CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2015
Cassazione n. 14715/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25945/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO n. 519/2015depositata il 24/03/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] la spa [OSCURATO:PERSONA], concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti per conto del Comune di Portoferraio (Livorno), sono pervenute ad una “composizione amichevole” della controversia relativa alla pretesa della [OSCURATO:PERSONA] per TIA dell’anno 2007, relativa a porzione di arenile in concessione all’ [OSCURATO:PERSONA]; 2. con istanza del 22.11.2019, la società, richiamato l’accordo, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto avverso la decisione della CTR della Toscana in epigrafe, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La spa [OSCURATO:PERSONA], con atto in data 15.11.2019, ha accettato la rinuncia; 3. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. con spese compensate come da specifica previsione del ricordato accordo di “composizione amichevole”; 4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175) PQM dichiara esti