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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15940/2026

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nza del 08/07/2025 della Corte di appello di Trieste;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e il rigetto dellarichiesta di rinvio pregiudiziale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Triesteriformava parzialmente la sentenza del tribunale di Udine del 30 giugno 2023con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati ex artt. 3, 5 e 11 delDlgs. 74/2000, riqualificando il reato ex art. 3 del Dlgs. 74/2000 di cui al capoa) nel reato di cui all’art. 4 del Dlgs. 74/2000, dichiarando l’intervenutaprescrizione del reato di cui al capo e) inerente la fattispecie di cui all’art. 11 delDlgs. 74/2000, e rideterminava, tra l’altro, la pena finale in anni 2 e mesi 3 direclusione, che sostituiva con quella della detenzione domiciliare per la durata dianni 2 e mesi

3.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo plurimi motivi diimpugnazione.2.

Deduce con il primo motivo l’intervenuta prescrizione del reato dicui al capo a), contestato come commesso in data coincidente o prossima al17.8.2015, così da doversi in ogni caso eliminare la pena di mesi tre applicati perlo stesso;3.

Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione all’art. 4 del Dlgs. 74/2000.

Il reato ascritto sarebbeinsussistente a fronte di una dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 chenon sarebbe stata presentata e quindi non risulterebbe prodotta in giudizio.

Sicontesta la scelta della corte di ritenere sufficiente ai fini della prova dellapredetta dichiarazione le dichiarazioni rese da un teste di polizia giudiziarianell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte non avrebbe motivato in ordine poi al dolodel reato ex art. 4 citato.

Comunque la motivazione sarebbe illogica ocontraddittoria facendo riferimento al dolo del reato di dichiarazione fraudolentaex art. 3 del Dlgs. 74/2000.4.

Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alreato di cui al capo a). con riferimento alla determinazione della pena, questioneoggetto di motivo di gravame.5.

Con il quarto motivo rappresenta la mancanza o illogicità dellamotivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità in ordine al reatodi cui al capo a).

Mancherebbe la indicazione del dato dell’ammontarecomplessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione in relazione al qualecalcolare la percentuale del 10% .Inoltre si osserva che le soglie di punibilitàdevo essere oggetto del dolo del reato, ma i giudici non avrebbero preso inconsiderazione l’atteggiamento psicologico dell’imputato in ordine alsuperamento delle predette soglie con conseguente mancanza di motivazione.6.

Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine alla qualificazione dell’imputato quale amministratore difatto della impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” con riguardoai capi a) e b).

L’istruttoria non avrebbe dimostrato i requisiti necessari per lapredetta qualificazione.

Si citano al riguardo per sunto le affermazioni di unatestimone, Guidi, e di un teste di polizia giudiziaria Gaspare sostenendosil’avvenuta mancata considerazione di dichiarazioni ritenute rilevanti per ladifesa, in ordine al tema in questione.

Negli stessi questionari sottoscritti daclienti sarebbe riportato che essi avrebbero intrattenuto rapporti anche con altridipendenti della predatta impresa.

E si riportano per sunto tali affermazioni.

Chesarebbero altresì coerenti con il solo ruolo dell’imputato di interlocutore tra iltitolare e i clienti/fornitori.

Inoltre in base ad un p.v. di constatazione del10.9.2018 emergerebbe che il ricorrente aveva la delega ad operare solo su unconto corrente dell’impresa ( avente n. finale 730) a fronte dell’esistenza di latrie di un conto deposito.

La corte avrebbe erroneamente valorizzato la delega adoperare su un ulteriore conto che era quello personale dell’imputato e nondell’impresa manipolando le risultanze del predetto p.v. anche affermando che iconti con numero finale rispettivamente 730 e 858 erano gli unici intestati alladitta verificata così da concludere che l’imputato avesse delega ad operare sututti i conti della predetta impresa.

Sarebbe illogica e contraddittoria la tesi voltaa sostenere la qualifica di amministratore di fatto in ragione della effettuazione di583 operazioni su conto a fronte di 622 operazioni effettuate dal titolare dellaimpresa.

Sarebbe poi irrilevante la valorizzazione dell’uso di un telefonodell’impresa.

La corte poi sostenendo che la attività di amministratore di fattosarebbe configurabile con riferimento al complesso di tre imprese di cui ai capi diimputazione avrebbe valorizzato, errando, elementi accertati solo in relazionead una delle imprese in questione mentre la predetta veste avrebbe dovutoessere rinvenuta in rapporto a ciascuna impresa con riguardo agli elementirilevanti per ciascuna di esse.7.

Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge dimotivazione, in relazione all’art. 2639 c.c., con riguardo alla ritenuta qualifica diamministratore di fatto in relazione alla impresa individuale “tappezzeria [OSCURATO:PERSONA]” di cui al capo c).

Mancherebbe la indicazione di elementi asupporto della predetta qualificazione.

In base ad un p.v. di constatazione del10.9.2018, diversamente da quanto sostenuto in sentenza per cui l’imputatoavrebbe avuto delega a operare sugli unici due conti correnti intestati allapredetta impresa, emergerebbe che vi erano tre conti correnti riferibili alla dittae indicati in ricorso su cui non esisteva la predetta delega.

Sarebbe poi illogica econtraddittoria la tesi volta a sostenere la qualifica di amministratore di fatto inragione della effettuazione di 860 operazioni su conto a fronte di 843 operazionieffettuate dal titolare della impresa.

La stessa sentenza, si osserva, riconosceche l’imputato operava in maniera paritaria con l’amministratore di diritto chequindi operava con l’assiduità propria di un amministratore.

Sarebbe meraaffermazione di stile la conclusione finale sull’inserimento nell’impresa delricorrente.8.

Con il settimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine all’art. 2639 c.c. con riguardo alla ritenuta qualifica diamministratore di fatto in relazione alla impresa individuale “tappezzeriaUniverso di [OSCURATO:PERSONA]” di cui al capo d).

Si contesta la motivazione che valorizzauna affermazioni di cui al p.v. già citato per cui l’imputato secondo informazioniprovenienti da istituti di credito avrebbe avuto delega ad operare sui conticorrenti della predetta impresa trattandosi di tesi insufficiente a fronte dellamancata indicazione dei conti e del loro numero e degli istituti interessati.Piuttosto in atti di sequestro si attesterebbe che la verifica degli operanti sarebbestata seguita da soggetti riferibili all’impresa e diversi dall’imputato.Mancherebbero quindi elementi a supporto della predetta qualificazionedell’imputato quale amministratore di fatto.9.

Con l’ottavo motivo, si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione all’art. 5 del Dlgs. 74/2000, con riguardo al capo d).

Lacorte non avrebbe considerato il motivo di gravame che contestando la primasentenza per cui l’ammontare di circa 40000 euri inerenti elementi positivi direddito sarebbe frutto di errore di battitura già chiarito, e effettuato in luogo di642.462,75 euri, sottolineava a conferma della infondatezza di tale tesi lacircostanza per cui nel capo di imputazione ancora risultava la indicazionedell’ammontare di euri 42.462,75 con conseguente iva dovuta inferiore allasoglia di punibilità.

Inoltre vi sarebbe mancanza di motivazione e illogicità inordine al reato di cui al capo d).10.

Con il nono motivo, deduce il vizio di violazione di legge in ordineall’art. 5 del dlgs. 74/2000 32 e 33 del DPR n. 600/73 e 51 e 63 del DPR n.633/1973 sostenendo l’insussistenza del reato di cui al capo d).La Corte nonavrebbe valutato il motivo di gravame per cui sarebbero inutilizzabili iquestionari inviati a clienti dalla Guardia di Finanza con conseguentericostruzione della Iva evasa atteso che la Guardia di Finanza operante nonavrebbe a tali fini il potere di inviare questionari e quindi i verbali raccolti nellapredetta prospettiva sarebbero inutilizzabili.11.

Con il decimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in ordine alreato di cui al capo d), circa la determinazione della pena, stabilita in aumentonell’ambito della continuazione nonostante apposito motivo di gravame.Motivazione necessaria a fronte di ipotesi più lieve contestata al capo d)trattandosi solo di evasione dell’Iva per mentre per gli altri reati satellite è statacontestata l’evasione di Iva e Irpef per importi maggiori.12.

Con l’undicesimo motivo deduce il vizio di violazione di legge ancheprocessuale e vizi di motivazione.

Si sostiene che diversamente da quantoritenuto dalla Corte di appello con il terzo motivo di gravame proposto non sisarebbe eccepita la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di poliziagiudiziaria M.llo Gaspare, nella parte in cui ha riferito dichiarazioni di terzi néavrebbe eccepito la inutilizzabilità della sua testimonianza ai sensi dell’art. 195comma 4 cod. proc. pen., avendo piuttosto posto a base della propria eccezionel’art. 195 comma 1 del codice di rito, neppure accennata in sentenza, oltre aquelle ex art. 195 citato commi 3 e 5 .

Si sarebbe quindi censurata la circostanzaper cui il maresciallo Gaspare avrebbe fatto riferimento a dichiarazioni di soggettiterzi acquisite tramite questionari al fine di avallare la posizione diamministratore di fatto dell’imputato, e le stesse dichiarazioni del testesarebbero state utilizzate in sentenza senza che il giudice avesse dispostol’esame dei terzi così citati.

Si aggiunge che la sentenza di questa Corte n. 3050del 2007 dai giudici citata per respingere la richiesta di sentire i soggetti autoridelle risposte ai questionari riguarderebbe il divieto di cui all’art. 195 comma 4del codice di rito e non il caso del teste che si riferisce per la conoscenza deifatti, ad altre persone.

Così da non essere pertinente al caso di specie.

Da qui lainutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Gaspare riferite a fatti appresi da terzi,che sarebbero state utilizzate nella sentenza di primo e secondo grado, In questoquadro la difesa sarebbe stata pregiudicata nei propri diritti in relazione allapossibilità di esaminare o contro-esaminare i predetti soggetti.

La sentenzaimpugnata non avrebbe poi adeguatamente considerato la reale portata dellaeccezione sollevata riguardo alle dichiarazioni coinvolgenti terzi, rese dalpredetto maresciallo.13.

Con il dodicesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, riguardo all’inserimento nel fascicolo del dibattimento dei processiverbali di constatazione, siccome inutilizzabili.

Eccezione già sollevata in primogrado.

Tanto sul rilievo per cui l’attività di verifica fiscale nei confronti delleimprese individuali “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] diPan [OSCURATO:PERSONA]” “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” “[OSCURATO:PERSONA] universo di jiShisong” sarebbe stata intrapresa non in via amministrativa ma dopo l’insorgerea carico dei titolari e dell’imputato di indizi di reato.

Con conseguenteapplicazione necessaria dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Si richiama alriguardo stralcio di comunicazione di notizia di reato del 10.9.2018 in cui si da’segnalazioni sospette di intermediati finanziari ex Dlgs. n. 231/2017 e sisostiene che l’origine in ultima analisi delle attività farebbe riferimento allaesistenza ab origine di elementi già delineanti profili di rilevanza penaleindipendentemente da altri accertamenti.

E si Una attività investigativa relativa aoperazioni sospette di riciclaggio da parte dell’imputato si sarebbe svolta primache avesse inizio la collegata indagine fiscale.

Si sostiene che le attività ispettivefiscali sarebbero state avviate dopo che l’imputato era stato già indagato perriciclaggio e dopo che era emerso uno schema evasivo e l’omessa presentazionedelle dichiarazioni dei redditi e Iva.

In tal senso deporrebbero altri processiverbali citati in ricorso.

Si sarebbero dovute osservare quindi tutte le prescrizionidel codice di rito a tutela dell’indagato a partire dall’art 114 disp att. cod. proc.pen. circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.L'emersione di indizi di reato sarebbe suffragata da autorizzazione del P.M. allaeffettuazione della verifica fiscale per il periodo 2013 – 2018 rilasciata in data11.1.2018 .Ma sarebbe addirittura antecedente.

Dunque sarebbero inutilizzabili iprocessi verbali di constatazione.

Si aggiunge che quantomeno dalla redazionedei processi verbali di costatazione si sarebbe accertata la configurabilità deireati e x da quel momento quindi almeno, si sarebbe dovuto dare avvisoall’imputato di avere facoltà di farsi assistere da un difensore.

In assenza deipredetti verbali non si sarebbe potuto dimostrare alcunché.14.

Con il tredicesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all’inserimento nel fascicolo dibattimentale dei questionariinviati ai clienti con relative attestazioni.

Questionari depositati dal PubblicoMinistero come documenti nn. 10, 12, 13, e tali questionari sarebbero statiacquisiti dopo l’emersione di indizi di reato a carico dei titolari delle ditteindividuali e dell’imputato.

La GDF operando ormai come polizia giudiziariaavrebbe dovuto acquisire verbali di sommarie informazioni dai predetticlienti/fornitori, che quindi non avrebbero potuto confluire nel fascicolodibattimentale e i dichiaranti avrebbero dovuto essere sentiti come testimoni, Lerisposte acquisite avrebbero dovuto qualificarsi come dichiarazioni rese datestimoni, alla polizia giudiziaria, e come tali sono insuscettibili di lettura.

Senza iquestionari sarebbe venuta meno ogni possibilità di dimostrare la tesiaccusatoria.14.

Con il quattordicesimo motivo, si deduce il vizio di violazione dilegge e di motivazione, circa l’inammissibilità dell’inserimento nel fascicolodibattimentale di documenti, citati in ricorso, acquisiti in assenza dell’avviso exart. 114 cod. proc. pen. all’indagato e ai coimputati della facoltà di farsi assistereda un difensore di fiducia.

In assenza di tali documenti mancherebbe la prova deireati.15.

Con il quindicesimo motivo deduce riguardo alla omessa traduzionein lingua cinese del decreto che ha disposto il giudizio, il vizio di violazione dilegge in relazione all’art. 143 comma 2 del codice di rito e all’art. 2 dellaDirettiva CE [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 64 oltre che 6 lett. a) della Convenzione europea perla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Nonché riguardoall’art. 14 comma 3 lett. a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili epolitici di [OSCURATO:PERSONA] del 1966, e 111 Cost. comma 3 u.p.

