CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato che il primo motivo risulta meramente reiterativo di doglianze già sottoposte al giudice dell'appello con il gravame di merito e da questi confutate con motivazione logica e coerente alle risultanze esposte. In realtà in questa sede quelle del ricorrente si rivelano essere altresì mere censure di fatto, tese ad accreditare l'astratta possibilità di inferire dalle prove raccolte tesi alternative a quella accolta dalla Corte territoriale, senza però individuare elementi di manifesta illogicità nel ragionamento articolato da quest'ultima sulla base del citato compendio probatorio. Non di meno il ricorrente non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza, atteso che i giudici del merito hanno confutato l'obiezione per cui le impronte dell'imputato rilevate in alcuni punti dell'esercizio svaligiato avrebbero potuto essere state lasciate anche molto tempo prima del giorno del furto, osservando come quelle identificate sono invero le uniche impronte rilevate nel teatro del delitto, il che con ragionamento condivisibile sul piano logico, è stato ritenuto elemento indicativo del fatto che le stesse erano state lasciate dal ladro, atteso che l'esercizio era chiuso al pubblico da tempo. Né il ricorso si è confrontato con altra circostanza evidenziata dalla Corte, ossia l'individuazione delle specifiche superfici sulle quali le impronte sono state rilevate, una delle quali (la vetrinetta dalla quale sono stati sottratte alcune apparecchiature elettroniche) particolarmente espressiva sotto il profilo probatorio. Quanto alla non significatività degli accertamenti ricavati dai tabulati in ragione del mancato accertamento dell'ampiezza della cella cui si è agganciato il telefono dell'imputato, trattasi di contestazione parimenti generica, atteso che il ricorso non ne chiarisce la decisività, mentre la sentenza non pone la circostanza al centro del ragionamento probatorio, ritenendola rilevante ai soli fini di certificare la presenza del Fazio nel territorio di riferimento la stessa sera in cui è avvenuto il furto. Rilevato che i residui motivi risultano parimenti generici e versati in fatto, omettendo il doveroso confronto con la motivazione resa in sentenza in merito alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente danno patrimoniale cagionato dal reato ed al diniego delle invocate attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend