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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 43456/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché i motivi esulano da quelli che possono essere proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], pur deducendo formalmente in rubrica la errata qualificazione della condotta (in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), non si attiene nella declinazione della censura alla nozione di tale vizio da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità (tra tante Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), che è limitato ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce invece carente motivazione sui criteri di cui agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., ovvero un vizio non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché i motivi esulano da quelli che possono essere proposti avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In particolare, il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], pur deducendo formalmente in rubrica la errata qualificazione della condotta (in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), non si attiene nella declinazione della censura alla nozione di tale vizio da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità (tra tante Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), che è limitato ai soli casi di "errore manifesto", configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce invece carente motivazione sui criteri di cui agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., ovvero un vizio non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 43456/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris