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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 25560/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 aprile 2026 il Tribunale di Ancona ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1), 20) e 21) dell'imputazione provvisoria.2.

Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e di due reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge.

In particolare, ha censurato la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico, fondata sulla sola commissione di due cessioni di sostanza stupefacente, e ha evidenziato che la gestione di un point, riconducibile all'anzidetta associazione, non implica, di per sé, la consapevolezza e volontà di aderire al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente è stato ritenuto partecipe del gruppo criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale «responsabile del "point" di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio del canale Telegram dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", con compiti anche di cessione al dettaglio della sostanza stupefacente».

Con l'atto di riesame il ricorrente aveva contestato tale partecipazione, deducendo, in particolare, «di avere preso direttive dal canale Telegram, entità impersonale dietro cui si possono nascondersi uno o più soggetti».

A sostegno dell'epilogo decisorio il Tribunale di Ancona ha valorizzato le due contestate cessioni di cocaina effettuate a un agente di polizia giudiziaria sotto copertura, concordate tramite il canale Telegram gestito dall'associazione; la responsabilità del "point" di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, quale referente stabile incaricato di evadere le richieste di stupefacente provenienti dagli utenti dell'area; l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], secondo modalità ritenute compatibili con lo scambio del denaro provento delle cessioni, in coerenza con il ruolo di esattore attribuito a quest'ultimo; nonché «la pluralità delle condotte contestate, la durata della partecipazione, la ripetizione delle cessioni e i contatti diretti con altri membri strutturali del sodalizio».

3. A fronte di tali argomentazioni va, innanzitutto, rilevato che non risultano esplicitati i dati da cui il Tribunale ha tratto l'esistenza di rapporti diretti del ricorrente, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], anche con altri partecipi, genericamente richiamati. 2Va poi ricordato che non è revocabile in dubbio che la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi.

Questa Corte ha affermato, infatti, che l'elemento oggettivo del reato associativo prescinde dal numero di volte in cui il singolo abbia personalmente agito, sicché il coinvolgimento anche in un solo episodio non è incompatibile con la partecipazione all'organizzazione della quale l'agente si sia consapevolmente avvalso per commettere il fatto.

È necessario, tuttavia, che la condotta, per le sue connotazioni, sia idonea ad attestare, secondo massime di comune esperienza, uno specifico ruolo dell'agente, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, nonché l'immanente coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379 - 01; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800 - 01).

Nel caso in esame, però, il Tribunale non ha spiegato per quale ragione i due reati fine, oltre alle altre cessioni, a cui aveva fatto generico riferimento l'indagato in sede di interrogatorio, fossero, in concreto, sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio.

Anche le circostanze relative al contatto con [OSCURATO:PERSONA] e alla responsabilità del "point" avrebbero richiesto un maggiore approfondimento motivazionale.

Tali elementi possono dimostrare la vicinanza personale del ricorrente a un componente del sodalizio e il suo coinvolgimento in un'attività di narcotraffico, ma non sono, di per sé, sufficienti a comprovare — secondo criteri di comune esperienza e ragionevolezza — l'adesione dell'indagato all'organizzazione criminosa, neppure nei termini della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.

Nulla si dice, infatti, nell'ordinanza impugnata sulla consapevolezza del ricorrente che il "point" fosse gestito da un sodalizio, nonostante tale dato fosse stato oggetto dei rilievi del medesimo ricorrente in sede di riesame.

Non è superfluo ricordare che la partecipazione al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico presuppone la prova del pactum sceleris e, dunque, della messa a disposizione del soggetto rispetto al gruppo criminale, nonché di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo al perseguimento degli scopi illeciti della consorteria, con la coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione, contribuire al suo mantenimento e favorire la realizzazione del comune fine di profitto derivante dal commercio di droga.

In questa prospettiva si è affermato che non risulta sufficiente la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato o la collaborazione occasionale con costui, anche se di livello apicale, o la mera condivisione di intenti, essendo invece necessaria una volontaria e consapevole realizzazione di 3concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692 - 01).

Tale prova, per quanto esposto, non risulta adeguatamente offerta dalla decisione impugnata, che deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.

P.Q.M.

A P.Q.M11, FUNZIONA GIUDIZTARTOLorena ragomeni 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2026 il Tribunale di Ancona ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1), 20) e 21) dell'imputazione provvisoria.2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e di due reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. In particolare, ha censurato la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico, fondata sulla sola commissione di due cessioni di sostanza stupefacente, e ha evidenziato che la gestione di un point, riconducibile all'anzidetta associazione, non implica, di per sé, la consapevolezza e volontà di aderire al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente è stato ritenuto partecipe del gruppo criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale «responsabile del "point" di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio del canale Telegram dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", con compiti anche di cessione al dettaglio della sostanza stupefacente». Con l'atto di riesame il ricorrente aveva contestato tale partecipazione, deducendo, in particolare, «di avere preso direttive dal canale Telegram, entità impersonale dietro cui si possono nascondersi uno o più soggetti». A sostegno dell'epilogo decisorio il Tribunale di Ancona ha valorizzato le due contestate cessioni di cocaina effettuate a un agente di polizia giudiziaria sotto copertura, concordate tramite il canale Telegram gestito dall'associazione; la responsabilità del "point" di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, quale referente stabile incaricato di evadere le richieste di stupefacente provenienti dagli utenti dell'area; l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], secondo modalità ritenute compatibili con lo scambio del denaro provento delle cessioni, in coerenza con il ruolo di esattore attribuito a quest'ultimo; nonché «la pluralità delle condotte contestate, la durata della partecipazione, la ripetizione delle cessioni e i contatti diretti con altri membri strutturali del sodalizio». 3. A fronte di tali argomentazioni va, innanzitutto, rilevato che non risultano esplicitati i dati da cui il Tribunale ha tratto l'esistenza di rapporti diretti del ricorrente, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], anche con altri partecipi, genericamente richiamati. 2Va poi ricordato che non è revocabile in dubbio che la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi. Questa Corte ha affermato, infatti, che l'elemento oggettivo del reato associativo prescinde dal numero di volte in cui il singolo abbia personalmente agito, sicché il coinvolgimento anche in un solo episodio non è incompatibile con la partecipazione all'organizzazione della quale l'agente si sia consapevolmente avvalso per commettere il fatto. È necessario, tuttavia, che la condotta, per le sue connotazioni, sia idonea ad attestare, secondo massime di comune esperienza, uno specifico ruolo dell'agente, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, nonché l'immanente coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701 - 06; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379 - 01; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800 - 01). Nel caso in esame, però, il Tribunale non ha spiegato per quale ragione i due reati fine, oltre alle altre cessioni, a cui aveva fatto generico riferimento l'indagato in sede di interrogatorio, fossero, in concreto, sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio. Anche le circostanze relative al contatto con [OSCURATO:PERSONA] e alla responsabilità del "point" avrebbero richiesto un maggiore approfondimento motivazionale. Tali elementi possono dimostrare la vicinanza personale del ricorrente a un componente del sodalizio e il suo coinvolgimento in un'attività di narcotraffico, ma non sono, di per sé, sufficienti a comprovare — secondo criteri di comune esperienza e ragionevolezza — l'adesione dell'indagato all'organizzazione criminosa, neppure nei termini della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. Nulla si dice, infatti, nell'ordinanza impugnata sulla consapevolezza del ricorrente che il "point" fosse gestito da un sodalizio, nonostante tale dato fosse stato oggetto dei rilievi del medesimo ricorrente in sede di riesame. Non è superfluo ricordare che la partecipazione al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico presuppone la prova del pactum sceleris e, dunque, della messa a disposizione del soggetto rispetto al gruppo criminale, nonché di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo al perseguimento degli scopi illeciti della consorteria, con la coscienza e volontà di far parte dell'organizzazione, contribuire al suo mantenimento e favorire la realizzazione del comune fine di profitto derivante dal commercio di droga. In questa prospettiva si è affermato che non risulta sufficiente la mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato o la collaborazione occasionale con costui, anche se di livello apicale, o la mera condivisione di intenti, essendo invece necessaria una volontaria e consapevole realizzazione di 3concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692 - 01). Tale prova, per quanto esposto, non risulta adeguatamente offerta dalla decisione impugnata, che deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio. P.Q.M. A P.Q.M11, FUNZIONA GIUDIZTARTOLorena ragomeni 4
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