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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 32405/2022

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6089/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] tanella, presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] 201, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - avversola sentenza n. 20323 del [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; C [OSCURATO:PERSONA] : − c on ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamentoderivanti dal mancato incasso di sanzioni amministrative, atti dei quali «veniva casualmente a conoscenza a seguito di un personale accesso presso gli uffici del concessionario per la riscossione»; − i l Giudice di Pace di Roma accoglieva l ’ opposizione e condannava l’agente alla rifusione delle spese di lite, quantificate in Euro 450,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi); − il Carmelino proponeva appell o, lamentando la violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014; − i l Tribunale di Roma respingeva l ’ appello con la sentenza n. 20323 del 21/10/2019; − avverso la menzionata decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione (basato su due motivi); − Agenzia delle Entrate - Riscossione non svolgeva attività difensive nel giudizio di legittimità; − il ricorso ( concernente la sola quantificazione delle spese di lite in un giudizio soggetto allo ius superveniensdell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, norma applicabile anche ai giudizi pendenti sino alla loro definizione, come statuito da Cass., Sez.

U,Sentenza n. 26283 del 06/09/2022) attiene a l recupero di crediti relativi a «sanzioni amministrative», materia devoluta alla Sezione Seconda di questa Corte ai sensi del § 43 delle tabelle di organizzazione del triennio 2020- 2022; p.q. m. dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l ’ even- tuale assegnazione del procedimento alla Seconda Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6089/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] tanella, presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] 201, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata - avversola sentenza n. 20323 del [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; C [OSCURATO:PERSONA] : − c on ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamentoderivanti dal mancato incasso di sanzioni amministrative, atti dei quali «veniva casualmente a conoscenza a seguito di un personale accesso presso gli uffici del concessionario per la riscossione»; − i l Giudice di Pace di Roma accoglieva l ’ opposizione e condannava l’agente alla rifusione delle spese di lite, quantificate in Euro 450,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi); − il Carmelino proponeva appell o, lamentando la violazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014; − i l Tribunale di Roma respingeva l ’ appello con la sentenza n. 20323 del 21/10/2019; − avverso la menzionata decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione (basato su due motivi); − Agenzia delle Entrate - Riscossione non svolgeva attività difensive nel giudizio di legittimità; − il ricorso ( concernente la sola quantificazione delle spese di lite in un giudizio soggetto allo ius superveniensdell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, norma applicabile anche ai giudizi pendenti sino alla loro definizione, come statuito da Cass., Sez. U,Sentenza n. 26283 del 06/09/2022) attiene a l recupero di crediti relativi a «sanzioni amministrative», materia devoluta alla Sezione Seconda di questa Corte ai sensi del § 43 delle tabelle di organizzazione del triennio 2020- 2022; p.q. m. dispone la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l ’ even- tuale assegnazione del procedimento alla Seconda Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Se