CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 39737/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI PAVIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ctiz 0(192 eihoh/A íe— oie-PT kiwa_14 d) ;‘.c,4-oìQ_ Ritenuto in fatto 1. In data 14 maggio 2018 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano emetteva decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per rispondere dei reati di cui all'art. 10-quater, comma 1, del D.Igs. n. 74 del 2000 loro rispettivamente ascritti quali legali rappresentanti della società cooperativa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA] il primo dal 27 aprile 2011, il secondo dal 12 febbraio 2009 al 27 aprile 2011. 1.1 II Tribunale di Milano, con sentenza in data 10 aprile 2019, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pavia a ragione dell'essere situata in Vigevano, compreso nel circondario del Tribunale di Pavia, la sede operativa della società amministrata dagli imputati, che avevano presentato presso la filiale di Parona (Pavia) della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena i modelli F24 esponenti crediti inesistenti o non spettanti. 1.2 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia esercitava nuovamente l'azione penale in relazione ai predetti addebiti con decreto di citazione diretta emesso in data 8 maggio 2019 ed il procedimento veniva incardinato davanti al Tribunale di Pavia. 1.3 Nel frattempo, i medesimi imputati erano stati tratti al giudizio del Tribunale di Pistoia per rispondere [OSCURATO:PERSONA] del reato di truffa aggravata (capo a) in danno dell'I.n.p.s. per fatti commessi quale amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. dal 18 maggio 2010 sino al 18 aprile 2011 e [OSCURATO:PERSONA] dei reati di truffa aggravata (capo b) per condotte analoghe a quelle contestate ad [OSCURATO:PERSONA], commesse nella medesima qualità dal 13 maggio 2011 all'il gennaio 2012, e del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili e dei documenti della predetta società, oggetto di obbligatoria conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (capo c), commesso il 27 marzo 2015. 1.4 II Tribunale di Pistoia, dopo avere respinto l'eccezione sollevata dalla difesa degli imputati di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pavia, ha rilevato che tra i reati contestati nei due procedimenti 'sussiste il vincolo di connessione e/o continenza e ha sollevato conflitto positivo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la decisione. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo affermarsi la competenza del Tribunale di Pistoia.Considerato in diritto 1.11 conflitto positivo è ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici in corso di trattazione un autonomo procedimento di cognizione, promosso a carico degli stessi imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per fatti di reato che attengono alla loro qualità di amministratore unico della società cooperativa a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA], incarico ricoperto in periodi diversi e successivi. 1.1 Dalla descrizione delle condotte criminose contestate con i due decreti di citazione a giudizio non emerge la perfetta coincidenza dei fatti di reato oggetto d'imputazione, commessi in riferimento all'attività dell'impresa amministrata dagli imputati, secondo la nozione dettata dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799, per la quale sussiste identità del fatto quando vi sia «corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona». 1.1.1 Nel processo pendente a Pavia il decreto di citazione riporta che [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di cui all'art. 10-quater, comma 1, d. Igs. n. 74/2000 «perché, in qualità di quale legale rappresentante dal 27/4/2021 della Coop. Aurora a r.l. soc. coop. "con sede legale in Milano, non versava le somme dovute utilizzando nell'anno 2011 in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per l'importo complessivo di euro 179.768,63 (e dunque per un ammontare superiore ad euro 50.000) con la recidiva reiterata ex art. 99. Commesso in Milano dal 12 aprile 2011 al 31 dicembre 2012»; [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 10- quater, comma 1, d. Igs. n. 74/2000 «perché, in qualità di quale legale rappresentante dal 12/2/2009 al 27/4/2011 della Coop. Aurora a r.l. soc. coop. con sede legale in Milano, non versava le somme dovute utilizzando nell'anno 2011 in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per l'importo complessivo di euro 309.320,05 (e dunque per un ammontare superiore ad euro 50.000). Commesso in Milano dal 1 gennaio 2011 al 27 aprile 2011». 1.1.2 Nel processo pendente a [OSCURATO:PERSONA] deve rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 640, comma 2, cod. peri, perché nella sua qualità e funzione di amministratore unico pro-tempore sino al 3 maggio 2011 della società [OSCURATO:PERSONA] a r.I., con artifici e raggiri costituiti dalla simulazione di circostanze inesistenti e/o dalla dissimulazione di circostanze esistenti, operando indebite compensazioni a mezzo della presentazione di F24 tra i debiti per contributi di natura previdenziale INPS, contributi assicurativi INAIL nonché erariali connessi alla qualità di sostituto d'imposta e per altri tributi e crediti i.v.a. dichiarati ma inesistenti, induceva in errore il personale dell'I.N.P.S. e procurava a sé un ingiusto profitto consistente nell'estinzione del debito contributivo e nell'apparente regolarità necessaria per il rilascio del DURC con pari danno dell'ente pubblico per gli importi analiticamente indicati nell'imputazione capo a), fatti commessi in Pistoia il 18.05.2010, 16.06.2010, 16.07.2010, 16.08.2010,16.09.2010, 15.10.2010, 16.11.2010, 20.12.2010, 17.01.2011, 1.03.2011, 2.03.011, 16.03.2011, 1.04.2011, 18.04.2011. Nel medesimo processo a [OSCURATO:PERSONA] sono contestati al capo b) lo stesso reato continuato ascritto ad [OSCURATO:PERSONA], commesso quale amministratore unico pro-tempore dal 2 maggio 2011 al 26 gennaio 2012 della società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. dal 13 maggio 2011 all'il gennaio 2012 ed al capo c) il reato di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74 del 2000 perché nella medesima qualità e funzione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva o occultava le scritture contabili ed i documenti della predetta società, oggetto di obbligatoria conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, fatto commesso in Pistoia, domicilio fiscale ai sensi dell'art. 18, comma 2, D.Igs. n. 74 del 2000, il 27 marzo 2015. 1.2 La comparazione tra gli addebiti mossi nei due procedimenti convince della loro non corrispondenza giuridica, essendo stata contestata la violazione di differenti disposizioni incriminatici, ma anche della parziale diversità dei fatti sul piano sostanziale e naturalistico, poiché l'indebita compensazione operata dagli imputati nel processo pistoiese riguarda periodi di imposta differenti e temporalmente più ampi, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche una condotta ulteriore e del tutto autonoma, consistente nella distruzione della documentazione contabile della società amministrata. Risulta dunque dimostrata la maggiore ampiezza in termini temporali, quantitativi e qualitativi degli addebiti mossi nel processo pendente davanti al Tribunale di Pistoia rispetto a quello in corso di celebrazione a Pavia. 2. Tanto premesso, va ricordato che in linea generale non possono evocarsi i principi che regolano la litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona quando gli stessi siano pendenti davanti ad uffici diversi, .non operando dunque la preclusione ed il divieto del secondo giudizio, che sono efficaci soltanto per processi assegnati a giudici appartenenti alla medesima sede giudiziaria. Una situazione come la presente resta regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, da risolversi ad iniziativa delle parti o d'ufficio, al fine di prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 5, n. 10037 del 19/1/2017, Catapano, Rv. 269422; Sez. 1, n. 26829 del 15/4/2011, Confl. comp. in proc. Consorte e altri, Rv. 250873; più di recente, Sez. 1, n. 31348 del 23/9/2020, Confl. comp. in proc. Mezzoli e altri, Rv. 279801). 3. Il conflitto positivo in esame, effettivamente sussistente secondo i rilievi già esposti, deve trovare composizione, applicando il criterio della continenza. Questa Corte ha già affermato, infatti, che «Nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle quali l'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungo arco temporale ovvero a una pluralità di episodi), va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre Che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati» (Sez. 1, n. 21883 del 16/04/2021, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281563; in termini conformi: Sez. 1, n. 1512 dello 11/12/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. Capoluongo, Rv. 238815;. Sez. 1, n. 47453 del 7/12/2007, Confl. comp. in proc. D'Ambrosio, Rv. 238131; Sez. 1, n. 4234 del 20/6/1997, Confl. comp. in proc. Ripa e altri, Rv. 208240). 4. L'applicazione al caso dei superiori principi comporta che sia individuata la competenza del Tribunale di Pistoia, al quale, pertanto, vanno trasmessi gli atti. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia cui dispo