Si citano dichiarazioni edella lingua italiana da parte dell’imputato.

Si contesta la esclusione di talecircostanza da parte dei giudici siccome fondata su accertamenti di poliziagiudiziaria o dati dei clienti o fornitori.

Si chiede in subordine di sollevare rinviopregiudiziale alla corte di Giustizia sul tema in questione per quesiti riportati inricorso.16.

Con il sedicesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.17.

Con il diciassettesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine alla pena applicata per i reati satellite, eguale nonostantela diversa gravità dei medesimi.

La pena applicata per tutti i reati sarebbeeccessiva.18.

Con il diciottesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità.

Nulla si direbbe circa la maggiore idoneità di quest’ultima pena sostitutivarispetto alla detenzione domiciliare né in ordine ai motivi che possano farritenere che le prescrizioni inerenti la prima pena sostitutiva richiesta nonsaranno adempiute dall’imputato.

E si contestano gli elementi posti a basedell’intervenuto diniego a fronte della mancata considerazione del tempotrascorso dai fatti, della incensuratezza e di altri dati legittimanti la previsione difuturi comportamenti delittuosi.

Ove poi la pena dovesse essere fissata in misuratale da consentire la applicazione della sospensione condizionale della pena sichiede di beneficiare del medesimo in luogo della sostituzione della pena con ilavori di pubblica utilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo riguarda l’intervenuta prescrizione del reato di cui alcapo a), di cui al riqualificato art. 4 del Dlgs. 74/2000, contestato comecommesso in data coincidente o prossima al 17.8.2015.

Esso è inammissibile: larelativa prescrizione sarebbe maturata il 17.8.2025 quando la corte di appelloaveva già emesso la sentenza impugnata e la inammissibilità del presentericorso, appresso illustrata, impedisce ogni riconsiderazione della prescrizione inquesta sede.2.

Il secondo motivo riguarda la tesi per cui il reato di cui al capo a), inordine al quale il ricorrente risponde in concorso con il rappresentante legaledella ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, sarebbe insussistente a frontedi una dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 che non sarebbe statapresentata e non risulterebbe prodotta in giudizio.

La Corte non avrebbemotivato in ordine poi al dolo del reato ex art. 4 citato.

Comunque lamotivazione sarebbe illogica o contraddittoria facendo riferimento al dolo delreato di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 del Dlgs. 74/2000.2.1.

Anche questo motivo è inammissibile.

Si premette che sussiste uncaso di cd.

“doppia conforme” per cui, come noto, la motivazione emergegrado.2.2.

In particolare, ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, in presenzadella quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro eformano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbianoesaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usatidal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed aifondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione,quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si sianolimitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nelladecisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni trale conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita allariproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate ecorrettamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche,superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben puòmotivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazionispecifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenentiargomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affettada vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere conformule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dallerisultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012Rv. 256435 Santapaola e altri).Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza diuna cd.

“doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possonodar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017Rv. 271227 M e altri).2.3.

Orbene, già nella prima sentenza si rinviene la rappresentazione dellaeffettuazione di indagini, da cui risultava la fittizietà dei costi indicati, per unammontare di circa 506.000 euri, nel [OSCURATO:PERSONA], presentato, relativo all’annodi imposta del 2014. secondo quanto riferito dal teste maresciallo Gaspari, poirichiamato sul punto anche nella sentenza impugnata ( pag. 27).

Un altro testeha confermato la presentazione della dichiarazione rilevante ai fini in parola: laconsulente fiscale della società, espressamente citata nella prima e nella secondasentenza, ha ricordato di avere presentato telematicamente, sulla base delleindicazioni ricevute dal rappresentante legale, il [OSCURATO:PERSONA] 2014 – nel quadrodel regime di contabilità semplificata in cui operavano le varie società coinvoltenel presente procedimento -.

Si tratta di testimoni di cui non è seriamentemessa in dubbio la relativa attendibilità, che come tali sono stati validamentevalorizzati ai fini in esame, senza che alcuna norma osti alla considerazione ditestimonianze per dimostrare la circostanza qui contestata.

Quanto al dolo,, giàcon la sentenza del tribunale si è descritto un fine di evasione correlato aimedesimi fatti ritenuti rilevanti sia in primo che in secondo grado, evinto da unacondotta consumata sfruttando le maglie del regime di contabilità semplificatautilizzato, che consentiva di annotare costi relativi a fatture ancora da ricevere,come tali riferiti al consulente fiscale che, su tali basi – rimaste poi prive didocumentazione effettiva – aveva compilato le dichiarazioni fiscali (cfr. pag. 12della prima sentenza).

La medesima prospettiva è stata congruamente ribaditacon la seconda sentenza (pag. 27) ove si è descritto il meccanismo artificiosoposto in essere utilizzando il regime semplificato e si è evidenziato che esso erafinalizzato alla falsa rappresentazione della realtà ossia ad escludere l’esistenzadi fatti generatori dell’imposta e dell’obbligo a carico della società venditrice, didichiararla e di pagarla.

Tale finalità correlata ai medesimi fatti seppurdiversamente qualificati in primo e secondo grado, permane ed è coerentementedescritta, senza che a ciò osti la mera riqualificazione giuridica delle medesimevicende ritenute funzionali alla perseguita evasione.3.

Con il terzo motivo si è dedotta la mancanza di motivazione in ordine alreato di cui al capo a), con riferimento alla determinazione della pena.

Anchetale motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte ha espressamentededicato parte della motivazione per illustrare il giudizio di dosimetria dellapena: la gravità del danno provocato all’erario ha giustificato la pena base per ilreato più grave (capo c) relativo all’anno 2016), nella misura di poco discosta dalminimo edittale e pari ad un anno e tre mesi di reclusione; gli aumenti per ireati satellite sono stati fissati in mesi tre per ciascuno di essi, secondo ungiudizio di determinazione paritario, ritenuto adeguato e quindi privo di alcunadifferenziazione tra i detti reati - tra cui anche quello qui in discussione di cui alcapo a) -, sul rilievo per cui si è trattato di un aumento contenuto – quale giàfissato in primo grado – nonostante le non minime imposte evase annualmenteche superano, anche nell’ipotesi più lieve di cui al capo d) ( cfr. pag 29 dellasentenza impugnata), ben 120.000 euri, importo doppio rispetto alla soglia dilegge.

Destituita del tutto di fondamento, dunque, è la censura in esame.4.

Con il quarto motivo si è rappresentata la mancanza o illogicitàdella motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità in ordine alreato di cui al capo a).

Si tratta di censura del tutto infondata a fronte dianalitiche analisi su tali punti elaborate sia nella prima sentenza che nellaseconda sentenza ( cfr. pag. 8 della prima sentenza, ove si cita quanto inproposito riferito dal teste operante esaminato, quanto ai costi fittizi rinvenuti,pari a 506.000 euri con Irpef evasa pari a circa 271.0000 euri, e nella stessalinea pag. 7 della sentenza impugnata).

Rispetto a tali dati è anche del tuttogenerica la doglianza della mancanza della indicazione del dato dell’ammontarecomplessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione – di cui è appurata laavvenuta presentazione e quindi si tratta di un dato ben noto, che non puòessere quindi trascurato dal ricorrente per le sue stesse deduzioni censorie -;quanto poi alla tesi per cui le soglie di punibilità devo essere oggetto del dolo delreato, ma i giudici non avrebbero preso in considerazione l’atteggiamentopsicologico dell’imputato in ordine al superamento delle predette soglie conconseguente mancanza di motivazione, è sufficiente rimandare a quanto giàrilevato in punto di elemento psicologico del reato, in sede di esame del secondomotivo di ricorso.5.

Il quinto, il sesto e il settimo motivo appaiono omogenei, e quindidevono essere esaminati congiuntamente, atteso che con essi si contesta laintervenuta qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto delle varieditte coinvolte.

In particolare con il quinto motivo si deducono vizi di violazionedi legge e di motivazione, in ordine alla qualificazione dell’imputato qualeamministratore di fatto della impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di PanHaidong” con riguardo ai capi a) e b) sostenendosi la mancata dimostrazione deirequisiti necessari per la predetta qualificazione citandosi al riguardo, per sunto,le affermazioni di una testimone, Guidi, e di un teste di polizia giudiziariaGaspare, e affermandosi che negli stessi questionari sottoscritti da clientisarebbe riportato che essi avrebbero intrattenuto rapporti anche con altridipendenti della predetta impresa, in coerenza con il solo ruolo dell’imputato diinterlocutore tra il titolare e i clienti/fornitori.

Inoltre in base ad un p.v. diconstatazione del 10.9.2018 emergerebbe che il ricorrente aveva la delega adoperare solo su un conto corrente dell’impresa ( avente n. finale 730) a frontedell’esistenza di altri e di un conto deposito.

La corte avrebbe erroneamentevalorizzato la delega ad operare su un ulteriore conto che era quello personaledell’imputato e non dell’impresa manipolando le risultanze del predetto p.v.anche affermando che i conti, con numero finale rispettivamente 730 e 858,erano gli unici intestati alla ditta verificata così da concludere che l’imputatoavesse delega ad operare su tutti i conti della predetta impresa.

Sarebbe illogicae contraddittoria la tesi volta a sostenere la qualifica di amministratore di fatto inragione della effettuazione di 583 operazioni su conto a fronte di 622 operazionieffettuate dal titolare della impresa.

Sarebbe poi irrilevante la valorizzazionedell’uso di un telefono dell’impresa.

La corte poi, sostenendo che la attività diamministratore di fatto sarebbe configurabile con riferimento al complesso di treimprese di cui ai capi di imputazione avrebbe valorizzato, errando, elementiaccertati solo in relazione ad una delle imprese in questione mentre la predettaveste avrebbe dovuto essere rinvenuta in rapporto a ciascuna impresa conriguardo agli elementi rilevanti per ciascuna di esse.Con il sesto motivo si sono dedotti vizi di violazione di legge dimotivazione, in relazione all’art. 2639 c.c., con riguardo alla ritenuta qualifica diamministratore di fatto in relazione alla impresa individuale “tappezzeria [OSCURATO:PERSONA]” di cui al capo c), mancando la indicazione di elementi a supportodella predetta qualificazione.

In base ad un p.v. di constatazione del 10.9.2018,diversamente da quanto sostenuto in sentenza per cui l’imputato avrebbe avutodelega a operare sugli unici due conti correnti intestati alla predetta impresa,emergerebbe che vi erano tre conti correnti riferibili alla ditta e indicati in ricorsosu cui non esisteva la predetta delega.

Sarebbe poi illogica e contraddittoria latesi volta a sostenere la qualifica di amministratore di fatto in ragione dellaeffettuazione di 860 operazioni su conto a fronte di 843 operazioni effettuate daltitolare della impresa.

La stessa sentenza, si osserva, riconosce che l’imputatooperava in maniera paritaria con l’amministratore di diritto che quindi operavacon l’assiduità propria di un amministratore.

Sarebbe mera affermazione di stilela conclusione finale sull’inserimento nell’impresa del ricorrente.Quanto al settimo motivo, si sono dedotti vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine all’art. 2639 c.c. con riguardo alla ritenuta qualifica diamministratore di fatto in relazione alla impresa individuale “tappezzeriaUniverso di [OSCURATO:PERSONA]” di cui al capo d).

Si contesta la motivazione che valorizzauna affermazioni di cui al p.v. già citato, per cui l’imputato, secondo informazioniprovenienti da istituti di credito, avrebbe avuto delega ad operare sui conticorrenti della predetta impresa, trattandosi di tesi insufficiente a fronte dellamancata indicazione dei conti e del loro numero e degli istituti interessati.Piuttosto, in atti di sequestro si attesterebbe che la verifica degli operantisarebbe stata seguita da soggetti riferibili all’impresa e diversi dall’imputato.Mancherebbero quindi elementi a supporto della predetta qualificazionedell’imputato quale amministratore di fatto.5.1.

Occorrono al riguardo talune premesse.5.2.

Il vizio di violazione di legge o di motivazione, se fondato sul richiamoad atti dichiarativi, deve essere supportato con la integrale allegazione degli attidi riferimento (cfr. con riferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi dimotivazione fondati su atti dichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv.270071 Schioppo).

È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca ilvizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando attispecificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazionee non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stessoautosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, n. 11910del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv. 246552).

Orbene, nel caso in esame i motiviproposti pur richiamando dichiarazioni o documenti, risultano privi di ognipuntuale e completa allegazione, che ne depotenzia inevitabilmente la relativaportata significativa e ne impedisce, su tali profili, ogni analisi in questa sede, apartire dai riferimenti dichiarativi e dalle contestazioni inerenti i conti correttiinteressati dall’operare del ricorrente.5.3.

Altro principio qui rilevante è quello per cui i motivi di ricorso percassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazionetra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che ilricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).5.4.

Ebbene, con le due sentenze conformi i giudici hanno rilevato eillustrato la sussistenza di una unica linea continua emersa in ordine alle dittecoinvolte nei vari capi di imputazione.

Linea contraddistinta, innanzitutto,dall’utilizzo, per ciascuna ditta, quali rappresentanti legali, di soggetti privi direale competenza, siccome spesso attinti nell’ambito dei dipendenti stessi deglienti, e puntualmente resisi irreperibili al momento delle verifiche fiscali, in unocon la costante coincidenza, tra le stesse ditte, dell’oggetto sociale, del luogo diesercizio ( [OSCURATO:PERSONA] al Natisone), della breve operatività delle stesse, traloro in sostanza succedutesi, dall’utilizzo sia dei medesimi dipendenti transitatida una [OSCURATO:PERSONA] ad un’altra, sia del medesimo immobile di esercizio, sia deimedesimi beni strumentali (in assenza di documentai attestai il pagamento neivari passaggi di uso), sia, ancora, del medesimo contratto di fornitura di energiaelettrica; mentre si modificava solo, nel tempo, il legale rappresentante legale ela ragione sociale e costantemente mancava per ogni ditta al suo concretocessare, ogni formale comunicazione di chiusura dell’attività che di fatto cessavama solo dopo la comunicazione a clienti e fornitori del cambio di denominazionee delle utenze di contatto, pur sempre coinvolgenti l’odierno imputato.

Rispetto atali circostanze, ripetitive e comuni, emergeva quale unico dato di continuità, lapresenza costante dell’odierno imputato, inquadrato sempre quale dipendentema nel contempo delegato ad operare su conti correnti delle varie aziendesuccedutesi, punto di riferimento di clienti e fornitori come attestato negli stessiquestionari acquisiti.Da qui la coerente sua qualificazione di amministratore di fatto, operativosul piano dei contatti commerciali come dei pagamenti per ciascuna aziendacoinvolta, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale per cui in tema di reatitributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore"di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione,ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modonon episodico od occasionale. (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015,Berni, Rv. 264009 - 01).

Ancor più nello specifico, ai fini dell'attribuzione dellaqualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive inqualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attivitàdella società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero inqualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ovesostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5 - n. 45134 del 27/06/2019Ud. (dep. 06/11/2019 ) Rv. 277540 – 01).Riaspetto ad una così congrua e lineare ricostruzione delle vicende, unitaad una coerente qualificazione del ruolo in concreto ricoperto dal ricorrente, lecensure difensive, oltre che in contrasto con i principi in precedenza richiamati aifini di una adeguata proposizione del ricorso, appaiono meramente rivalutativedel merito, espressive come tali di un personale ricostruzione e analisi di dati,estranea ad ogni confronto effettivo con la organica ricostruzione dei giudiciquanto al ruolo ricoperto dall’imputato, anche in maniera unitaria e costanterispetto alle ditte succedutesi nel tempo, così da risultare del tutto improponibilein questa sede.6.

Quanto all’ottavo motivo, con esso si deducono vizi di violazione dilegge e di motivazione, in relazione all’art. 5 del Dlgs. 74/2000, con riguardo alcapo d).

La corte non avrebbe considerato il motivo di gravame che contestandola prima sentenza per cui l’ammontare di circa 40000 euri inerenti elementipositivi di reddito sarebbe frutto di errore di battitura già chiarito, e effettuato inluogo di 642.462,75 euri, sottolineava a conferma della infondatezza di tale tesila circostanza per cui nel capo di imputazione ancora risultava la indicazionedell’ammontare di euri 42.462,75 con conseguente iva dovuta inferiore allasoglia di punibilità.

Inoltre vi sarebbe mancanza di motivazione e illogicità inordine al reato di cui al capo d).Si deve rilevare che con la prima sentenza i giudici avevano chiarito che lacifra riportata nel capo di imputazione, pari a 42.462,75 era frutto di un errore dibattitura posto che i conteggi infatti risultavano corretti e pari ad un importo di642.462,75 emergente dal p.v.c. in atti e ben noto al ricorrente, anche alla lucedel ricorso medesimo, così evidenziando il superamento della soglia di punibilità.E’ su tali dati, all’evidenza ben noti all’imputato, che è intervenuta sentenza.Consegue, da una parte, che emerge l’assenza di ogni tempestiva contestazionedel capo di imputazione.

Dall’altra, che il ricorrente non ha inteso contestare, conil gravame, il difetto di correlazione tra capo di imputazione e sentenzaessendosi solo limitato a rilevare i diversi importi di cui al capo di imputazionesenza aggiungere alcun conseguente e argomentato rilievo rispetto ai contenutidella decisione di condanna.

In ogni caso, non vi è stata alcuna discrasia tra lacontestazione e la condanna a fronte di elementi di indagine tutti ben noti, giàalla luce di quanto precisato nella sentenza di primo grado, rispetto ai quali si èpotuto esplicare il diritto di difesa; così che trova riscontro anche il principio percui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddettonon va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051– 01).

Consegue che con il motivo in esame viene in rilievo solo una questionegiuridica, inerente la non corretta redazione di dati nel capo di imputazione o, alpiù, il tema della correlazione tra contestazione e sentenza, che trova soluzionenei termini suindicati.

Cosicchè la mancata risposta sul punto, da parte dellaCorte di appello, non integra alcun vizio, posto il noto principio per cui il vizio dimotivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delleparti.

Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, osono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente omeno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge(qui insussistente); o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattesenon può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avutoanche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. checonsente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione indiritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016Rv. 271451 – 01).7.

Con il nono motivo, si è dedotto il vizio di violazione di legge in ordineall’art. 5 del dlgs. 74/2000 32 e 33 del DPR n. 600/73 e 51 e 63 del DPR n.633/1973 sostenendo l’insussistenza del reato di cui al capo d).La Corte nonavrebbe valutato il motivo di gravame per cui sarebbero inutilizzabili iquestionari inviati a clienti dalla Guardia di Finanza con conseguentericostruzione della Iva evasa atteso che la Guardia di Finanza operante nonavrebbe a tali fini il potere di inviare questionari e quindi i verbali raccolti nellapredetta prospettiva sarebbero inutilizzabili.

Il motivo è inammissibile,innanzitutto perché la doglianza proposta al fine specifico di escludere la basedocumentale della ricostruzione dell’Iva evasa non è pertinente rispetto ai realidocumenti esaminati dagli operanti a tali fini, posto che come già si desumedalla prima sentenza ( pag. 13 e 14) essi sono stati effettuati, per ricostruirel’imposta evasa, esaminando piuttosto le “fatture rinvenute” “…mentre l’imputatonulla ha dedotto per indicare costi superiori a quelli considerati”.

Rispetto a taledato, incontestato, la deduzione rimane oltre che non pertinente, generica, nellamisura in cui non deduce in che modo e quali questionari possano avere avutorilievo essenziale e dirimente per i conteggi in questione.

Conseguel’assorbimento di ogni questione di inutilizzabilità nello specifico proposta, per laquale è comunque sufficiente rilevare, oltre alla assenza di ogni prova diresistenza, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, che trattandosi di attiacquisiti in sede di verifica fiscale piuttosto che di indagine, neppure appareadeguato il richiamo alla categoria della inutilizzabilità, propria di verifichegiurisdizionali o di polizia giudiziaria.

Del resto la ritenuta assenza di un poteredi somministrazione di questionari da parte degli operanti neppure coincide conla fonte propria della inutilizzabilità, costituita da un espresso o implicito divietodi azione, piuttosto che da una sola carenza di potere, come dedotto nel caso inesame.

Invero persiste il pur risalente insegnamento per cui, atteso il testualetenore dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., il quale sancisce lainutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge",deve ritenersi che detta inutilizzabilità possa derivare, in difetto di espressa,specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa,desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e noninvece soltanto dal fatto che la prova, in sè e per sè legittima, sia stata acquisitairritualmente.

Nè in contrario potrebbe farsi richiamo all'art. 526 cod. proc. pen.,secondo il quale "il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, provediverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”.

Non potendosi,infatti, prescindere, nella interpretazione di detta ultima norma, dall'esigenza delsuo inserimento in un sistema coerente e armonico che vede nettamente distintele categorie della nullità e della inutilizzabilità (distinzione che verrebbe di fattomeno qualora ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullitàovvero sanzionata da nullità non più deducibile o comunque sanata venisse poi arilevare come causa di inutilizzabilità), deve necessariamente ritenersi che per"prove diverse da quelle legittimamente acquisite" debbono intendersi non tuttele prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelleche non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di unespresso o implicito divieto. (Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Rv. 198371 - 01).7.

Con il decimo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione, inordine al reato di cui al capo d), circa la determinazione della pena, stabilita inaumento nell’ambito della continuazione nonostante apposito motivo di gravame.Motivazione necessaria a fronte di ipotesi più lieve contestata al capo d)trattandosi solo di evasione dell’Iva per mentre per gli altri reati satellite è statacontestata l’evasione di Iva e Irpef per importi maggiori.

Il motivo èinammissibile alla luce delle motivazioni elaborate in punto di pena come giàevidenziate in sede di analisi del terzo motivo, cui si rinvia.8.

Con l’undicesimo motivo si deduce il vizio di violazione di leggeanche processuale e vizi di motivazione sostenendosi che diversamente daquanto ritenuto dalla Corte di appello, con il terzo motivo di gravame propostonon si sarebbe eccepita la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di poliziagiudiziaria M.llo Gaspare, nella parte in cui ha riferito dichiarazioni di terzi néavrebbe eccepito la inutilizzabilità della sua testimonianza ai sensi dell’art. 195comma 4 cod. proc. pen., avendo piuttosto, la difesa, posto a base della propriaeccezione l’art. 195 comma 1 del codice di rito, oltre a quelle ex art. 195 citatocommi 3 e 5 .

Si sarebbe quindi censurata la circostanza per cui il marescialloGaspare avrebbe fatto riferimento a dichiarazioni di soggetti terzi acquisitetramite questionari al fine di avallare la posizione di amministratore di fattodell’imputato, e le stesse dichiarazioni del teste sarebbero state utilizzate insentenza senza che il giudice avesse disposto l’esame dei terzi così citati.

Siaggiunge che la sentenza di questa Corte n. 3050 del 2007, dai giudici citata perrespingere la richiesta di sentire i soggetti autori delle risposte ai questionari,riguarderebbe il divieto di cui all’art. 195 comma 4 del codice di rito e non il casodel teste che si riferisce per la conoscenza dei fatti, ad altre persone.

Così da nonessere pertinente al caso di specie.

Da qui la inutilizzabilità delle dichiarazioni delteste Gaspare riferite a fatti appresi da terzi, che sarebbero state utilizzate nellasentenza di primo e secondo grado, In questo quadro la difesa sarebbe statapregiudicata nei propri diritti in relazione alla possibilità di esaminare o contro-esaminare i predetti soggetti.

La sentenza impugnata non avrebbe poiadeguatamente considerato la reale portata della eccezione sollevata riguardoalle dichiarazioni coinvolgenti terzi, rese dal predetto maresciallo.Il motivo è inammissibile alla luce del dirimente e assorbente rilievo deigiudici, rimasto incontrastato, per cui “anche senza utilizzare le dichiarazioni delteste di pg relativamente agli esiti dell’indagine fiscale presso i clienti, sono statiacquisiti i questionari in contestazione (…) trattandosi di documenti formatisifuori del processo”.9.

Con il dodicesimo motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione, riguardo all’inserimento nel fascicolo del dibattimento dei processiverbali di constatazione, siccome inutilizzabili, sul rilievo per cui l’attività diverifica fiscale nei confronti delle imprese individuali “ [OSCURATO:PERSONA] di LiSuping”, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”“[OSCURATO:PERSONA] universo di ji [OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stata intrapresa non in viaamministrativa ma dopo l’insorgere a carico dei titolari e dell’imputato di indizi direato.

Con conseguente applicazione necessaria dell’art. 220 disp. att. cod. proc.pen.

Si richiama al riguardo stralcio di comunicazione di notizia di reato del10.9.2018 in cui si da’ atto che la complessiva attività svolta dalla Guardia din. 231/2017 e si sostiene che l’origine, in ultima analisi, delle attività, farebberiferimento alla esistenza ab origine di elementi già delineanti profili di rilevanzapenale indipendentemente da altri accertamenti.

E si rappresenta che unadell’imputato si sarebbe svolta prima che avesse inizio la collegata indaginefiscale.

Si sostiene che le attività ispettive fiscali sarebbero state avviate dopoche l’imputato era stato già indagato per riciclaggio e dopo che era emerso unoschema evasivo e l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Iva.

Intal senso deporrebbero altri processi verbali citati in ricorso.

Si sarebbero dovuteosservare quindi tutte le prescrizioni del codice di rito a tutela dell’indagato apartire dall’art 114 disp att. cod. proc. pen., circa la facoltà di farsi assistere daun difensore di fiducia.L'emersione di indizi di reato sarebbe suffragata da autorizzazione del P.M.alla effettuazione della verifica fiscale per il periodo 2013 – 2018 rilasciata indata 11.1.2018 .Ma sarebbe addirittura antecedente.

Dunque sarebberoinutilizzabili i processi verbali di constatazione.

Si aggiunge che quantomenodalla redazione dei processi verbali di costatazione si sarebbe accertata laconfigurabilità dei reati e x da quel momento quindi almeno, si sarebbe dovutodare avviso all’imputato di avere facoltà di farsi assistere da un difensore.

Inassenza dei predetti verbali non si sarebbe potuto dimostrare alcunché.Molteplici sono le ragioni di inammissibilità del motivo:- la mancanza di autosufficienza del ricorso che, come già in precedenzaevidenziato, è privo delle necessarie e complete allegazione di atti e dichiarazionirichiamati;- il carattere meramente rivalutativo del merito delle vicende, peraltroriguardante presunte indagini a carico del ricorrente per reati diversi da quelli quiin esame e di indimostrata connessione, come tale inammissibile in questa sede;- il mancato completo confronto con le ragioni dedotte dai giudici, a partiredalla perspicua e incontrastata precisazione riportata nella prima sentenza (pag.5) per cui un teste di polizia giudiziaria escusso, interpellato sulla esistenza diuna “sorta di autorizzazione ad iniziare la verifica fiscale “ del 11.1.2018,rilasciata dal Pubblico Ministero, e prodotta dal difensore per evidenziare laprecedente pendenza di un procedimento penale, ha “chiarito che la citataautorizzazione era stata chiesta poiché il domicilio fiscale di TAPPEZZERIAUNIVERSO coincideva con la residenza del titolare della ditta individuale pressoun dormitorio…” “ha poi spiegato che le iniziali notifiche sono state indirizzate aChen quale delegato a operare sui conti correnti, pertanto soggetto dainterpellare sul punto, mentre solo all’esito dei complessi accertamenti svolti si èipotizzata la qualifica di amministratore di fatto …solo all’esito di taliaccertamenti è stato possibile valutare la rilevanza penale dei fatti condizionatadal superamento delle soglie di punibilità poste dalle norme incriminatrici”.Alla luce di tali brevi rilievi, sopra sintetizzati, per cui la verifica fiscale si svolsesenza alcuna previa emersione di indizi a carico dell’imputato, corretto è anche ilrichiamo in sentenza dell’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, per cuil’emersione del superamento della prevista soglia di punibilità per reati tributariè il momento in cui, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è possibilegaranzie difensive previste dal codice di procedura penale. (Fattispecie relativa aldelitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (Sez. 3 - ,n. 39930 del 16/09/2025 Rv. 289039 – 01; Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019,Rv. 276679 – 01).

Va aggiunto altresì che la censura neppure individua glispecifici atti che sarebbero conseguentemente inutilizzabili, non essendosufficiente il mero riferimento al complessivo processo verbale di constatazioneche fa riferimento indistinto alla complessiva verifica fiscale.

E’ utile in propositoribadire che i processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza,in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentaleutilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato,occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc.pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a dettaemersione non può assumere efficacia probatoria. (In motivazione, la Corte haprecisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determinaautomaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullitàdell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cuidetta disposizione rimanda) (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018 Ud. (dep.05/12/2018 ) Rv. 274131 – 01).10.

Con il tredicesimo motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all’inserimento nel fascicolo dibattimentale dei questionariinviati ai clienti con relative attestazioni.

Essi sarebbero stati acquisiti dopol’emersione di indizi di reato a carico dei titolari delle ditte individuali edell’imputato.

La GDF operando ormai come polizia giudiziaria avrebbe dovutoacquisire verbali di sommarie informazioni dai predetti clienti/fornitori, chequindi non avrebbero potuto confluire nel fascicolo dibattimentale e i dichiarantiavrebbero dovuto essere sentiti come testimoni.

Le risposte acquisite avrebberodovuto qualificarsi come dichiarazioni rese da testimoni, alla polizia giudiziaria, ecome tali sono insuscettibili di lettura.

Senza i questionari sarebbe venuta menoogni possibilità di dimostrare la tesi accusatoria.Il motivo è inammissibile, alla luce innanzitutto di quanto già rilevatoriguardo al precedente motivo - quanto alla carenza di autosufficienza dellostesso, al carattere di mera rivalutazione dei fatti connotante lo stesso, ed almancatpo confronto con le ragioni elaborate dai giudici circa il caratterepuramente amministrativo della verifica – in rapporto al tema della pretesa, dalladifesa, sussistenza di indizi in capo al ricorrente, nel corso della verifica dellaGuardia di Finanza.

Può aggiungersi per completezza che appare destituita diogni fondamento normativo la tesi per cui gli operanti della Guardia di Finanza,nella misura in cui avrebbero svolto funzioni di polizia giudiziaria piuttosto che dianalisi amministrativa di tipo fiscale, avrebbe dovuto acquisire verbali disommarie informazioni dai predetti clienti/fornitori senza alcuna possibilità diacquisire questionari dagli stessi.

Inoltre l’ulteriore affermazione per cui senza iquestionari sarebbe venuta meno ogni possibilità di dimostrare la tesiaccusatoria risulta del tutto generica e quindi inammissibile, a fronte dellamolteplicità delle fonti istruttorie utilizzate nelle sentenze.Sempre per ragioni di completezza, si deve sottolineare la inadeguatezzadella tesi per cui, a fronte della ritenuta ( ma qui insussistente) emersione diindizi a carico del ricorrente nel corso della verifica fiscale, si sarebbe dovutodargli avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., con conseguente genericainutilizzabilità di tutti gli atti svolti dagli operanti.

Va infatti ricordato che l’art.114 disp. atti cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente per gli atti dipolizia giudiziaria compiuti di iniziativa di cui all'art. 356 cod. proc. pen. inconsiderazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguentenecessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria.

Taleprincipio è stato espresso da Sez.

U, n. 15453 del 29/01/2016, Rv. 266335 - 01,in motivazione, nell'affermare che «in tema di sequestro preventivo disposto diiniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321 comma terzo bis cod. proc.pen., non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimentodell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114disp. att. cod. proc. pen.».Hanno affermato le Sezioni Unite che in relazione agli atti definiti, nellarelazione di accompagnamento al codice, «tipici» il legislatore ha previsto deimeccanismi di controllo, affinché l'attività della polizia giudiziaria si mantenga inambiti di stretta legalità e non trasmodi, quindi, in arbitrio.

Ad assicurare ilrispetto del principio di legalità nello svolgimento di quella attività, sonoapprestati degli strumenti che si esplicano in via preventiva (attraverso lapresenza del difensore) o in via successiva (attraverso la convalida dell'operatoda parte del pubblico ministero o del giudice).Il legislatore ha previsto che, durante il compimento di determinati atti,l'indagato possa essere assistito dal difensore.

Il principio è enunciatoespressamente nell'art. 356 cod. proc. pen., secondo cui il difensore dellapersona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senzadiritto di essere preventivamente avvisato, agli atti prevista dagli artt. 352 e354, oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministeroa norma dell'art. 353, comma 2.

Affermano le Sezioni Unite che il presidiodifensivo, apprestato dall'art. 114 disp. att., riguarda soltanto gli atti posti inessere, di propria iniziativa, dalla polizia giudiziaria, come emerge dal riferimento«al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice».L'attività di indagine del pubblico ministero è disciplinata dal titolo V ed ilpubblico ministero, pur essendo parte del procedimento, è dotato sul pianocostituzionale di ampie garanzie di indipendenza ed è inserito nell'ambitodell'ordine giudiziario (art. 107, comma 5, Cost.).

La polizia giudiziaria, invece, èin generale sottoposta al potere esecutivo (pur essendo nella disponibilitàdell'autorità giudiziaria).

Non offrendo la polizia giudiziaria le stesse garanzie diindipendenza del p.m., sono previsti dal legislatore gli strumenti per esercitare ilcontrollo difensivo.

Il che spiega il motivo per cui l'art. 114, attraverso ilrichiamo degli atti indicati nell'art. 356 cod. proc. pen., faccia riferimentosoltanto all'attività di iniziativa della polizia giudiziaria.Affermano le Sezioni Unite che il legislatore ha «previsto la presenza(eventuale) del difensore, attraverso il meccanismo di avvertimento all'indagatoex art. 114 disp. att., soltanto in relazione agli atti richiamati dall'art. 356 cod.proc. pen. in considerazione della vocazione probatoria di tali atti.

Di qui lanecessità del presidio difensivo a controllo della regolarità dell'operato dellapolizia giudiziaria».11.

Con il quattordicesimo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge edi motivazione, circa l’inammissibilità dell’inserimento nel fascicolodibattimentale di documenti, citati in ricorso, acquisiti in assenza dell’avviso exart. 114 cod. proc. pen. all’indagato e ai coimputati della facoltà di farsi assistereda un difensore di fiducia.

In assenza di tali documenti mancherebbe la prova deireati.Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già formulate in sede di analisidei due precedenti motivi, cui si rinvia.12.

Con il quindicesimo motivo si deducono vizi riguardo alla omessatraduzione in lingua cinese del decreto che ha disposto il giudizio, e altresì il viziodi violazione di legge in relazione all’art. 143 comma 2 del codice di rito e all’art.2 della Direttiva CE [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 64 oltre che 6 lett. a) della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.Nonché riguardo all’art. 14 comma 3 lett. a) del Patto internazionale relativo aidiritti civili e politici di [OSCURATO:PERSONA] del 1966, e 111 Cost. comma 3 u.p.

Si citanodichiarazioni e atti sottoscritti da polizia giudiziaria che attesterebbero lamancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato.

Si contesta laesclusione di tale circostanza da parte dei giudici, siccome fondata suaccertamenti di polizia giudiziaria o dati dei clienti o fornitori.

Si chiede insubordine di sollevare rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia sul tema inquestione per quesiti riportati in ricorso.Il motivo è manifestamente infondato.I giudici hanno ampiamente e adeguatamente evidenziato la conoscenza dellalingua italiana da parte dell’imputato sulla base di plurimi dati, quali la direttaverifica di tale conoscenza in capo all’imputato, da parte di un teste di poliziagiudiziaria, la sussistenza di documenti attestanti tale conoscenza quali uncontratto di mutuo stipulato davanti ad un notaio o un verbale del 3.4.2019 dimodifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] del suo domicilio precedentemente dichiaratodinnanzi a uomini della Guardia di Finanza o plurime nomine con procuraspeciale redatte in lingua italiana e sottoscritte dall’imputato e ancoraquestionari di clienti o fornitori attestanti la predetta conoscenza della lingua;nonché la circostanza della esistenza in capo al ricorrente, presente in Italia dal1998, di deleghe, effettivamente esercitate, ad operare su conti correntibancari, come tali postulanti la capacità di relazionarsi in lingua italiana, scrittaed orale; così da aggiungersi in maniera più che ragionevole il giudizio diimplausibilità di un più recente verbale del ricorrente, escludente la suaconoscenza della predetta lingua e analoghe affermazioni rese in tal senso, nelpresente procedimento, dal figlio dell’imputato sentito sul punto.

In propositoperspicua è anche la precisazione per cui non contrastano con il giudizio diconoscenza della lingua italiana la intervenuta traduzione della citazione inappello e la convocazione di un interprete di lingua cinese per assisterel’imputato ad una udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (peraltro richiesto dalla difesa primadell’udienza) trattandosi di effetti di una prassi della cancelleria della corte diappello che opera in tal senso in presenza di imputati stranieri “senza effettuareparticolari verifiche di conoscenza o meno della lingua”.

Significativa è anche lanotazione della Corte per cui durante la predetta udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]l’imputato non si rivolse mai all’interprete per chiedere la traduzione di quanto leparti stessero riferendo né per interloquire con il suo difensore.

La decisionequindi circa la piena conoscenza della lingua è in linea con quanto dispostodall’art. 143 comma 4 c.p.p. per cui l'accertamento sulla conoscenza della linguaitaliana è compiuto dall'autorità giudiziaria e con l’indirizzo giurisprudenziale percui l'accertamento al riguardo, previsto dall'art. 143, cod. proc. pen., comemodificato dal D.Lgs n. 32 del 2014, non deve necessariamente essere compiutopersonalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la conoscenza della linguaitaliana può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli attidi polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice dicompiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 5, n.52245 del 09/10/2014, Rv. 262101); inoltre nessuna previsione impone chel'accertamento della idoneità a comprendere la lingua sia effettuato direttamentedall'autorità giudiziaria e che a tanto partecipi il difensore, trattandosi di un attonon a valenza difensiva, ma di semplice accertamento di qualità o circostanze(Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017 Rv. 269505 – 01).Deve quindi affermarsi la irrilevanza della questione pregiudiziale sollevata eproposta dalla difesa, dinnanzi alla Corte di Giustizia.Ed inoltre, non può riconoscersi alcuna incidenza diretta della direttiva n.64 del 2010 con riguardo alla previsione di un procedimento incidentale volto adaccertare se gli indagati o imputati parlino e comprendano la lingua delprocedimento penale posto il carattere assolutamente generale e poco puntualedi tale previsione.

In proposito è sufficiente ricordare che le direttive dell’Unionesono atti rivolti agli Stati membri che devono essere recepiti nei diritti nazionali.Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di Giustizia dell’Unione europea hariconosciuto alla direttiva un’efficacia diretta al fine di tutelare i diritti dellepersone fisiche.

In particolare ha stabilito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]Office del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che una direttiva ha efficacia diretta quando le suedisposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise e qualora loStato membro non abbia recepito la direttiva entro il termine fissato.13.

Con il sedicesimo motivo si sono dedotti vizi di violazione di leggee di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.Il motivo è inammissibile a fronte di una motivazione adeguata che haevidenziato la mancata illustrazione da parte della difesa del significatodell’invocato “comportamento collaborativo” senza confutazioni al riguardo, e havalorizzato in senso negativo l’ingentissimo importo delle spesecomplessivamente evase e la elevata capacità criminale mostrata attraverso laspregiudicatezza mostrata nel partecipare al complessivo e complesso disegnoEvasivo.

In proposito va ribadito che la sussistenza di circostanze attenuantirilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto nelcontesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sullesole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione,purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazioneneppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesifattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 – 01; in motivazione, Sez. 4, n. 3284del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031).14.

Con il diciassettesimo motivo si deducono vizi di violazione dilegge e di motivazione in ordine alla pena applicata per i reati satellite, egualenonostante la diversa gravità dei medesimi.

La pena applicata per tutti i reatisarebbe eccessiva.

Il motivo è inammissibile a fronte della completa motivazioneriportata in sentenza come già illustrata in sede di esame del terzo motivo, cui sirinvia.15.

Con il diciottesimo motivo si deducono vizi di violazione di legge edi motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità.

Nulla si direbbe circa la maggiore idoneità di quest’ultima pena sostitutivarispetto alla detenzione domiciliare né in ordine ai motivi che possano farritenere che le prescrizioni inerenti la prima pena sostitutiva richiesta nonsaranno adempiute dall’imputato.

E si contestano gli elementi posti a basedell’intervenuto diniego a fronte della mancata considerazione del tempotrascorso dai fatti, della incensuratezza e di altri dati legittimanti la previsione difuturi comportamenti delittuosi.

Ove poi la pena dovesse essere fissata in misuratale da consentire la applicazione della sospensione condizionale della pena, sichiede di beneficiare del medesimo in luogo della sostituzione della pena con ilavori di pubblica utilità.

Anche la motivazione sul contestato diniego della penasostitutiva appare adeguata, in ragione della gravità della condotta criminale neitermini già illustrati in ordine al motive che precede, che appare coerentementeindividuata come ostativa ad ogni finalità di retta ad arginare la futurareiterazione di comportamenti delittuosi.

Per cui la censura è manifestamenteinfondata.

