CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2017
Cassazione n. 03947/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 20561 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente da sé medesimo, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., e, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro BANCA D'ITALIA, Istituto di diritto pubblico - c.f. 00997670583 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (dell'avvocatura della medesima "Banca d'Italia") ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nazionale, n. 91. CONTRORICORRENTE e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di ROMA INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] il decreto dei 8/30.5.2017 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in via telematica rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 13.1.2022 al ricorso iscritto al n. 20561 - 2017 R.G.; dato atto che la "Banca d'Italia" ha depositato rituale dichiarazione di adesione alla rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed iscritto al n. 20561 - 2017 R.G.; /tf 2 dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r. Così deciso in Roma il 18