CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - / avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è manifestamente infondato, atteso che le censure prospettate evocano genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); considerato che nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato allo stesso contestato (si vedano le pagine da 2 a 7 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova, anche indiziaria, a carico del ricorrente, costituite dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal figlio, ritenute pienamente convergenti e circostanziate, oltre che supportate da elementi oggettivi, quali le riproduzioni fotografiche del danno riscontrato sull'autovettura, l'avvenuto riconoscimento del prevenuto e il comportamento aggressivo e minaccioso tenuto da quest'ultimo nell'immediatezza dei fatti); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDe Santis