Invero in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche aseguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniegodella sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametricontemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla solavalorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficaciarieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5 - n. 4530 del 27/11/2025 Ud. (dep.03/02/2026 ) Rv. 289450 – 01).16.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia statod presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.[OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 08/07/2025 della Corte di appello di Trieste;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e il rigetto dellarichiesta di rinvio pregiudiziale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Triesteriformava parzialmente la sentenza del tribunale di Udine del 30 giugno 2023con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati ex artt. 3, 5 e 11 delDlgs. 74/2000, riqualificando il reato ex art. 3 del Dlgs. 74/2000 di cui al capoa) nel reato di cui all’art. 4 del Dlgs. 74/2000, dichiarando l’intervenutaprescrizione del reato di cui al capo e) inerente la fattispecie di cui all’art. 11 delDlgs. 74/2000, e rideterminava, tra l’altro, la pena finale in anni 2 e mesi 3 direclusione, che sostituiva con quella della detenzione domiciliare per la durata dianni 2 e mesi 3.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione,[OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo plurimi motivi diimpugnazione.2. Deduce con il primo motivo l’intervenuta prescrizione del reato dicui al capo a), contestato come commesso in data coincidente o prossima al17.8.2015, così da doversi in ogni caso eliminare la pena di mesi tre applicati perlo stesso;3. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione all’art. 4 del Dlgs. 74/2000. Il reato ascritto sarebbeinsussistente a fronte di una dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 chenon sarebbe stata presentata e quindi non risulterebbe prodotta in giudizio. Sicontesta la scelta della corte di ritenere sufficiente ai fini della prova dellapredetta dichiarazione le dichiarazioni rese da un teste di polizia giudiziarianell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte non avrebbe motivato in ordine poi al dolodel reato ex art. 4 citato. Comunque la motivazione sarebbe illogica ocontraddittoria facendo riferimento al dolo del reato di dichiarazione fraudolentaex art. 3 del Dlgs. 74/2000.4. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alreato di cui al capo a). con riferimento alla determinazione della pena, questioneoggetto di motivo di gravame.5. Con il quarto motivo rappresenta la mancanza o illogicità dellamotivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità in ordine al reatodi cui al capo a). Mancherebbe la indicazione del dato dell’ammontarecomplessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione in relazione al qualecalcolare la percentuale del 10% .Inoltre si osserva che le soglie di punibilitàdevo essere oggetto del dolo del reato, ma i giudici non avrebbero preso inconsiderazione l’atteggiamento psicologico dell’imputato in ordine alsuperamento delle predette soglie con conseguente mancanza di motivazione.6. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine alla qualificazione dell’imputato quale amministratore difatto della impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” con riguardoai capi a) e b). L’istruttoria non avrebbe dimostrato i requisiti necessari per lapredetta qualificazione. Si citano al riguardo per sunto le affermazioni di unatestimone, Guidi, e di un teste di polizia giudiziaria Gaspare sostenendosil’avvenuta mancata considerazione di dichiarazioni ritenute rilevanti per ladifesa, in ordine al tema in questione. Negli stessi questionari sottoscritti daclienti sarebbe riportato che essi avrebbero intrattenuto rapporti anche con altridipendenti della predatta impresa. E si riportano per sunto tali affermazioni. Chesarebbero altresì coerenti con il solo ruolo dell’imputato di interlocutore tra iltitolare e i clienti/fornitori. Inoltre in base ad un p.v. di constatazione del10.9.2018 emergerebbe che il ricorrente aveva la delega ad operare solo su unconto corrente dell’impresa ( avente n. finale 730) a fronte dell’esistenza di latrie di un conto deposito. La corte avrebbe erroneamente valorizzato la delega adoperare su un ulteriore conto che era quello personale dell’imputato e nondell’impresa manipolando le risultanze del predetto p.v. anche affermando che iconti con numero finale rispettivamente 730 e 858 erano gli unici intestati alladitta verificata così da concludere che l’imputato avesse delega ad operare sututti i conti della predetta impresa. Sarebbe illogica e contraddittoria la tesi voltaa sostenere la qualifica di amministratore di fatto in ragione della effettuazione di583 operazioni su conto a fronte di 622 operazioni effettuate dal titolare dellaimpresa. Sarebbe poi irrilevante la valorizzazione dell’uso di un telefonodell’impresa. La corte poi sostenendo che la attività di amministratore di fattosarebbe configurabile con riferimento al complesso di tre imprese di cui ai capi diimputazione avrebbe valorizzato, errando, elementi accertati solo in relazionead una delle imprese in questione mentre la predetta veste avrebbe dovutoessere rinvenuta in rapporto a ciascuna impresa con riguardo agli elementirilevanti per ciascuna di esse.7. Con il sesto motivo deduce vizi di violazione di legge dimotivazione, in relazione all’art. 2639 c.c., con riguardo alla ritenuta qualifica diamministratore di fatto in relazione alla impresa individuale “tappezzeria [OSCURATO:PERSONA]” di cui al capo c). Mancherebbe la indicazione di elementi asupporto della predetta qualificazione. In base ad un p.v. di constatazione del10.9.2018, diversamente da quanto sostenuto in sentenza per cui l’imputatoavrebbe avuto delega a operare sugli unici due conti correnti intestati allapredetta impresa, emergerebbe che vi erano tre conti correnti riferibili alla dittae indicati in ricorso su cui non esisteva la predetta delega. Sarebbe poi illogica econtraddittoria la tesi volta a sostenere la qualifica di amministratore di fatto inragione della effettuazione di 860 operazioni su conto a fronte di 843 operazionieffettuate dal titolare della impresa. La stessa sentenza, si osserva, riconosceche l’imputato operava in maniera paritaria con l’amministratore di diritto chequindi operava con l’assiduità propria di un amministratore. Sarebbe meraaffermazione di stile la conclusione finale sull’inserimento nell’impresa delricorrente.8. Con il settimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine all’art. 2639 c.c. con riguardo alla ritenuta qualifica diamministratore di fatto in relazione alla impresa individuale “tappezzeriaUniverso di [OSCURATO:PERSONA]” di cui al capo d). Si contesta la motivazione che valorizzauna affermazioni di cui al p.v. già citato per cui l’imputato secondo informazioniprovenienti da istituti di credito avrebbe avuto delega ad operare sui conticorrenti della predetta impresa trattandosi di tesi insufficiente a fronte dellamancata indicazione dei conti e del loro numero e degli istituti interessati.Piuttosto in atti di sequestro si attesterebbe che la verifica degli operanti sarebbestata seguita da soggetti riferibili all’impresa e diversi dall’imputato.Mancherebbero quindi elementi a supporto della predetta qualificazionedell’imputato quale amministratore di fatto.9. Con l’ottavo motivo, si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione, in relazione all’art. 5 del Dlgs. 74/2000, con riguardo al capo d). Lacorte non avrebbe considerato il motivo di gravame che contestando la primasentenza per cui l’ammontare di circa 40000 euri inerenti elementi positivi direddito sarebbe frutto di errore di battitura già chiarito, e effettuato in luogo di642.462,75 euri, sottolineava a conferma della infondatezza di tale tesi lacircostanza per cui nel capo di imputazione ancora risultava la indicazionedell’ammontare di euri 42.462,75 con conseguente iva dovuta inferiore allasoglia di punibilità. Inoltre vi sarebbe mancanza di motivazione e illogicità inordine al reato di cui al capo d).10. Con il nono motivo, deduce il vizio di violazione di legge in ordineall’art. 5 del dlgs. 74/2000 32 e 33 del DPR n. 600/73 e 51 e 63 del DPR n.633/1973 sostenendo l’insussistenza del reato di cui al capo d).La Corte nonavrebbe valutato il motivo di gravame per cui sarebbero inutilizzabili iquestionari inviati a clienti dalla Guardia di Finanza con conseguentericostruzione della Iva evasa atteso che la Guardia di Finanza operante nonavrebbe a tali fini il potere di inviare questionari e quindi i verbali raccolti nellapredetta prospettiva sarebbero inutilizzabili.11. Con il decimo motivo, deduce il vizio di motivazione, in ordine alreato di cui al capo d), circa la determinazione della pena, stabilita in aumentonell’ambito della continuazione nonostante apposito motivo di gravame.Motivazione necessaria a fronte di ipotesi più lieve contestata al capo d)trattandosi solo di evasione dell’Iva per mentre per gli altri reati satellite è statacontestata l’evasione di Iva e Irpef per importi maggiori.12. Con l’undicesimo motivo deduce il vizio di violazione di legge ancheprocessuale e vizi di motivazione. Si sostiene che diversamente da quantoritenuto dalla Corte di appello con il terzo motivo di gravame proposto non sisarebbe eccepita la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di poliziagiudiziaria M.llo Gaspare, nella parte in cui ha riferito dichiarazioni di terzi néavrebbe eccepito la inutilizzabilità della sua testimonianza ai sensi dell’art. 195comma 4 cod. proc. pen., avendo piuttosto posto a base della propria eccezionel’art. 195 comma 1 del codice di rito, neppure accennata in sentenza, oltre aquelle ex art. 195 citato commi 3 e 5 . Si sarebbe quindi censurata la circostanzaper cui il maresciallo Gaspare avrebbe fatto riferimento a dichiarazioni di soggettiterzi acquisite tramite questionari al fine di avallare la posizione diamministratore di fatto dell’imputato, e le stesse dichiarazioni del testesarebbero state utilizzate in sentenza senza che il giudice avesse dispostol’esame dei terzi così citati. Si aggiunge che la sentenza di questa Corte n. 3050del 2007 dai giudici citata per respingere la richiesta di sentire i soggetti autoridelle risposte ai questionari riguarderebbe il divieto di cui all’art. 195 comma 4del codice di rito e non il caso del teste che si riferisce per la conoscenza deifatti, ad altre persone. Così da non essere pertinente al caso di specie. Da qui lainutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Gaspare riferite a fatti appresi da terzi,che sarebbero state utilizzate nella sentenza di primo e secondo grado, In questoquadro la difesa sarebbe stata pregiudicata nei propri diritti in relazione allapossibilità di esaminare o contro-esaminare i predetti soggetti. La sentenzaimpugnata non avrebbe poi adeguatamente considerato la reale portata dellaeccezione sollevata riguardo alle dichiarazioni coinvolgenti terzi, rese dalpredetto maresciallo.13. Con il dodicesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, riguardo all’inserimento nel fascicolo del dibattimento dei processiverbali di constatazione, siccome inutilizzabili. Eccezione già sollevata in primogrado. Tanto sul rilievo per cui l’attività di verifica fiscale nei confronti delleimprese individuali “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] diPan [OSCURATO:PERSONA]” “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” “[OSCURATO:PERSONA] universo di jiShisong” sarebbe stata intrapresa non in via amministrativa ma dopo l’insorgerea carico dei titolari e dell’imputato di indizi di reato. Con conseguenteapplicazione necessaria dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Si richiama alriguardo stralcio di comunicazione di notizia di reato del 10.9.2018 in cui si da’segnalazioni sospette di intermediati finanziari ex Dlgs. n. 231/2017 e sisostiene che l’origine in ultima analisi delle attività farebbe riferimento allaesistenza ab origine di elementi già delineanti profili di rilevanza penaleindipendentemente da altri accertamenti. E si Una attività investigativa relativa aoperazioni sospette di riciclaggio da parte dell’imputato si sarebbe svolta primache avesse inizio la collegata indagine fiscale. Si sostiene che le attività ispettivefiscali sarebbero state avviate dopo che l’imputato era stato già indagato perriciclaggio e dopo che era emerso uno schema evasivo e l’omessa presentazionedelle dichiarazioni dei redditi e Iva. In tal senso deporrebbero altri processiverbali citati in ricorso. Si sarebbero dovute osservare quindi tutte le prescrizionidel codice di rito a tutela dell’indagato a partire dall’art 114 disp att. cod. proc.pen. circa la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.L'emersione di indizi di reato sarebbe suffragata da autorizzazione del P.M. allaeffettuazione della verifica fiscale per il periodo 2013 – 2018 rilasciata in data11.1.2018 .Ma sarebbe addirittura antecedente. Dunque sarebbero inutilizzabili iprocessi verbali di constatazione. Si aggiunge che quantomeno dalla redazionedei processi verbali di costatazione si sarebbe accertata la configurabilità deireati e x da quel momento quindi almeno, si sarebbe dovuto dare avvisoall’imputato di avere facoltà di farsi assistere da un difensore. In assenza deipredetti verbali non si sarebbe potuto dimostrare alcunché.14. Con il tredicesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all’inserimento nel fascicolo dibattimentale dei questionariinviati ai clienti con relative attestazioni. Questionari depositati dal PubblicoMinistero come documenti nn. 10, 12, 13, e tali questionari sarebbero statiacquisiti dopo l’emersione di indizi di reato a carico dei titolari delle ditteindividuali e dell’imputato. La GDF operando ormai come polizia giudiziariaavrebbe dovuto acquisire verbali di sommarie informazioni dai predetticlienti/fornitori, che quindi non avrebbero potuto confluire nel fascicolodibattimentale e i dichiaranti avrebbero dovuto essere sentiti come testimoni, Lerisposte acquisite avrebbero dovuto qualificarsi come dichiarazioni rese datestimoni, alla polizia giudiziaria, e come tali sono insuscettibili di lettura. Senza iquestionari sarebbe venuta meno ogni possibilità di dimostrare la tesiaccusatoria.14. Con il quattordicesimo motivo, si deduce il vizio di violazione dilegge e di motivazione, circa l’inammissibilità dell’inserimento nel fascicolodibattimentale di documenti, citati in ricorso, acquisiti in assenza dell’avviso exart. 114 cod. proc. pen. all’indagato e ai coimputati della facoltà di farsi assistereda un difensore di fiducia. In assenza di tali documenti mancherebbe la prova deireati.15. Con il quindicesimo motivo deduce riguardo alla omessa traduzionein lingua cinese del decreto che ha disposto il giudizio, il vizio di violazione dilegge in relazione all’art. 143 comma 2 del codice di rito e all’art. 2 dellaDirettiva CE [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 64 oltre che 6 lett. a) della Convenzione europea perla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nonché riguardoall’art. 14 comma 3 lett. a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili epolitici di [OSCURATO:PERSONA] del 1966, e 111 Cost. comma 3 u.p. Si citano dichiarazioni edella lingua italiana da parte dell’imputato. Si contesta la esclusione di talecircostanza da parte dei giudici siccome fondata su accertamenti di poliziagiudiziaria o dati dei clienti o fornitori. Si chiede in subordine di sollevare rinviopregiudiziale alla corte di Giustizia sul tema in questione per quesiti riportati inricorso.16. Con il sedicesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.17. Con il diciassettesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine alla pena applicata per i reati satellite, eguale nonostantela diversa gravità dei medesimi. La pena applicata per tutti i reati sarebbeeccessiva.18. Con il diciottesimo motivo deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità. Nulla si direbbe circa la maggiore idoneità di quest’ultima pena sostitutivarispetto alla detenzione domiciliare né in ordine ai motivi che possano farritenere che le prescrizioni inerenti la prima pena sostitutiva richiesta nonsaranno adempiute dall’imputato. E si contestano gli elementi posti a basedell’intervenuto diniego a fronte della mancata considerazione del tempotrascorso dai fatti, della incensuratezza e di altri dati legittimanti la previsione difuturi comportamenti delittuosi. Ove poi la pena dovesse essere fissata in misuratale da consentire la applicazione della sospensione condizionale della pena sichiede di beneficiare del medesimo in luogo della sostituzione della pena con ilavori di pubblica utilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo riguarda l’intervenuta prescrizione del reato di cui alcapo a), di cui al riqualificato art. 4 del Dlgs. 74/2000, contestato comecommesso in data coincidente o prossima al 17.8.2015. Esso è inammissibile: larelativa prescrizione sarebbe maturata il 17.8.2025 quando la corte di appelloaveva già emesso la sentenza impugnata e la inammissibilità del presentericorso, appresso illustrata, impedisce ogni riconsiderazione della prescrizione inquesta sede.2. Il secondo motivo riguarda la tesi per cui il reato di cui al capo a), inordine al quale il ricorrente risponde in concorso con il rappresentante legaledella ditta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, sarebbe insussistente a frontedi una dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014 che non sarebbe statapresentata e non risulterebbe prodotta in giudizio. La Corte non avrebbemotivato in ordine poi al dolo del reato ex art. 4 citato. Comunque lamotivazione sarebbe illogica o contraddittoria facendo riferimento al dolo delreato di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 del Dlgs. 74/2000.2.1. Anche questo motivo è inammissibile. Si premette che sussiste uncaso di cd. “doppia conforme” per cui, come noto, la motivazione emergegrado.2.2. In particolare, ricorre un’ipotesi cd. di “doppia conforme”, in presenzadella quale «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro eformano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbianoesaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usatidal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed aifondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione,quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si sianolimitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nelladecisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri).Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni trale conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita allariproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate ecorrettamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche,superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben puòmotivare per relationem; quando invece sono formulate censure o contestazionispecifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenentiargomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affettada vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere conformule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dallerisultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012Rv. 256435 Santapaola e altri).Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza diuna cd. “doppia conforme”, è anche il principio per cui «in tema di ricorso incassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minimeincongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione,che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che nonsiano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possonodar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ognielemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2,n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017Rv. 271227 M e altri).2.3. Orbene, già nella prima sentenza si rinviene la rappresentazione dellaeffettuazione di indagini, da cui risultava la fittizietà dei costi indicati, per unammontare di circa 506.000 euri, nel [OSCURATO:PERSONA], presentato, relativo all’annodi imposta del 2014. secondo quanto riferito dal teste maresciallo Gaspari, poirichiamato sul punto anche nella sentenza impugnata ( pag. 27). Un altro testeha confermato la presentazione della dichiarazione rilevante ai fini in parola: laconsulente fiscale della società, espressamente citata nella prima e nella secondasentenza, ha ricordato di avere presentato telematicamente, sulla base delleindicazioni ricevute dal rappresentante legale, il [OSCURATO:PERSONA] 2014 – nel quadrodel regime di contabilità semplificata in cui operavano le varie società coinvoltenel presente procedimento -. Si tratta di testimoni di cui non è seriamentemessa in dubbio la relativa attendibilità, che come tali sono stati validamentevalorizzati ai fini in esame, senza che alcuna norma osti alla considerazione ditestimonianze per dimostrare la circostanza qui contestata. Quanto al dolo,, giàcon la sentenza del tribunale si è descritto un fine di evasione correlato aimedesimi fatti ritenuti rilevanti sia in primo che in secondo grado, evinto da unacondotta consumata sfruttando le maglie del regime di contabilità semplificatautilizzato, che consentiva di annotare costi relativi a fatture ancora da ricevere,come tali riferiti al consulente fiscale che, su tali basi – rimaste poi prive didocumentazione effettiva – aveva compilato le dichiarazioni fiscali (cfr. pag. 12della prima sentenza). La medesima prospettiva è stata congruamente ribaditacon la seconda sentenza (pag. 27) ove si è descritto il meccanismo artificiosoposto in essere utilizzando il regime semplificato e si è evidenziato che esso erafinalizzato alla falsa rappresentazione della realtà ossia ad escludere l’esistenzadi fatti generatori dell’imposta e dell’obbligo a carico della società venditrice, didichiararla e di pagarla. Tale finalità correlata ai medesimi fatti seppurdiversamente qualificati in primo e secondo grado, permane ed è coerentementedescritta, senza che a ciò osti la mera riqualificazione giuridica delle medesimevicende ritenute funzionali alla perseguita evasione.3. Con il terzo motivo si è dedotta la mancanza di motivazione in ordine alreato di cui al capo a), con riferimento alla determinazione della pena. Anchetale motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte ha espressamentededicato parte della motivazione per illustrare il giudizio di dosimetria dellapena: la gravità del danno provocato all’erario ha giustificato la pena base per ilreato più grave (capo c) relativo all’anno 2016), nella misura di poco discosta dalminimo edittale e pari ad un anno e tre mesi di reclusione; gli aumenti per ireati satellite sono stati fissati in mesi tre per ciascuno di essi, secondo ungiudizio di determinazione paritario, ritenuto adeguato e quindi privo di alcunadifferenziazione tra i detti reati - tra cui anche quello qui in discussione di cui alcapo a) -, sul rilievo per cui si è trattato di un aumento contenuto – quale giàfissato in primo grado – nonostante le non minime imposte evase annualmenteche superano, anche nell’ipotesi più lieve di cui al capo d) ( cfr. pag 29 dellasentenza impugnata), ben 120.000 euri, importo doppio rispetto alla soglia dilegge. Destituita del tutto di fondamento, dunque, è la censura in esame.4. Con il quarto motivo si è rappresentata la mancanza o illogicitàdella motivazione in ordine al superamento della soglia di punibilità in ordine alreato di cui al capo a). Si tratta di censura del tutto infondata a fronte dianalitiche analisi su tali punti elaborate sia nella prima sentenza che nellaseconda sentenza ( cfr. pag. 8 della prima sentenza, ove si cita quanto inproposito riferito dal teste operante esaminato, quanto ai costi fittizi rinvenuti,pari a 506.000 euri con Irpef evasa pari a circa 271.0000 euri, e nella stessalinea pag. 7 della sentenza impugnata). Rispetto a tali dati è anche del tuttogenerica la doglianza della mancanza della indicazione del dato dell’ammontarecomplessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione – di cui è appurata laavvenuta presentazione e quindi si tratta di un dato ben noto, che non puòessere quindi trascurato dal ricorrente per le sue stesse deduzioni censorie -;quanto poi alla tesi per cui le soglie di punibilità devo essere oggetto del dolo delreato, ma i giudici non avrebbero preso in considerazione l’atteggiamentopsicologico dell’imputato in ordine al superamento delle predette soglie conconseguente mancanza di motivazione, è sufficiente rimandare a quanto giàrilevato in punto di elemento psicologico del reato, in sede di esame del secondomotivo di ricorso.5. Il quinto, il sesto e il settimo motivo appaiono omogenei, e quindidevono essere esaminati congiuntamente, atteso che con essi si contesta laintervenuta qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto delle varieditte coinvolte. In particolare con il quinto motivo si deducono vizi di violazionedi legge e di motivazione, in ordine alla qualificazione dell’imputato qualeamministratore di fatto della impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di PanHaidong” con riguardo ai capi a) e b) sostenendosi la mancata dimostrazione deirequisiti necessari per la predetta qualificazione citandosi al riguardo, per sunto,le affermazioni di una testimone, Guidi, e di un teste di polizia giudiziariaGaspare, e affermandosi che negli stessi questionari sottoscritti da clientisarebbe riportato che essi avrebbero intrattenuto rapporti anche con altridipendenti della predetta impresa, in coerenza con il solo ruolo dell’imputato diinterlocutore tra il titolare e i clienti/fornitori. Inoltre in base ad un p.v. diconstatazione del 10.9.2018 emergerebbe che il ricorrente aveva la delega adoperare solo su un conto corrente dell’impresa ( avente n. finale 730) a frontedell’esistenza di altri e di un conto deposito. La corte avrebbe erroneamentevalorizzato la delega ad operare su un ulteriore conto che era quello personaledell’imputato e non dell’impresa manipolando le risultanze del predetto p.v.anche affermando che i conti, con numero finale rispettivamente 730 e 858,erano gli unici intestati alla ditta verificata così da concludere che l’imputatoavesse delega ad operare su tutti i conti della predetta impresa. Sarebbe illogicae contraddittoria la tesi volta a sostenere la qualifica di amministratore di fatto inragione della effettuazione di 583 operazioni su conto a fronte di 622 operazionieffettuate dal titolare della impresa. Sarebbe poi irrilevante la valorizzazionedell’uso di un telefono dell’impresa. La corte poi, sostenendo che la attività diamministratore di fatto sarebbe configurabile con riferimento al complesso di treimprese di cui ai capi di imputazione avrebbe valorizzato, errando, elementiaccertati solo in relazione ad una delle imprese in questione mentre la predettaveste avrebbe dovuto essere rinvenuta in rapporto a ciascuna impresa conriguardo agli elementi rilevanti per ciascuna di esse.Con il sesto motivo si sono dedotti vizi di violazione di legge dimotivazione, in relazione all’art. 2639 c.c., con riguardo alla ritenuta qualifica diamministratore di fatto in relazione alla impresa individuale “tappezzeria [OSCURATO:PERSONA]” di cui al capo c), mancando la indicazione di elementi a supportodella predetta qualificazione. In base ad un p.v. di constatazione del 10.9.2018,diversamente da quanto sostenuto in sentenza per cui l’imputato avrebbe avutodelega a operare sugli unici due conti correnti intestati alla predetta impresa,emergerebbe che vi erano tre conti correnti riferibili alla ditta e indicati in ricorsosu cui non esisteva la predetta delega. Sarebbe poi illogica e contraddittoria latesi volta a sostenere la qualifica di amministratore di fatto in ragione dellaeffettuazione di 860 operazioni su conto a fronte di 843 operazioni effettuate daltitolare della impresa. La stessa sentenza, si osserva, riconosce che l’imputatooperava in maniera paritaria con l’amministratore di diritto che quindi operavacon l’assiduità propria di un amministratore. Sarebbe mera affermazione di stilela conclusione finale sull’inserimento nell’impresa del ricorrente.Quanto al settimo motivo, si sono dedotti vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine all’art. 2639 c.c. con riguardo alla ritenuta qualifica diamministratore di fatto in relazione alla impresa individuale “tappezzeriaUniverso di [OSCURATO:PERSONA]” di cui al capo d). Si contesta la motivazione che valorizzauna affermazioni di cui al p.v. già citato, per cui l’imputato, secondo informazioniprovenienti da istituti di credito, avrebbe avuto delega ad operare sui conticorrenti della predetta impresa, trattandosi di tesi insufficiente a fronte dellamancata indicazione dei conti e del loro numero e degli istituti interessati.Piuttosto, in atti di sequestro si attesterebbe che la verifica degli operantisarebbe stata seguita da soggetti riferibili all’impresa e diversi dall’imputato.Mancherebbero quindi elementi a supporto della predetta qualificazionedell’imputato quale amministratore di fatto.5.1. Occorrono al riguardo talune premesse.5.2. Il vizio di violazione di legge o di motivazione, se fondato sul richiamoad atti dichiarativi, deve essere supportato con la integrale allegazione degli attidi riferimento (cfr. con riferimento al caso, analogo, della deduzione di vizi dimotivazione fondati su atti dichiarativi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv.270071 Schioppo). È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca ilvizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando attispecificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazionee non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stessoautosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, n. 11910del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv. 246552). Orbene, nel caso in esame i motiviproposti pur richiamando dichiarazioni o documenti, risultano privi di ognipuntuale e completa allegazione, che ne depotenzia inevitabilmente la relativaportata significativa e ne impedisce, su tali profili, ogni analisi in questa sede, apartire dai riferimenti dichiarativi e dalle contestazioni inerenti i conti correttiinteressati dall’operare del ricorrente.5.3. Altro principio qui rilevante è quello per cui i motivi di ricorso percassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazionetra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che ilricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).5.4. Ebbene, con le due sentenze conformi i giudici hanno rilevato eillustrato la sussistenza di una unica linea continua emersa in ordine alle dittecoinvolte nei vari capi di imputazione. Linea contraddistinta, innanzitutto,dall’utilizzo, per ciascuna ditta, quali rappresentanti legali, di soggetti privi direale competenza, siccome spesso attinti nell’ambito dei dipendenti stessi deglienti, e puntualmente resisi irreperibili al momento delle verifiche fiscali, in unocon la costante coincidenza, tra le stesse ditte, dell’oggetto sociale, del luogo diesercizio ( [OSCURATO:PERSONA] al Natisone), della breve operatività delle stesse, traloro in sostanza succedutesi, dall’utilizzo sia dei medesimi dipendenti transitatida una [OSCURATO:PERSONA] ad un’altra, sia del medesimo immobile di esercizio, sia deimedesimi beni strumentali (in assenza di documentai attestai il pagamento neivari passaggi di uso), sia, ancora, del medesimo contratto di fornitura di energiaelettrica; mentre si modificava solo, nel tempo, il legale rappresentante legale ela ragione sociale e costantemente mancava per ogni ditta al suo concretocessare, ogni formale comunicazione di chiusura dell’attività che di fatto cessavama solo dopo la comunicazione a clienti e fornitori del cambio di denominazionee delle utenze di contatto, pur sempre coinvolgenti l’odierno imputato. Rispetto atali circostanze, ripetitive e comuni, emergeva quale unico dato di continuità, lapresenza