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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02533/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, evidenziando che il condannato dopo pochi giorni dall'inizio della misura è stato segnalato per aver commesso due violazioni alle prescrizioni dell'affidamento (non veniva trovato in casa), e che i comportamenti ulteriori del condannato di non voler fornire un proprio recapito telefonico alle forze di polizia deputate al controllo e di non documentare una attività lavorativa lecita rivelano la mancanza di serietà dello stesso nell'affrontare il percorso della misura alternativa, l'ordinanza impugnata non si è limitata a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova - dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento - che la difesa del ricorrente ha chiesto con l'odierno ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, evidenziando che il condannato dopo pochi giorni dall'inizio della misura è stato segnalato per aver commesso due violazioni alle prescrizioni dell'affidamento (non veniva trovato in casa), e che i comportamenti ulteriori del condannato di non voler fornire un proprio recapito telefonico alle forze di polizia deputate al controllo e di non documentare una attività lavorativa lecita rivelano la mancanza di serietà dello stesso nell'affrontare il percorso della misura alternativa, l'ordinanza impugnata non si è limitata a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova - dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento - che la difesa del ricorrente ha chiesto con l'odierno ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicem