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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 1987

Cassazione n. 16868/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/05/1987 avverso la sentenza del 20/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOeato-r~se-al-14-padi4— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto del reato di cui al capo 1) della sentenza di applicazione di pena, che, a dire, del ricorrente, avrebbero dovuto essere ricondotti all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché strutturalmente del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021.

Il Consik1e estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/05/1987 avverso la sentenza del 20/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOeato-r~se-al-14-padi4— udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto del reato di cui al capo 1) della sentenza di applicazione di pena, che, a dire, del ricorrente, avrebbero dovuto essere ricondotti all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché strutturalmente del tutto generico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'l dicembre 2021. Il Consik1e estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT
Sentenza Cassazione n. 16868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris