CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 03903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21102/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R. Caineri e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 246/2021, pubblicata il 3/2/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 246/2021, pubblicata il 3/2/2021, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato gli avvisi di accertamento n. 100001790 e n. 110001382 emessi dal Comune di Verona per omesso pagamento di ICI relativa agli anni d’imposta 2010 e 2011. Alla base del decisum , la considerazione che il contribuente, appartenente all’arma dei Carabinieri, quindi con obbligo di residenza nell’alloggio di servizio (presso il Comune di Grezzana, sin dal 1998), abbia diritto all’esenzione dal pagamento dell’ICI in relazione all’ unità immobiliare sita in Verona per le annualità 2010-2011, in applica zione dell’art. 2, comma 5, d.l. n. 102/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2014) e dell’art. 1, comma 707, lett. d), legge n. 147/2013. Avverso la sentenza il Comune di Verona propone ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] si costituisce mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, d. lgs. n. 504/1992, dell’art. 2, comma 5, d.l. n. 102/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2014) e dell’art. 1, comma 707, lett. d), legge n. 147/2013, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto operante l’esenzione dall’ICI per gli anni d’imposta 2010 e 2011 applicando retroattivamente una norma (il citato art. 2, comma 5) relativa all’IMU e comunque operante - per espressa previsione normativa -a decorrere dal 1° luglio 2013. 1.1. La censura è fondata. 1.2. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, “Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio”. 1.3. L'esenzione introdotta ex novo dall'art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, è stata espressamente riconosciuta a limitate categorie di pubblici dipendenti con tassativa decorrenza dall'anno 2013 (precisamente, dall'1 luglio 2013), in eccezionale deroga ai presupposti tipici dell'esenzione per l'abitazione principale, prescindendosi dalla concorrenza della dimora abituale e della residenza anagrafica in considerazione della "mobilità" connaturata alle funzioni svolte, sicché se ne deve senz'altro escludere la fruibilità per gli anni d’imposta precedenti (in termini, Cass. 22593/2024). 1.4. Resta, peraltro, escluso che la norma ponga problemi di tenuta costituzionale. 1.5. Neppure i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità (ex art. 3 Cost.) consentono, infatti, di escludere o vulnerare la discrezionalità del legislatore ordinario nell'individuazione e nella caratterizzazione delle fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi, che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, in modo che l'operato dell'amministrazione (e, di conseguenza, del giudice che è chiamato a sindacarne la legittimità) sia più o meno vincolato nell'apprezzamento di particolari situazioni di fatto e nel conseguente riconoscimento del beneficio fiscale (in termini: Cass.7612/2024; 4071/2020). 1.6. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di IMU, l'esenzione prevista, con decorrenza dall'1 luglio 2013, dall'art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'art. 13, comma 7, lett. d, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e per quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L.vo 19 maggio 2000, n. 139, per il personale appartenente alla carriera prefettizia, con riguardo alla proprietà di un unico immobile destinato ad abitazione e non concesso in locazione, pur in difetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, non può trovare applicazione prima della data suindicata (1/7/2013), dovendo escludersi, sotto tale profilo, un'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., giacché nessuna norma di rango costituzionale consente di giustificare l'estensione retroattiva di un'agevolazione fiscale, per la quale il legislatore ordinario ha intenzionalmente e discrezionalmente stabilito la decorrenza da un momento determinato, non essendo configurabile un'illegittimità costituzionale nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole (in termini di esenzione o riduzione) rispetto alla disciplina generale del tributo considerato (Cass. 22593/2024, cit.; 21536/2024; 7612/2024, cit.). 1.7. Ebbene, a tali norme ed ai richiamati principi non si è conformata la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che al contribuente spettasse l’esenzione dall’ICI per gli anni d’imposta 2010 e 2011, pur in difetto delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, non potendo trovare applicazione l'art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, prima del 1° luglio 2013. 1.8. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata. 1.9. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente. 2. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente; condanna il controricorrente alla rifusione, in favore dell’amministrazione, delle spese giudiziali, liquidate per il primo grado in euro 1.800,00, per l’appello in euro 2.000,00 e per il presente giudizio di legittimità in euro 1.300,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.