costante dell’odierno imputato, inquadrato sempre quale dipendentema nel contempo delegato ad operare su conti correnti delle varie aziendesuccedutesi, punto di riferimento di clienti e fornitori come attestato negli stessiquestionari acquisiti.Da qui la coerente sua qualificazione di amministratore di fatto, operativosul piano dei contatti commerciali come dei pagamenti per ciascuna aziendacoinvolta, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale per cui in tema di reatitributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore"di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione,ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modonon episodico od occasionale. (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015,Berni, Rv. 264009 - 01). Ancor più nello specifico, ai fini dell'attribuzione dellaqualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementisintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive inqualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attivitàdella società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero inqualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo,amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ovesostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5 - n. 45134 del 27/06/2019Ud. (dep. 06/11/2019 ) Rv. 277540 – 01).Riaspetto ad una così congrua e lineare ricostruzione delle vicende, unitaad una coerente qualificazione del ruolo in concreto ricoperto dal ricorrente, lecensure difensive, oltre che in contrasto con i principi in precedenza richiamati aifini di una adeguata proposizione del ricorso, appaiono meramente rivalutativedel merito, espressive come tali di un personale ricostruzione e analisi di dati,estranea ad ogni confronto effettivo con la organica ricostruzione dei giudiciquanto al ruolo ricoperto dall’imputato, anche in maniera unitaria e costanterispetto alle ditte succedutesi nel tempo, così da risultare del tutto improponibilein questa sede.6. Quanto all’ottavo motivo, con esso si deducono vizi di violazione dilegge e di motivazione, in relazione all’art. 5 del Dlgs. 74/2000, con riguardo alcapo d). La corte non avrebbe considerato il motivo di gravame che contestandola prima sentenza per cui l’ammontare di circa 40000 euri inerenti elementipositivi di reddito sarebbe frutto di errore di battitura già chiarito, e effettuato inluogo di 642.462,75 euri, sottolineava a conferma della infondatezza di tale tesila circostanza per cui nel capo di imputazione ancora risultava la indicazionedell’ammontare di euri 42.462,75 con conseguente iva dovuta inferiore allasoglia di punibilità. Inoltre vi sarebbe mancanza di motivazione e illogicità inordine al reato di cui al capo d).Si deve rilevare che con la prima sentenza i giudici avevano chiarito che lacifra riportata nel capo di imputazione, pari a 42.462,75 era frutto di un errore dibattitura posto che i conteggi infatti risultavano corretti e pari ad un importo di642.462,75 emergente dal p.v.c. in atti e ben noto al ricorrente, anche alla lucedel ricorso medesimo, così evidenziando il superamento della soglia di punibilità.E’ su tali dati, all’evidenza ben noti all’imputato, che è intervenuta sentenza.Consegue, da una parte, che emerge l’assenza di ogni tempestiva contestazionedel capo di imputazione. Dall’altra, che il ricorrente non ha inteso contestare, conil gravame, il difetto di correlazione tra capo di imputazione e sentenzaessendosi solo limitato a rilevare i diversi importi di cui al capo di imputazionesenza aggiungere alcun conseguente e argomentato rilievo rispetto ai contenutidella decisione di condanna. In ogni caso, non vi è stata alcuna discrasia tra lacontestazione e la condanna a fronte di elementi di indagine tutti ben noti, giàalla luce di quanto precisato nella sentenza di primo grado, rispetto ai quali si èpotuto esplicare il diritto di difesa; così che trova riscontro anche il principio percui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversimutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementiessenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; neconsegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddettonon va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" delprocesso, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Rv. 248051– 01). Consegue che con il motivo in esame viene in rilievo solo una questionegiuridica, inerente la non corretta redazione di dati nel capo di imputazione o, alpiù, il tema della correlazione tra contestazione e sentenza, che trova soluzionenei termini suindicati. Cosicchè la mancata risposta sul punto, da parte dellaCorte di appello, non integra alcun vizio, posto il noto principio per cui il vizio dimotivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delleparti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, osono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente omeno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge(qui insussistente); o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattesenon può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avutoanche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. checonsente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione indiritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016Rv. 271451 – 01).7. Con il nono motivo, si è dedotto il vizio di violazione di legge in ordineall’art. 5 del dlgs. 74/2000 32 e 33 del DPR n. 600/73 e 51 e 63 del DPR n.633/1973 sostenendo l’insussistenza del reato di cui al capo d).La Corte nonavrebbe valutato il motivo di gravame per cui sarebbero inutilizzabili iquestionari inviati a clienti dalla Guardia di Finanza con conseguentericostruzione della Iva evasa atteso che la Guardia di Finanza operante nonavrebbe a tali fini il potere di inviare questionari e quindi i verbali raccolti nellapredetta prospettiva sarebbero inutilizzabili. Il motivo è inammissibile,innanzitutto perché la doglianza proposta al fine specifico di escludere la basedocumentale della ricostruzione dell’Iva evasa non è pertinente rispetto ai realidocumenti esaminati dagli operanti a tali fini, posto che come già si desumedalla prima sentenza ( pag. 13 e 14) essi sono stati effettuati, per ricostruirel’imposta evasa, esaminando piuttosto le “fatture rinvenute” “…mentre l’imputatonulla ha dedotto per indicare costi superiori a quelli considerati”. Rispetto a taledato, incontestato, la deduzione rimane oltre che non pertinente, generica, nellamisura in cui non deduce in che modo e quali questionari possano avere avutorilievo essenziale e dirimente per i conteggi in questione. Conseguel’assorbimento di ogni questione di inutilizzabilità nello specifico proposta, per laquale è comunque sufficiente rilevare, oltre alla assenza di ogni prova diresistenza, anche alla luce di quanto sopra evidenziato, che trattandosi di attiacquisiti in sede di verifica fiscale piuttosto che di indagine, neppure appareadeguato il richiamo alla categoria della inutilizzabilità, propria di verifichegiurisdizionali o di polizia giudiziaria. Del resto la ritenuta assenza di un poteredi somministrazione di questionari da parte degli operanti neppure coincide conla fonte propria della inutilizzabilità, costituita da un espresso o implicito divietodi azione, piuttosto che da una sola carenza di potere, come dedotto nel caso inesame. Invero persiste il pur risalente insegnamento per cui, atteso il testualetenore dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., il quale sancisce lainutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge",deve ritenersi che detta inutilizzabilità possa derivare, in difetto di espressa,specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa,desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e noninvece soltanto dal fatto che la prova, in sè e per sè legittima, sia stata acquisitairritualmente. Nè in contrario potrebbe farsi richiamo all'art. 526 cod. proc. pen.,secondo il quale "il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, provediverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”. Non potendosi,infatti, prescindere, nella interpretazione di detta ultima norma, dall'esigenza delsuo inserimento in un sistema coerente e armonico che vede nettamente distintele categorie della nullità e della inutilizzabilità (distinzione che verrebbe di fattomeno qualora ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullitàovvero sanzionata da nullità non più deducibile o comunque sanata venisse poi arilevare come causa di inutilizzabilità), deve necessariamente ritenersi che per"prove diverse da quelle legittimamente acquisite" debbono intendersi non tuttele prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelleche non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di unespresso o implicito divieto. (Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Rv. 198371 - 01).7. Con il decimo motivo, è stato dedotto il vizio di motivazione, inordine al reato di cui al capo d), circa la determinazione della pena, stabilita inaumento nell’ambito della continuazione nonostante apposito motivo di gravame.Motivazione necessaria a fronte di ipotesi più lieve contestata al capo d)trattandosi solo di evasione dell’Iva per mentre per gli altri reati satellite è statacontestata l’evasione di Iva e Irpef per importi maggiori. Il motivo èinammissibile alla luce delle motivazioni elaborate in punto di pena come giàevidenziate in sede di analisi del terzo motivo, cui si rinvia.8. Con l’undicesimo motivo si deduce il vizio di violazione di leggeanche processuale e vizi di motivazione sostenendosi che diversamente daquanto ritenuto dalla Corte di appello, con il terzo motivo di gravame propostonon si sarebbe eccepita la inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di poliziagiudiziaria M.llo Gaspare, nella parte in cui ha riferito dichiarazioni di terzi néavrebbe eccepito la inutilizzabilità della sua testimonianza ai sensi dell’art. 195comma 4 cod. proc. pen., avendo piuttosto, la difesa, posto a base della propriaeccezione l’art. 195 comma 1 del codice di rito, oltre a quelle ex art. 195 citatocommi 3 e 5 . Si sarebbe quindi censurata la circostanza per cui il marescialloGaspare avrebbe fatto riferimento a dichiarazioni di soggetti terzi acquisitetramite questionari al fine di avallare la posizione di amministratore di fattodell’imputato, e le stesse dichiarazioni del teste sarebbero state utilizzate insentenza senza che il giudice avesse disposto l’esame dei terzi così citati. Siaggiunge che la sentenza di questa Corte n. 3050 del 2007, dai giudici citata perrespingere la richiesta di sentire i soggetti autori delle risposte ai questionari,riguarderebbe il divieto di cui all’art. 195 comma 4 del codice di rito e non il casodel teste che si riferisce per la conoscenza dei fatti, ad altre persone. Così da nonessere pertinente al caso di specie. Da qui la inutilizzabilità delle dichiarazioni delteste Gaspare riferite a fatti appresi da terzi, che sarebbero state utilizzate nellasentenza di primo e secondo grado, In questo quadro la difesa sarebbe statapregiudicata nei propri diritti in relazione alla possibilità di esaminare o contro-esaminare i predetti soggetti. La sentenza impugnata non avrebbe poiadeguatamente considerato la reale portata della eccezione sollevata riguardoalle dichiarazioni coinvolgenti terzi, rese dal predetto maresciallo.Il motivo è inammissibile alla luce del dirimente e assorbente rilievo deigiudici, rimasto incontrastato, per cui “anche senza utilizzare le dichiarazioni delteste di pg relativamente agli esiti dell’indagine fiscale presso i clienti, sono statiacquisiti i questionari in contestazione (…) trattandosi di documenti formatisifuori del processo”.9. Con il dodicesimo motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione, riguardo all’inserimento nel fascicolo del dibattimento dei processiverbali di constatazione, siccome inutilizzabili, sul rilievo per cui l’attività diverifica fiscale nei confronti delle imprese individuali “ [OSCURATO:PERSONA] di LiSuping”, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”“[OSCURATO:PERSONA] universo di ji [OSCURATO:PERSONA]” sarebbe stata intrapresa non in viaamministrativa ma dopo l’insorgere a carico dei titolari e dell’imputato di indizi direato. Con conseguente applicazione necessaria dell’art. 220 disp. att. cod. proc.pen. Si richiama al riguardo stralcio di comunicazione di notizia di reato del10.9.2018 in cui si da’ atto che la complessiva attività svolta dalla Guardia din. 231/2017 e si sostiene che l’origine, in ultima analisi, delle attività, farebberiferimento alla esistenza ab origine di elementi già delineanti profili di rilevanzapenale indipendentemente da altri accertamenti. E si rappresenta che unadell’imputato si sarebbe svolta prima che avesse inizio la collegata indaginefiscale. Si sostiene che le attività ispettive fiscali sarebbero state avviate dopoche l’imputato era stato già indagato per riciclaggio e dopo che era emerso unoschema evasivo e l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Iva. Intal senso deporrebbero altri processi verbali citati in ricorso. Si sarebbero dovuteosservare quindi tutte le prescrizioni del codice di rito a tutela dell’indagato apartire dall’art 114 disp att. cod. proc. pen., circa la facoltà di farsi assistere daun difensore di fiducia.L'emersione di indizi di reato sarebbe suffragata da autorizzazione del P.M.alla effettuazione della verifica fiscale per il periodo 2013 – 2018 rilasciata indata 11.1.2018 .Ma sarebbe addirittura antecedente. Dunque sarebberoinutilizzabili i processi verbali di constatazione. Si aggiunge che quantomenodalla redazione dei processi verbali di costatazione si sarebbe accertata laconfigurabilità dei reati e x da quel momento quindi almeno, si sarebbe dovutodare avviso all’imputato di avere facoltà di farsi assistere da un difensore. Inassenza dei predetti verbali non si sarebbe potuto dimostrare alcunché.Molteplici sono le ragioni di inammissibilità del motivo:- la mancanza di autosufficienza del ricorso che, come già in precedenzaevidenziato, è privo delle necessarie e complete allegazione di atti e dichiarazionirichiamati;- il carattere meramente rivalutativo del merito delle vicende, peraltroriguardante presunte indagini a carico del ricorrente per reati diversi da quelli quiin esame e di indimostrata connessione, come tale inammissibile in questa sede;- il mancato completo confronto con le ragioni dedotte dai giudici, a partiredalla perspicua e incontrastata precisazione riportata nella prima sentenza (pag.5) per cui un teste di polizia giudiziaria escusso, interpellato sulla esistenza diuna “sorta di autorizzazione ad iniziare la verifica fiscale “ del 11.1.2018,rilasciata dal Pubblico Ministero, e prodotta dal difensore per evidenziare laprecedente pendenza di un procedimento penale, ha “chiarito che la citataautorizzazione era stata chiesta poiché il domicilio fiscale di TAPPEZZERIAUNIVERSO coincideva con la residenza del titolare della ditta individuale pressoun dormitorio…” “ha poi spiegato che le iniziali notifiche sono state indirizzate aChen quale delegato a operare sui conti correnti, pertanto soggetto dainterpellare sul punto, mentre solo all’esito dei complessi accertamenti svolti si èipotizzata la qualifica di amministratore di fatto …solo all’esito di taliaccertamenti è stato possibile valutare la rilevanza penale dei fatti condizionatadal superamento delle soglie di punibilità poste dalle norme incriminatrici”.Alla luce di tali brevi rilievi, sopra sintetizzati, per cui la verifica fiscale si svolsesenza alcuna previa emersione di indizi a carico dell’imputato, corretto è anche ilrichiamo in sentenza dell’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, per cuil’emersione del superamento della prevista soglia di punibilità per reati tributariè il momento in cui, ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è possibilegaranzie difensive previste dal codice di procedura penale. (Fattispecie relativa aldelitto di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (Sez. 3 - ,n. 39930 del 16/09/2025 Rv. 289039 – 01; Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019,Rv. 276679 – 01). Va aggiunto altresì che la censura neppure individua glispecifici atti che sarebbero conseguentemente inutilizzabili, non essendosufficiente il mero riferimento al complessivo processo verbale di constatazioneche fa riferimento indistinto alla complessiva verifica fiscale. E’ utile in propositoribadire che i processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza,in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentaleutilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato,occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc.pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a dettaemersione non può assumere efficacia probatoria. (In motivazione, la Corte haprecisato che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determinaautomaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti o la nullitàdell'atto, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito a cuidetta disposizione rimanda) (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018 Ud. (dep.05/12/2018 ) Rv. 274131 – 01).10. Con il tredicesimo motivo si deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione, in ordine all’inserimento nel fascicolo dibattimentale dei questionariinviati ai clienti con relative attestazioni. Essi sarebbero stati acquisiti dopol’emersione di indizi di reato a carico dei titolari delle ditte individuali edell’imputato. La GDF operando ormai come polizia giudiziaria avrebbe dovutoacquisire verbali di sommarie informazioni dai predetti clienti/fornitori, chequindi non avrebbero potuto confluire nel fascicolo dibattimentale e i dichiarantiavrebbero dovuto essere sentiti come testimoni. Le risposte acquisite avrebberodovuto qualificarsi come dichiarazioni rese da testimoni, alla polizia giudiziaria, ecome tali sono insuscettibili di lettura. Senza i questionari sarebbe venuta menoogni possibilità di dimostrare la tesi accusatoria.Il motivo è inammissibile, alla luce innanzitutto di quanto già rilevatoriguardo al precedente motivo - quanto alla carenza di autosufficienza dellostesso, al carattere di mera rivalutazione dei fatti connotante lo stesso, ed almancatpo confronto con le ragioni elaborate dai giudici circa il caratterepuramente amministrativo della verifica – in rapporto al tema della pretesa, dalladifesa, sussistenza di indizi in capo al ricorrente, nel corso della verifica dellaGuardia di Finanza. Può aggiungersi per completezza che appare destituita diogni fondamento normativo la tesi per cui gli operanti della Guardia di Finanza,nella misura in cui avrebbero svolto funzioni di polizia giudiziaria piuttosto che dianalisi amministrativa di tipo fiscale, avrebbe dovuto acquisire verbali disommarie informazioni dai predetti clienti/fornitori senza alcuna possibilità diacquisire questionari dagli stessi. Inoltre l’ulteriore affermazione per cui senza iquestionari sarebbe venuta meno ogni possibilità di dimostrare la tesiaccusatoria risulta del tutto generica e quindi inammissibile, a fronte dellamolteplicità delle fonti istruttorie utilizzate nelle sentenze.Sempre per ragioni di completezza, si deve sottolineare la inadeguatezzadella tesi per cui, a fronte della ritenuta ( ma qui insussistente) emersione diindizi a carico del ricorrente nel corso della verifica fiscale, si sarebbe dovutodargli avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., con conseguente genericainutilizzabilità di tutti gli atti svolti dagli operanti. Va infatti ricordato che l’art.114 disp. atti cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente per gli atti dipolizia giudiziaria compiuti di iniziativa di cui all'art. 356 cod. proc. pen. inconsiderazione della vocazione probatoria di questi ultimi e della conseguentenecessità di controllo della regolarità dell'operato della polizia giudiziaria. Taleprincipio è stato espresso da Sez. U, n. 15453 del 29/01/2016, Rv. 266335 - 01,in motivazione, nell'affermare che «in tema di sequestro preventivo disposto diiniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 321 comma terzo bis cod. proc.pen., non sussiste obbligo di dare avviso all'indagato, presente al compimentodell'atto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114disp. att. cod. proc. pen.».Hanno affermato le Sezioni Unite che in relazione agli atti definiti, nellarelazione di accompagnamento al codice, «tipici» il legislatore ha previsto deimeccanismi di controllo, affinché l'attività della polizia giudiziaria si mantenga inambiti di stretta legalità e non trasmodi, quindi, in arbitrio. Ad assicurare ilrispetto del principio di legalità nello svolgimento di quella attività, sonoapprestati degli strumenti che si esplicano in via preventiva (attraverso lapresenza del difensore) o in via successiva (attraverso la convalida dell'operatoda parte del pubblico ministero o del giudice).Il legislatore ha previsto che, durante il compimento di determinati atti,l'indagato possa essere assistito dal difensore. Il principio è enunciatoespressamente nell'art. 356 cod. proc. pen., secondo cui il difensore dellapersona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senzadiritto di essere preventivamente avvisato, agli atti prevista dagli artt. 352 e354, oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministeroa norma dell'art. 353, comma 2. Affermano le Sezioni Unite che il presidiodifensivo, apprestato dall'art. 114 disp. att., riguarda soltanto gli atti posti inessere, di propria iniziativa, dalla polizia giudiziaria, come emerge dal riferimento«al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice».L'attività di indagine del pubblico ministero è disciplinata dal titolo V ed ilpubblico ministero, pur essendo parte del procedimento, è dotato sul pianocostituzionale di ampie garanzie di indipendenza ed è inserito nell'ambitodell'ordine giudiziario (art. 107, comma 5, Cost.). La polizia giudiziaria, invece, èin generale sottoposta al potere esecutivo (pur essendo nella disponibilitàdell'autorità giudiziaria). Non offrendo la polizia giudiziaria le stesse garanzie diindipendenza del p.m., sono previsti dal legislatore gli strumenti per esercitare ilcontrollo difensivo. Il che spiega il motivo per cui l'art. 114, attraverso ilrichiamo degli atti indicati nell'art. 356 cod. proc. pen., faccia riferimentosoltanto all'attività di iniziativa della polizia giudiziaria.Affermano le Sezioni Unite che il legislatore ha «previsto la presenza(eventuale) del difensore, attraverso il meccanismo di avvertimento all'indagatoex art. 114 disp. att., soltanto in relazione agli atti richiamati dall'art. 356 cod.proc. pen. in considerazione della vocazione probatoria di tali atti. Di qui lanecessità del presidio difensivo a controllo della regolarità dell'operato dellapolizia giudiziaria».11. Con il quattordicesimo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge edi motivazione, circa l’inammissibilità dell’inserimento nel fascicolodibattimentale di documenti, citati in ricorso, acquisiti in assenza dell’avviso exart. 114 cod. proc. pen. all’indagato e ai coimputati della facoltà di farsi assistereda un difensore di fiducia. In assenza di tali documenti mancherebbe la prova deireati.Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già formulate in sede di analisidei due precedenti motivi, cui si rinvia.12. Con il quindicesimo motivo si deducono vizi riguardo alla omessatraduzione in lingua cinese del decreto che ha disposto il giudizio, e altresì il viziodi violazione di legge in relazione all’art. 143 comma 2 del codice di rito e all’art.2 della Direttiva CE [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 64 oltre che 6 lett. a) della Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.Nonché riguardo all’art. 14 comma 3 lett. a) del Patto internazionale relativo aidiritti civili e politici di [OSCURATO:PERSONA] del 1966, e 111 Cost. comma 3 u.p. Si citanodichiarazioni e atti sottoscritti da polizia giudiziaria che attesterebbero lamancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato. Si contesta laesclusione di tale circostanza da parte dei giudici, siccome fondata suaccertamenti di polizia giudiziaria o dati dei clienti o fornitori. Si chiede insubordine di sollevare rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia sul tema inquestione per quesiti riportati in ricorso.Il motivo è manifestamente infondato.I giudici hanno ampiamente e adeguatamente evidenziato la conoscenza dellalingua italiana da parte dell’imputato sulla base di plurimi dati, quali la direttaverifica di tale conoscenza in capo all’imputato, da parte di un teste di poliziagiudiziaria, la sussistenza di documenti attestanti tale conoscenza quali uncontratto di mutuo stipulato davanti ad un notaio o un verbale del 3.4.2019 dimodifica da parte del [OSCURATO:PERSONA] del suo domicilio precedentemente dichiaratodinnanzi a uomini della Guardia di Finanza o plurime nomine con procuraspeciale redatte in lingua italiana e sottoscritte dall’imputato e ancoraquestionari di clienti o fornitori attestanti la predetta conoscenza della lingua;nonché la circostanza della esistenza in capo al ricorrente, presente in Italia dal1998, di deleghe, effettivamente esercitate, ad operare su conti correntibancari, come tali postulanti la capacità di relazionarsi in lingua italiana, scrittaed orale; così da aggiungersi in maniera più che ragionevole il giudizio diimplausibilità di un più recente verbale del ricorrente, escludente la suaconoscenza della predetta lingua e analoghe affermazioni rese in tal senso, nelpresente procedimento, dal figlio dell’imputato sentito sul punto. In propositoperspicua è anche la precisazione per cui non contrastano con il giudizio diconoscenza della lingua italiana la intervenuta traduzione della citazione inappello e la convocazione di un interprete di lingua cinese per assisterel’imputato ad una udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (peraltro richiesto dalla difesa primadell’udienza) trattandosi di effetti di una prassi della cancelleria della corte diappello che opera in tal senso in presenza di imputati stranieri “senza effettuareparticolari verifiche di conoscenza o meno della lingua”. Significativa è anche lanotazione della Corte per cui durante la predetta udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]l’imputato non si rivolse mai all’interprete per chiedere la traduzione di quanto leparti stessero riferendo né per interloquire con il suo difensore. La decisionequindi circa la piena conoscenza della lingua è in linea con quanto dispostodall’art. 143 comma 4 c.p.p. per cui l'accertamento sulla conoscenza della linguaitaliana è compiuto dall'autorità giudiziaria e con l’indirizzo giurisprudenziale percui l'accertamento al riguardo, previsto dall'art. 143, cod. proc. pen., comemodificato dal D.Lgs n. 32 del 2014, non deve necessariamente essere compiutopersonalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la conoscenza della linguaitaliana può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli attidi polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice dicompiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 5, n.52245 del 09/10/2014, Rv. 262101); inoltre nessuna previsione impone chel'accertamento della idoneità a comprendere la lingua sia effettuato direttamentedall'autorità giudiziaria e che a tanto partecipi il difensore, trattandosi di un attonon a valenza difensiva, ma di semplice accertamento di qualità o circostanze(Sez. 2, n. 7913 del 31/01/2017 Rv. 269505 – 01).Deve quindi affermarsi la irrilevanza della questione pregiudiziale sollevata eproposta dalla difesa, dinnanzi alla Corte di Giustizia.Ed inoltre, non può riconoscersi alcuna incidenza diretta della direttiva n.64 del 2010 con riguardo alla previsione di un procedimento incidentale volto adaccertare se gli indagati o imputati parlino e comprendano la lingua delprocedimento penale posto il carattere assolutamente generale e poco puntualedi tale previsione. In proposito è sufficiente ricordare che le direttive dell’Unionesono atti rivolti agli Stati membri che devono essere recepiti nei diritti nazionali.Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di Giustizia dell’Unione europea hariconosciuto alla direttiva un’efficacia diretta al fine di tutelare i diritti dellepersone fisiche. In particolare ha stabilito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]Office del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che una direttiva ha efficacia diretta quando le suedisposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise e qualora loStato membro non abbia recepito la direttiva entro il termine fissato.13. Con il sedicesimo motivo si sono dedotti vizi di violazione di leggee di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.Il motivo è inammissibile a fronte di una motivazione adeguata che haevidenziato la mancata illustrazione da parte della difesa del significatodell’invocato “comportamento collaborativo” senza confutazioni al riguardo, e havalorizzato in senso negativo l’ingentissimo importo delle spesecomplessivamente evase e la elevata capacità criminale mostrata attraverso laspregiudicatezza mostrata nel partecipare al complessivo e complesso disegnoEvasivo. In proposito va ribadito che la sussistenza di circostanze attenuantirilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto nelcontesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sullesole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione,purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazioneneppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesifattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 – 01; in motivazione, Sez. 4, n. 3284del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031).14. Con il diciassettesimo motivo si deducono vizi di violazione dilegge e di motivazione in ordine alla pena applicata per i reati satellite, egualenonostante la diversa gravità dei medesimi. La pena applicata per tutti i reatisarebbe eccessiva. Il motivo è inammissibile a fronte della completa motivazioneriportata in sentenza come già illustrata in sede di esame del terzo motivo, cui sirinvia.15. Con il diciottesimo motivo si deducono vizi di violazione di legge edi motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità. Nulla si direbbe circa la maggiore idoneità di quest’ultima pena sostitutivarispetto alla detenzione domiciliare né in ordine ai motivi che possano farritenere che le prescrizioni inerenti la prima pena sostitutiva richiesta nonsaranno adempiute dall’imputato. E si contestano gli elementi posti a basedell’intervenuto diniego a fronte della mancata considerazione del tempotrascorso dai fatti, della incensuratezza e di altri dati legittimanti la previsione difuturi comportamenti delittuosi. Ove poi la pena dovesse essere fissata in misuratale da consentire la applicazione della sospensione condizionale della pena, sichiede di beneficiare del medesimo in luogo della sostituzione della pena con ilavori di pubblica utilità. Anche la motivazione sul contestato diniego della penasostitutiva appare adeguata, in ragione della gravità della condotta criminale neitermini già illustrati in ordine al motive che precede, che appare coerentementeindividuata come ostativa ad ogni finalità di retta ad arginare la futurareiterazione di comportamenti delittuosi. Per cui la censura è manifestamenteinfondata. Invero in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche aseguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniegodella sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametricontemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla solavalorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficaciarieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5 - n. 4530 del 27/11/2025 Ud. (dep.03/02/2026 ) Rv. 289450 – 01).16. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia statod presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.[OSCURATO:PERSONA] il 3 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15940/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris