro generale 13170/2021Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 9443/2026Data pubblicazione 14/04/2026appello di Roma, depositata il 9 dicembre 2020, che, in riforma dellasentenza del locale Tribunale, ha respinto la opposizione della societàal precetto con cui l’Unione Europea le aveva intimato il pagamentodella somma di euro 268.825,35, in virtù del titolo esecutivorappresentato dalla decisione della Commissione Europea del 12gennaio 2011 relativa al recupero di una sovvenzione eseguita infavore di Consortium – Consorzio di imprese per l’esecuzione delprogetto denominato «Train in the Trainer»;- la Corte di appello ha riferito che l’opposizione si fondava sullacircostanza che il titolo esecutivo si era formato nei soli confronti delconsorzio e non era stato notificato all’opponente, sulla estraneità diquest’ultima dalla compagine del consorzio e, comunque, sul fatto cheil consorzio non aveva agito per suo conto, per cui non rispondeva delleobbligazioni da questi assunte, non operando l’estensione dellaresponsabilità verso i terzi di cui all’art. 2615, secondo comma, cod.civ.;- ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizioneritenendo che il consorzio non avesse agito per conto dei suoiconsorziati;- ha, quindi, accolto il gravame, rilevando che la società appellatafaceva parte del consorzio e osservando che quest’ultimo si limitava aesercitare una funzione di mera intermediazione rispetto alle finalitàperseguite dalle singole società consorziate e che le obbligazioni dalmedesimo assunte, tranne quelle relative alla sua organizzazione,dovevano considerarsi assunte nell’interesse delle singole società chene facevano parte, indipendentemente dalla spendita del loro nome;- in particolare, doveva considerarsi contratto nell’interesse anchedell’appellata anche il finanziamento che aveva dato luogo al recuperoin oggetto, militando in tal senso una pluralità di elementi presuntivi;- il ricorso è affidato a sette motivi;- resiste con controricorso la Unione Europea;Numero registro generale 13170/2021Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 9443/2026Data pubblicazione 14/04/2026- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’omessapronuncia sull’eccezione di inopponibilità del titolo esecutivorappresentato dalla Decisione della Commissione Europea, articolata inragione del fatto che tale Decisione era stata emessa nei confronti diun soggetto terzo – il consorzio – a essa totalmente estraneo e senzala partecipazione di essa ricorrente al relativo processo decisionale e lapossibilità per quest’ultima di impugnare il provvedimento;- con il secondo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivoe controverso del giudizio, individuato nel contenuto della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui non recava essaricorrente tra i destinatari della medesima, tale da precluderel’opponibilità della Decisione a quest’ultima;- con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 2615, secondo comma, cod. civ., per aver la Corte di appelloritenuto che una decisione della Commissione Europea fosse opponibilead un soggetto diverso dal destinatario della medesima;- con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., per aver lasentenza impugnata ritenuto che essa ricorrente facesse parte delConsortium nonostante non sussistesse in atti alcuna prova in meritoa un siffatto rapporto;- con il quinto motivo censura la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione degli artt. 2615, secondo comma, 2727 e 2729 cod.civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto che essaricorrente fosse solidalmente responsabile in toto dell’obbligazioneassunta in proprio dal consorzio pur in assenza di prova in merito allasua partecipazione al predetto consorzio e alla partecipazione diquest’ultimo al bando «Train in the Trainer» nell’interesse dellaNumero registro generale 13170/2021Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 9443/2026Data pubblicazione 14/04/2026ricorrente medesima;- con il sesto motivo critica la decisione di appello per violazione e falsaapplicazione degli artt. 2614 e 2615 cod. civ., nella parte in cui haritenuto che i consorziati «fruitori» fossero responsabili in solido per leobbligazioni assunte dal consorzio;- con l’ultimo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova, per aver la sentenzaimpugnata ritenuto che fosse onere della ricorrente provare la proprianon appartenenza al consorzio;- i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sonoinammissibili;- come riferito in precedenza la sentenza impugnata dà atto che in sededi opposizione al precetto l’odierna ricorrente aveva pregiudizialmenteeccepito l’inidoneità del titolo esecutivo, consistente nella [OSCURATO:PERSONA] europea, a fondare l’esecuzione minacciata nei suoiconfronti in ragione del fatto che tale titolo si era formato nei confrontidi un diverso soggetto (il consorzio) e che non le era stato notificato, enel merito, aveva dedotto la non appartenenza al consorzio e,comunque, l’estraneità alla vicenda per cui non poteva ritenersisussistente una sua responsabilità ex art. 2615, secondo comma, cod.civ.;- dalla sentenza si evince che la riferita eccezione di inidoneità del titoloa fondare l’esecuzione minacciata era stata disattesa dal giudice diprimo grado e la relativa questione non era stata interessata dai motividi appello (principale e incidentale), vertenti esclusivamente sullanatura di consorziata dell’opponente e sull’estensione a quest’ultimadella responsabilità per le obbligazioni assunte dal consorzio verso laCommissione Europea;- orbene, come fondatamente eccepito dalla controricorrente, sullaquestione pregiudiziale relativa all’inopponibilità nei confronti dellaodierna ricorrente del titolo esecutivo fatto valere si è formato unNumero registro generale 13170/2021Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 9443/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudicato interno implicito, a seguito della mancata impugnazioneincidentale della sentenza di primo grado nella parte in cui avevaimplicitamente respinto il relativo motivo di opposizione;- infatti, è principio consolidato di questa Corte quello per cui qualoraun’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modoespresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda,chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, ladevoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte dellaparte rimasta vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige laproposizione del gravame incidentale, non essendo sufficiente la merariproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso,ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto oindiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. Cass., Sez. Un., 12maggio 2017, n. 11799);- il giudicato interno così formatosi risulta preclusivo anche del rilievoofficioso del giudice, per cui non può rimproverarsi alla Corte di appellola mancata verifica dell’esistenza di un valido titolo esecutivo;- il quarto, quinto e sesto motivo, esaminabili congiuntamente, sonodel pari inammissibili;- per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorredenunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisionele prove dedotte dalle parti, giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione delmezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr. Cass., Sez. Un., 30settembre 2020, n. 20867);- la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. richiede, invece, l’allegazioneche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazionenormativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo diNumero registro generale 13170/2021Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 9443/2026Data pubblicazione 14/04/2026valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento;- parte ricorrente non ha assolto ai riferiti oneri di allegazione;- quanto alla dedotta violazione del regime delle presunzioni, si osservache l’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave,precisa e concordante una presunzione che non lo sia, può configurareun vizio censurabile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., solo se vi è stata una macroscopica erronea individuazionedella regola inferenziale e tale principio si declina, con maggior rigore,nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del dirittodell'economia, ove l’intervento giudiziale, nell'apprezzamento dellaprova, non deve essere vincolato dalla «tipizzazione» di precostituitefattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà diadattamento della regola generale al caso concreto (così Cass. 18aprile 2025, n. 10240);- la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di meritosfugge, pertanto, al concetto di falsa applicazione quando si concretao in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattualiin relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dalgiudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo onella mera prospettazione di una inferenza probabilisticasemplicemente diversa da quella applicata dal giudice di merito,trattandosi altrimenti di un diverso apprezzamento della ricostruzionedella quaestio facti (cfr. Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2018, n. 1785);- orbene, quanto all’accertamento della partecipazione della odiernaricorrente al consorzio, la Corte di appello ha valorizzato la circostanzadella ammissione della società all’ente, deliberata dal comitato digestione di quest’ultimo all’esito di una riunione convocata proprio perNumero registro generale 13170/2021Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 9443/2026Data pubblicazione 14/04/2026deliberare proprio l’ammissione della società che ne aveva fattorichiesta, benché a tale riunione la società richiedente non fossepresente, nonché il fatto che successivamente alla delibera diammissione la società ha emesso diverse fatture nei confronti delconsorzio per prestazioni di servizi (attività di formazione) svoltenell’ambito di progetti finanziati dall’Unione Europea e rientranti, oltreche nel suo oggetto sociale, nell’oggetto sociale del consorziomedesimo;- la ricorrente contesta la concludenza della sola delibera di ammissionee del mero svolgimento di prestazioni di servizio in favore del Consorzioomettendo, però, di confrontarsi con tutti gli elementi presuntivi presiin esame nella sentenza impugnata, in particolare, con il fatto chel’ammissione era seguita alla relativa domanda della società e che viera coincidenza tra i servizi fatturati al consorzio e l’oggetto sociale diquest’ultimo;- il ragionamento presuntivo, dunque, non risulta specificamenteaggredito e, comunque, sotto altro aspetto, la doglianza si risolve inuna mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa daquella applicata dal giudice di merito, in quanto tale non sindacabile inquesta sede;- in ordine alla ritenuta assunzione delle obbligazioni del consorzionell’interesse delle singole società che ne facevano parte, la Corte diappello ha rilevato che il consorzio era un ente dotato di un merocomitato di gestione, con un solo dipendente e un capitale sociale paria euro 5,37, per cui non poteva che svolgere una funzione di meraintermediazione rispetto alle finalità perseguite dalle singole societàconsorziate, a nulla rilevando né la circostanza della sottoscrizione inproprio del finanziamento dedotto in giudizio, né la mancata spenditadel nome;- ha, inoltre, rilevato che il consorzio aveva avuto accesso ad altri fondicomunitari per finanziare il progetto «Train in the Trainer»;Numero registro generale 13170/2021Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 9443/2026Data pubblicazione 14/04/2026- con riferimento a un siffatto accertamento la ricorrente si limita a unamera contestazione del ragionamento inferenziale svolto dalla Corte diappello, all’apparenza privo di errori, censurando, in particolare, piùche la correttezza di tale ragionamento, l’accertamento dei fatti su cuiil ragionamento si è fondato, accertamento, tuttavia, che, essendo ilrisultato dell’apprezzamento degli elementi probatori, è riservato algiudice di merito;- l’ultimo motivo è del pari inammissibile;- la statuizione censurata dalla ricorrente – secondo cui non spettavaalla Unione Europea provare il rapporto interno tra consorziato econsorzio – costituisce una diversa e autonoma ratio decidendi (se nonuna motivazione ad abundantiam), per cui la resistenza della diversaratio rappresentata dalla ritenuta sussistenza di un siffatto rapportoosta all’esame delle questioni prospettate con il motivo in esame stantela definitività dell’autonoma motivazione non utilmente impugnata e,conseguentemente, l’impossibilità di tali questioni, anche laddoveritenute fondate, a condurre all’annullamento della sentenza (cfr., sulpunto, Cass. 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n.10815; Cass. 27 luglio 2017, n. 18641);- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 7.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 13170/2021Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 9443/2026Data pubblicazione 14/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile il 12gennaio 2026.Il Presidente