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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23864/2026

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gio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;lette le conclusioni depositate dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e ha fattopervenire conclusioni scritte e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eGiacoma [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale,in relazione al fallimento della società edile [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 febbraio 2015, revocando viceversa lestatuizioni civili limitatamente alla posizione del Fallimento della società, stante larinuncia alla costituzione di tale parte civile (diversamente dall’altra parte civile,[OSCURATO:PERSONA], tuttora costituita).2.

Il ricorso proposto nell’interesse degli imputati, consta di tre motivi, diseguito riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza,ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge sostanziale (inriferimento all’art. 62-bis cod. pen.) e contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento ai ricorrenti delle circostanzedal giudice di primo grado in relazione, tuttavia, al diverso tema delladeterminazione del trattamento sanzionatorio e senza una rivalutazione deimedesimi elementi anche ai fini del richiesto riconoscimento delle circostanzefallimento, con conseguente revoca della costituzione di parte civile, non avrebbevalutato in alcun modo, ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all’art.62-bis cod. pen., lo sforzo compiuto dai ricorrenti per risarcire parte del dannoprodotto, giungendo a un accordo con la curatela e versando altri 60.000 euroall’Agenzia delle entrate.2.2.

Con il secondo motivo viene lamentata l’illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta distrattiva relativaalla cessione del ramo di azienda dalla società fallita alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”(punto

4.2. della sentenza impugnata), quando ormai la società versava già indecozione (sicché non erano prospettabili ulteriori danni ai creditori) ed in assenzadi una reale distrazione posto che veniva previsto che i pagamenti per i lavori giàeseguiti dalla fallita sarebbero stati incassati da quest’ultima, sicché il valorecomplessivo degli appalti ceduti (pari a circa 159.000 euro e non a 315.000 euro),detratti i costi, era compensato dall’accollo dei debiti (pari ad euro 132.000).2.3.

Con il terzo motivo si contesta la natura distrattiva dei prelevamenti (per40.882 euro), utilizzati in realtà per finalità aziendali come evincibile dalla“produzione documentale in atti”, e delle somme incassate sul conto personale diGiacoma [OSCURATO:PERSONA] (pari a circa 39.000 euro), anch’esse utilizzate per pagarefornitori e creditori, come si evince dal decremento del debito riportato in bilanciorispetto all’esercizio precedente e dall’estratto del conto corrente dell’imputata(punti

4.3. e

4.4. della sentenza impugnata).

Tali elementi, secondo la difesa,smentivano la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta e avrebbero potutoal più determinare una qualificazione del reato come bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2.

Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso si riferisce solo ad alcunedelle condotte distrattive contestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare:alla cessione del ramo d’azienda dell’11 settembre 2013 da parte della fallita infavore della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (condotta sub A3); i prelevamenti daiconti della società per un importo di 40.882 euro (condotta sub A6); i versamentieffettuati sul conto di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a fatture emesse dalla fallita,per euro 39.273 (condotta sub A7).In relazione alle ulteriori condotte distrattive in contestazione (come quellarelativa all’autocarro Iveco, targato [OSCURATO:TARGA]), diverse da quelle ritenuteirrilevanti già dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (A9 e A10), deve pertanto ritenersiormai definitivo l’accertamento della sussistenza del reato.3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il carattere distrattivodel trasferimento del ramo d’azienda alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, è fondatoed ha rilievo assorbente anche in relazione al primo motivo di ricorso (relativo almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).Nella sentenza impugnata, come premessa all’esame della valenzadell’operazione economica di trasferimento di ramo d’azienda di cui al capo A3, laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] riporta una massima di questa Sezione relativaalle operazioni di “scissione”, ma estensibile anche ai casi, come quello in esame,di costituzione di una nuova società e cessione alla stessa di un ramo d’azienda:«Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di unasocietà, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delleastrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della societàscissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità disoddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della proceduraconcorsuale. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressainsolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzavaplurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di duenuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principaliproduzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivoo trasferimento di posizioni debitorie); Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Mauritius,Rv. 281818 – 01.Come più volte posto in evidenza da questa Corte, dunque, la cessione delramo di azienda (a società appositamente costituita o a un nuovo soggetto fruttodi scissione) non è di per sé integrativa di una condotta distrattiva, potendo inalcuni casi costituire un tentativo di salvataggio dell’impresa e perfinoun’operazione volta a tutelare le ragioni creditorie.La connotazione di distrazione discende evidentemente dalla strutturazioneeconomica dell’operazione e si configurerà infatti quando la componente attiva delpatrimonio dell’impresa o una sua parte venga ceduta a un nuovo organismo senzala corrispondente parte di passività o in assenza di un corrispettivo adeguato,sostanziandosi così in un depauperamento della società in danno dei creditori.Ai due ricorrenti, al capo A3, era in effetti contestato di aver posto in esserela cessione del ramo d’azienda della fallita alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” a unprezzo “simbolico” di 17.213 euro, in gran parte non corrisposto e, in ogni caso,del tutto inadeguato rispetto al valore dell’azienda, cui facevano capo beni e115.000 euro, a fronte dell’accollo di una minima parte dei debiti.Con l’atto di appello, tuttavia, i ricorrenti contestavano tale ricostruzionerappresentando che:- il valore degli appalti ceduti non era pari a 315.000 euro, bensì a 159.297euro, posto che nell’atto di cessione era stato stabilito che la società fallita([OSCURATO:SOCIETA].) avrebbe continuato ad incassare tutti i crediti relativi ai lavorida lei eseguiti fino a quella data;- che, detratti i costi di esecuzione delle opere, l’utile relativo a tali appaltisarebbe stato contenuto in circa il 7%;- che la nuova società si era anche accollata una parte dei debiti della fallita(quantificati in ricorso in euro 132.000);- che la cessione era stata notificata ai creditori, i quali avevano accettato glieffetti liberatori della cessione, il che aveva sensibilmente ridotto l’esposizionedella fallita (pagina 8 della sentenza impugnata);- che il prezzo della cessione, diversamente da quanto contestato, era statointegralmente versato, come indicato nella relazione ex art. 33 legge fall. delcuratore.Ebbene, tutte le circostanze dedotte dalla difesa (che, laddove pienamenterispondenti alla realtà, farebbero effettivamente dubitare del carattere distrattivodell’operazione) non sono state specificamente confutate o smentite dalla Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], che si è invece limitata ad osservare che la forbice trail valore del ramo d’azienda e il prezzo corrisposto resterebbe in ogni caso“eclatante” e dunque indicativa di una volontà distrattiva.Tale passaggio della motivazione non può tuttavia ritenersi soddisfacente.Se l’ammontare degli elementi attivi dell’azienda fosse determinabile nellamisura indicata dai ricorrenti, infatti, già solo l’accollo liberatorio dei debiti per132.000 euro farebbe venir meno il carattere concretamente depauperativodell’operazione per la società fallita.Questa Corte, invero, ha più volte ribadito che integra il reato di bancarottafraudolenta per distrazione la cessione di un bene societario con contestualeaccollo, da parte del cessionario, di alcuni debiti della fallita, ove quest’ultima nonvenga sollevata dalle passività, giacché l’operazione fa sì che la fallita si privi di unelemento attivo senza però una reale contropartita, posto che il debito, in assenzadi espresso consenso del creditore, continua a gravare anche sulla società cedentenonostante l’accollo da parte della cessionaria (sul punto, si veda ad esempio Sez.5, n. 48061 del 02/10/2019, Rossi, Rv. 278313 – 01).Nel caso in esame, tuttavia, sulla base della prospettazione difensiva che nonha ricevuto smentita nella sentenza impugnata, risulta che l’accollo fosse statoliberatorio, il che, rendendo sostanzialmente non sproporzionato il prezzo dellacessione, potrebbe al più rilevare sotto il profilo di un’alterazione della par condiciocreditorum (tra l’ammontare dei debiti ceduti alla nuova società, unitamentecomunque a risorse corrispondenti per farvi fronte, e quelli rimasti in capo allafallita, ormai deprivata di ulteriori elementi attivi).Si impone, pertanto, un annullamento sul punto della sentenza impugnata,affinché altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] esamini e rispondaadeguatamente ai rilievi difensivi indicati.Tale valutazione potrà evidentemente avere incidenza anche sulriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del primo motivodi ricorso.4.

Il terzo motivo di ricorso è invece infondato.I ricorrenti contestano la natura distrattiva dei prelevamenti per 40.882 euroe il versamento, sul conto di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di 39.273 euro relativoa fatture emesse dalla fallita, deducendo che tali somme sarebbero state impiegateper esigenze aziendali.Trattasi di deduzioni sfornite di qualsiasi riscontro probatorio al di là dellamera annotazione contabile relativa ai prelevamenti, come adeguatamentemotivato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].La giurisprudenza di questa Corte, come ricordato dallo stesso ricorrente, èpacifica nel ritenere che in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la provadella distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita èdesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lorodestinazione.Come precisato in alcune pronunce più recenti, «il giudice non può ignorarel'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o diaverli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente daglielementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine diconsentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche econsentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettivadestinazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che non possavalere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobilia carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consental'esatta individuazione)» (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv.279204 – 01).Il fallito, dunque, non può limitarsi a fornire indicazioni del tutto generichesulla destinazione delle risorse della società e poi lamentare un’inversionedell’onere della prova.Parimenti non possono essere genericamente richiamati, con il ricorso percassazione, documenti non allegati, rendendo di fatto impossibile qualsiasi verificaal riguardo.

Nel ricorso si fa infatti riferimento alla “produzione documentale incorrente di [OSCURATO:PERSONA]”, ma nessuno di tali documenti è allegato al ricorso,che difetta pertanto di autosufficienza.Del tutto inconferente, sulla base di quanto osservato in precedenza, è ilrichiamo alla fattispecie di bancarotta semplice, avendo la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] adeguatamente motivato in ordine al carattere doloso delledistrazioni accertate.

