CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA N). sul ricorso 20690-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 541/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 20690 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 20690/2019 Comune di Spoleto C/ [OSCURATO:PERSONA] che: Il Comune di Spoleto ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria, 541/01/18 dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha respinto l'appello del Comune in relazione alla insussistenza del presupposto impositivo dell'ICl/IMU (nella specie relativo agli anni 2010 e 2011) in fattispecie in cui il PRG è stato annullato e successivamente sanato in autotutela in costanza di giudizio. Si costituisce con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di Spoleto deposita successiva memoria. Considerato che: Col primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'efficacia retroattiva della sanatoria del PRG del 2008; Col secondo motivo si deduce violazione art. 22 I.r. Umbria n. 5/2014 e art. 12 preleggi ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la PGR ritenuto invalido ed inefficace il PRG nonostante dell'adozione di sanatoria con effetto retroattivo a seguito di delibera del consiglio comunale di conformità sismica e l'assenza del presupposto impositivo dell'ICI. Col terzo motivo si deduce violazione di legge art. 33 e 98 del codice del processo amministrativo e art. 1 comma 2 dlgs. 504/92 e e 23 I. 1150/1942 e art. 53 cost. per avere la CTR ritenuto che per gli anni 2010 e 2011 precedenti alla pronuncia di annullamento del PRG del Comune di Spoleto non sussistesse il presupposto impositivo dell'ICI. Rilevato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta civile, dando mandato alla cancelleria per i relativi