CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 17436/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 91-( RG. n. 35065_22 Rilevato che il ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 73 c. 1 e 4 del D.P.R. 309/90 con recidiva reiterata infraquinquiennale, che deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133 e 81 cpv c.p., nonché il vizio di assenza di motivazione con riguardo al minimo aumento a titolo di continuazione è inammissibile perché contrario al dictum delle Sezioni Unite Pizzone. A seguito della rinuncia dei motivi sulla responsabilità, la corte territoriale ha rideterminato la pena, muovendo dalla pena base nel minimo edittale per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con aumento di mesi nove di reclusione e C 3.000,00 di multa per la continuazione con il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le Sezioni Unite hanno espresso il principio di diritto secondo cui "in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), osservando, peraltro, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Situazione non sussistente nel caso concreto. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigli tensore