Il motivo deve pertanto essere rigettato, perché infondato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta relativa al capoA3, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altraSezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA], alla quale rimette anche laregolamentazione tra le parti delle spese processuali per questo grado dilegittimità.Rigetta nel resto i ricorsi.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gio [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;lette le conclusioni depositate dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e ha fattopervenire conclusioni scritte e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eGiacoma [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale,in relazione al fallimento della società edile [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 febbraio 2015, revocando viceversa lestatuizioni civili limitatamente alla posizione del Fallimento della società, stante larinuncia alla costituzione di tale parte civile (diversamente dall’altra parte civile,[OSCURATO:PERSONA], tuttora costituita).2. Il ricorso proposto nell’interesse degli imputati, consta di tre motivi, diseguito riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione della sentenza,ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge sostanziale (inriferimento all’art. 62-bis cod. pen.) e contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione in ordine al mancato riconoscimento ai ricorrenti delle circostanzedal giudice di primo grado in relazione, tuttavia, al diverso tema delladeterminazione del trattamento sanzionatorio e senza una rivalutazione deimedesimi elementi anche ai fini del richiesto riconoscimento delle circostanzefallimento, con conseguente revoca della costituzione di parte civile, non avrebbevalutato in alcun modo, ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all’art.62-bis cod. pen., lo sforzo compiuto dai ricorrenti per risarcire parte del dannoprodotto, giungendo a un accordo con la curatela e versando altri 60.000 euroall’Agenzia delle entrate.2.2. Con il secondo motivo viene lamentata l’illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta distrattiva relativaalla cessione del ramo di azienda dalla società fallita alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”(punto 4.2. della sentenza impugnata), quando ormai la società versava già indecozione (sicché non erano prospettabili ulteriori danni ai creditori) ed in assenzadi una reale distrazione posto che veniva previsto che i pagamenti per i lavori giàeseguiti dalla fallita sarebbero stati incassati da quest’ultima, sicché il valorecomplessivo degli appalti ceduti (pari a circa 159.000 euro e non a 315.000 euro),detratti i costi, era compensato dall’accollo dei debiti (pari ad euro 132.000).2.3. Con il terzo motivo si contesta la natura distrattiva dei prelevamenti (per40.882 euro), utilizzati in realtà per finalità aziendali come evincibile dalla“produzione documentale in atti”, e delle somme incassate sul conto personale diGiacoma [OSCURATO:PERSONA] (pari a circa 39.000 euro), anch’esse utilizzate per pagarefornitori e creditori, come si evince dal decremento del debito riportato in bilanciorispetto all’esercizio precedente e dall’estratto del conto corrente dell’imputata(punti 4.3. e 4.4. della sentenza impugnata). Tali elementi, secondo la difesa,smentivano la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta e avrebbero potutoal più determinare una qualificazione del reato come bancarotta semplice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2. Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso si riferisce solo ad alcunedelle condotte distrattive contestate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare:alla cessione del ramo d’azienda dell’11 settembre 2013 da parte della fallita infavore della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” (condotta sub A3); i prelevamenti daiconti della società per un importo di 40.882 euro (condotta sub A6); i versamentieffettuati sul conto di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a fatture emesse dalla fallita,per euro 39.273 (condotta sub A7).In relazione alle ulteriori condotte distrattive in contestazione (come quellarelativa all’autocarro Iveco, targato [OSCURATO:TARGA]), diverse da quelle ritenuteirrilevanti già dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (A9 e A10), deve pertanto ritenersiormai definitivo l’accertamento della sussistenza del reato.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il carattere distrattivodel trasferimento del ramo d’azienda alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, è fondatoed ha rilievo assorbente anche in relazione al primo motivo di ricorso (relativo almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).Nella sentenza impugnata, come premessa all’esame della valenzadell’operazione economica di trasferimento di ramo d’azienda di cui al capo A3, laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] riporta una massima di questa Sezione relativaalle operazioni di “scissione”, ma estensibile anche ai casi, come quello in esame,di costituzione di una nuova società e cessione alla stessa di un ramo d’azienda:«Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di unasocietà, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delleastrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della societàscissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità disoddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della proceduraconcorsuale. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressainsolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzavaplurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di duenuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principaliproduzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivoo trasferimento di posizioni debitorie); Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Mauritius,Rv. 281818 – 01.Come più volte posto in evidenza da questa Corte, dunque, la cessione delramo di azienda (a società appositamente costituita o a un nuovo soggetto fruttodi scissione) non è di per sé integrativa di una condotta distrattiva, potendo inalcuni casi costituire un tentativo di salvataggio dell’impresa e perfinoun’operazione volta a tutelare le ragioni creditorie.La connotazione di distrazione discende evidentemente dalla strutturazioneeconomica dell’operazione e si configurerà infatti quando la componente attiva delpatrimonio dell’impresa o una sua parte venga ceduta a un nuovo organismo senzala corrispondente parte di passività o in assenza di un corrispettivo adeguato,sostanziandosi così in un depauperamento della società in danno dei creditori.Ai due ricorrenti, al capo A3, era in effetti contestato di aver posto in esserela cessione del ramo d’azienda della fallita alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” a unprezzo “simbolico” di 17.213 euro, in gran parte non corrisposto e, in ogni caso,del tutto inadeguato rispetto al valore dell’azienda, cui facevano capo beni e115.000 euro, a fronte dell’accollo di una minima parte dei debiti.Con l’atto di appello, tuttavia, i ricorrenti contestavano tale ricostruzionerappresentando che:- il valore degli appalti ceduti non era pari a 315.000 euro, bensì a 159.297euro, posto che nell’atto di cessione era stato stabilito che la società fallita([OSCURATO:SOCIETA].) avrebbe continuato ad incassare tutti i crediti relativi ai lavorida lei eseguiti fino a quella data;- che, detratti i costi di esecuzione delle opere, l’utile relativo a tali appaltisarebbe stato contenuto in circa il 7%;- che la nuova società si era anche accollata una parte dei debiti della fallita(quantificati in ricorso in euro 132.000);- che la cessione era stata notificata ai creditori, i quali avevano accettato glieffetti liberatori della cessione, il che aveva sensibilmente ridotto l’esposizionedella fallita (pagina 8 della sentenza impugnata);- che il prezzo della cessione, diversamente da quanto contestato, era statointegralmente versato, come indicato nella relazione ex art. 33 legge fall. delcuratore.Ebbene, tutte le circostanze dedotte dalla difesa (che, laddove pienamenterispondenti alla realtà, farebbero effettivamente dubitare del carattere distrattivodell’operazione) non sono state specificamente confutate o smentite dalla Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], che si è invece limitata ad osservare che la forbice trail valore del ramo d’azienda e il prezzo corrisposto resterebbe in ogni caso“eclatante” e dunque indicativa di una volontà distrattiva.Tale passaggio della motivazione non può tuttavia ritenersi soddisfacente.Se l’ammontare degli elementi attivi dell’azienda fosse determinabile nellamisura indicata dai ricorrenti, infatti, già solo l’accollo liberatorio dei debiti per132.000 euro farebbe venir meno il carattere concretamente depauperativodell’operazione per la società fallita.Questa Corte, invero, ha più volte ribadito che integra il reato di bancarottafraudolenta per distrazione la cessione di un bene societario con contestualeaccollo, da parte del cessionario, di alcuni debiti della fallita, ove quest’ultima nonvenga sollevata dalle passività, giacché l’operazione fa sì che la fallita si privi di unelemento attivo senza però una reale contropartita, posto che il debito, in assenzadi espresso consenso del creditore, continua a gravare anche sulla società cedentenonostante l’accollo da parte della cessionaria (sul punto, si veda ad esempio Sez.5, n. 48061 del 02/10/2019, Rossi, Rv. 278313 – 01).Nel caso in esame, tuttavia, sulla base della prospettazione difensiva che nonha ricevuto smentita nella sentenza impugnata, risulta che l’accollo fosse statoliberatorio, il che, rendendo sostanzialmente non sproporzionato il prezzo dellacessione, potrebbe al più rilevare sotto il profilo di un’alterazione della par condiciocreditorum (tra l’ammontare dei debiti ceduti alla nuova società, unitamentecomunque a risorse corrispondenti per farvi fronte, e quelli rimasti in capo allafallita, ormai deprivata di ulteriori elementi attivi).Si impone, pertanto, un annullamento sul punto della sentenza impugnata,affinché altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] esamini e rispondaadeguatamente ai rilievi difensivi indicati.Tale valutazione potrà evidentemente avere incidenza anche sulriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto del primo motivodi ricorso.4. Il terzo motivo di ricorso è invece infondato.I ricorrenti contestano la natura distrattiva dei prelevamenti per 40.882 euroe il versamento, sul conto di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di 39.273 euro relativoa fatture emesse dalla fallita, deducendo che tali somme sarebbero state impiegateper esigenze aziendali.Trattasi di deduzioni sfornite di qualsiasi riscontro probatorio al di là dellamera annotazione contabile relativa ai prelevamenti, come adeguatamentemotivato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].La giurisprudenza di questa Corte, come ricordato dallo stesso ricorrente, èpacifica nel ritenere che in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la provadella distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita èdesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lorodestinazione.Come precisato in alcune pronunce più recenti, «il giudice non può ignorarel'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o diaverli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente daglielementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine diconsentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche econsentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettivadestinazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che non possavalere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobilia carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consental'esatta individuazione)» (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv.279204 – 01).Il fallito, dunque, non può limitarsi a fornire indicazioni del tutto generichesulla destinazione delle risorse della società e poi lamentare un’inversionedell’onere della prova.Parimenti non possono essere genericamente richiamati, con il ricorso percassazione, documenti non allegati, rendendo di fatto impossibile qualsiasi verificaal riguardo. Nel ricorso si fa infatti riferimento alla “produzione documentale incorrente di [OSCURATO:PERSONA]”, ma nessuno di tali documenti è allegato al ricorso,che difetta pertanto di autosufficienza.Del tutto inconferente, sulla base di quanto osservato in precedenza, è ilrichiamo alla fattispecie di bancarotta semplice, avendo la Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] adeguatamente motivato in ordine al carattere doloso delledistrazioni accertate. Il motivo deve pertanto essere rigettato, perché infondato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla condotta relativa al capoA3, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altraSezione della Corte di [OSCURATO:PERSONA], alla quale rimette anche laregolamentazione tra le parti delle spese processuali per questo grado dilegittimità.Rigetta nel resto i ricorsi.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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