CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall' avvocato2026 - controricorrente -1641 avverso la sentenza n. 3724/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/11/2024 R.G.N. 639/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la domanda di cui al ricorso di primo grado MarcoSerracino chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e LeonardoNumero registro generale 12118/2025Numero sezionale 1641/2026Morichetti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], suo ex daNtuomrereo ddi rai ccolta generale 12065/2026Data pubblicazione 30/04/2026lavoro, al pagamento di somme rivendicate a titolo di differenzeretributive; i convenuti eccepivano il loro difetto dilegittimazione passiva deducendo in particolare il Morichetti diavere rinunziato all’eredità e la Jurakic di non averla maiaccettata.2. Il giudice di primo grado respingeva la domandacondannando le parti resistenti al pagamento delle spese di litequantificate in complessivi euro 3.000 dei quali euro 2.000 acarico di [OSCURATO:PERSONA] e euro 1.000 a carico LidijaJurakic.3. La Corte di appello confermava la statuizione di condannaalle spese di lite di primo grado degli originari convenutirespingendo l’appello da questi proposto.4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoLeonardo Morichetti sulla base di un unico motivo; l’intimatoMarco Serracino ha depositato controricorso; entrambe le partihanno depositato memoria.5. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 92, comma 1 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.,censurando la sentenza impugnata per avere confermato ladecisione di primo grado in punto di condanna degli originariconvenuti, risultati vittoriosi, alla rifusione delle spese di lite diprimo grado, statuizione che assume non giustificata dalNumero registro generale 12118/2025Numero sezionale 1641/2026riferimento al dovere di lealtà processuale ex art 88 cN.upm.ecro. d i era ccolta generale 12065/2026Data pubblicazione 30/04/2026comunque in contrasto con il criterio di distribuzione dell’oneredella prova che fa carico a colui che agisce nei confronti delpreteso erede per debiti del de cuius di provare l’assunzionedella qualità di erede da parte del convenuto.2. Il motivo è fondato.2.1. Dallo storico di lite della sentenza impugnata emergeche il primo giudice aveva ritenuto di condannare gli originariconvenuti al pagamento delle spese di lite rilevando che : a) ilSerracino, prima di agire giudizialmente, aveva formulatorichiesta stragiudiziale di pagamento nei confronti di entrambi iconvenuti e solo all’esito della mancata risposta di questi ultimiaveva depositato il ricorso giudiziale; b) la domanda giudizialeaveva preceduto sia la rinunzia all’eredità da parte del Morichettisia la mancata accettazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvenutasolo a seguito di altro giudizio finalizzato alla fissazione di untermine per l’accettazione dell’eredità ex artt. 481 c.c. e 749c.p.c.; c) il Serracino era stato costretto ad instaurarequest’ultimo giudizio atteso il tenore non risolutivodell’interrogatorio formale a cui la Jurakic era stata sottopostanel corso dell’originario procedimento.2.2. La Corte di merito ha confermato il regolamento dellespese di lite di primo grado in quanto giustificato ai sensidell’art. 92 comma 1, c.p.c. dalla violazione del dovere di lealtàe probità stabilito dall’art. 88 c.p.c.; ha osservato che ilcomportamento complessivo degli originari convenuti, i qualipur essendo a conoscenza della iniziativa stragiudiziale delSerracino non avevano in alcun modo provveduto, neppure perle vie brevi, a comunicare la loro posizione rispetto all’ereditàNumero registro generale 12118/2025Numero sezionale 1641/2026del defunto datore di lavoro, determinando così la instauNruamzeiroo ndi era ccolta generale 12065/2026Data pubblicazione 30/04/2026della controversia, si configurava quale violazione del dovere dilealtà processuale sancito dall’art. 88 c.p.c.; ciò in particolarecon riguardo alla posizione della Jurakic che nel corso dellaprecedente fase di giudizio aveva tenuto un comportamentoambiguo in merito alla propria volontà di accettare o menol’eredità. In relazione alla posizione dell’odierno ricorrente, lasentenza impugnata ha premesso che il lavoratore avevaprovveduto ad inviare ad entrambi i pretesi aventi causa deldatore di lavoro una richiesta stragiudiziale di pagamento;quella inviata all’indirizzo corrispondente alla residenzaanagrafica della Jurakic, coniuge del defunto e madredell’odierno ricorrente, era stata da questa ricevuta; quellainviata al Morichetti, ad un indirizzo diverso, aveva avuto esitonegativo; il giudice di appello ha comunque ritenuto cheugualmente il Morichetti fosse venuto a conoscenzadell’iniziativa stragiudiziale del Serracino sia perché ciò non erastato contestato in giudizio sia perché il Morichetti aveva,all’epoca, il proprio indirizzo di residenza coincidente con quellodella madre; il Morichetti, poco dopo il deposito del ricorso diprimo grado, aveva rinunziato all’eredità. Ciò posto, afondamento della condanna alle spese la sentenza impugnataha richiamato il comportamento complessivo delle parti le quali,pur avendo avuto conoscenza della iniziativa stragiudiziale delSerracino, non avevano provveduto a comunicargli per le viebrevi la loro posizione rispetto all’ eredità del defunto datore dilavoro così determinando l’instaurazione della lite, con iconseguenti oneri economici, rispetto all’eredità del defuntodatore di lavoro.Numero registro generale 12118/2025Numero sezionale 1641/20262.3. Dalle argomentazioni che sorreggono la decisNioumneero ddi rai ccolta generale 12065/2026Data pubblicazione 30/04/2026appello si evince quindi in maniera piana che, in particolare conriferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, la violazionedel dovere scaturente dall’art. 88 c.p.c. è stata affermata inrelazione a condotte tenute al di fuori del processo e prima dellarelativa instaurazione da parte del Serracino.2.4. In tal modo la Corte distrettuale ha mostrato di fareriferimento a condotte che si collocano al di fuori del giudizio edin quanto tali risultano estranee al perimetro regolato dall’art.88 c.p.c. potendo al più rilevare ai soli fini della compensazionedelle spese di lite, sotto il profilo del criterio di causalità nellainstaurazione della lite, criterio peraltro espressamente evocatonella sentenza impugnata.2.5. La decisione non risulta pertanto conforme allagiurisprudenza della S.C. la quale ha affermato che, in materiadi spese processuali, al criterio della soccombenza può derogarsisolo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno aidoveri di lealtà e probità, imposti dall'art. 88 c.p.c., precisandoche tale violazione è rilevante unicamente nel contestoprocessuale, restando estranee circostanze che, sia purriconducibili ad un comportamento non commendevole dellaparte, si siano esaurite esclusivamente in un contestoextraprocessuale, le quali circostanze possono, al più,giustificare una compensazione delle (Cass. n. 1672/2021, inmotivazione, Cass. n. 6635/2007; Cass. 15353/2000).3. In base alle considerazioni che precedono quindi lasentenza impugnata deve essere cassata. Non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esseredecisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2 c.p.c.,Numero registro generale 12118/2025Numero sezionale 1641/2026disponendosi la integrale compensazione delle spese dNi umlitereo ddi rai ccolta generale 12065/2026Data pubblicazione 30/04/2026primo e secondo grado nonché del giudizio di legittimità.3.1. Tale compensazione risulta giustificata alla luce delprincipio di causalità nella instaurazione della lite, imputabile,secondo quanto già accertato nel giudizio di merito, allacondotta extraprocessuale dell’odierno ricorrente (oltre chedella Jurakic), che aveva determinato una oggettiva situazionedi incertezza in ordine alla successione ereditaria dell’ex datoredi lavoro, non superabile con l’ordinaria diligenza della parteinteressata. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensale spese di lite di primo e secondo grado. Compensa le spesedel giudizio di legittimità.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile2026La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 12118/2025Numero sezionale 1641/2026Numero di raccolta generale 12065/2026Data pubblicazione 30/04/2026