CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 23958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 31211/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 88, nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimata - 20.2t nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 2325/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 28/5/2019 la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione alla pronunzia -su riuniti giudizi- Trib.Milano 16/11/2016, di accoglimento della domanda nei confronti dei medesimi in origine monitoriamente azionata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) di pagamento di somma in relazione a contratto di leasing tra i medesimi intercorso «avente ad oggetto la concessione in locazione finanziaria dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] A& Avant V& 3.0 TDI quattro Tiptronic 233 CV, in quanto restituita dall'utilizzatrice, alla cessazione del rapporto contrattuale, con danni alla carrozzeria». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Cera e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ). [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione» su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano «violazione ed errata applicazione» dell'art. 633 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 3°, il 4°, il 5° e il 6° motivo denunziano «violazione ed errata applicazione» dell'art. 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 7° motivo denunziano «violazione ed errata applicazione» delle «tariffe forensi», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Va pregiudizialmente osservato che come dalla controricorrente eccepito il ricorso, notificato a mezzo pec in data 7/10/2019, risulta depositato in cancelleria in data 29/10/2019 ed iscritto a ruolo in data 30/10/2019, e pertanto oltre il termine a pena d'improcedibilità previsto all'art. 369, 1° co., c.p.c. Deve al riguardo sottolinearsi che il ricorso risulta inviato a mezzo corriere privato, non trovando pertanto applicazione le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l'art. 3 L. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non estensibili agli altri strumenti di consegna ( v. Cass., 6/5/2020, n. 8513. V. anche Cass., Sez. Un., 21/6/1995, n. 7013 e successive conformi, che fanno riferimento al ricorso al servizio postale e non a posta privata. E già Cass., 13/2/1991, n. 1465 ). Risulta pertanto fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dell'originale dello stesso, dopo, cioè, la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, improcedibilità invero rilevabile anche d'ufficio ( v. Cass. 4/9/2019, n. 22092; Cass., 26/10/2017, n. 25453 ). Va altresì tuzioristicamente posto in rilievo come il ricorso risulti d'altro canto sotto plurimi profili inammissibile. Le mosse censure risultano infatti fondate su atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, la «lettera di contestazione», la «polizza casco a copertura di eventuali danni presenti sul veicolo», le «fotografie del veicolo», il «verbale di riconsegna doc. 6parte convenuta», la «perizia fatta effettuare dalla convenuta», la «stima risultante da eurotax doc. 1 prodotto», la «richiesta di ammissione delle istanze istruttorie richieste dagli attori», l'«atto di appello» ) che gli odierni ricorrenti si limitano invero a meramente richiamare, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame ( v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220 ), con precisazione (pure) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).L'operato accertamento in fatto e la decisione adottata dalla corte di merito nell'impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati. E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va sotto altro profilo posto in rilievo come, nonostante la formale intestazione dei motivi, i ricorrenti deducano in realtà doglianze ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omissione, l'insufficienza, la contraddittorietà, la «incondivisibilità» della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Senza ulteriormente sottacersi ( avuto in particolare riguardo al 6° motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono della mancata ammissione da parte del giudice di prime cure della richiesta CTU ) che non risulta nemmeno (quantomeno idoneamente) censurata la ratio decidendi secondo cui <<quanto alla doglianza di rigetto della consulenza tecnica richiesta dagli opponenti , costituente il quinto motivo di censura dell'impugnata sentenza, risulta corretta la decisione del primo giudice di diniego dell'istanza di espletamento della consulenza tecnica, peraltro documentale, considerato che, a fronte degli elementi forniti dalla parte opposta, le parti opponenti non avevano prodotto una loro perizia di parte, ben effettuabile prima della riconsegna, né altra documentazione, come fotografie dettagliate delle parti danneggiate, tali da giustificare la richiesta». Emerge a tale stregua evidente come gli odierni ricorrenti prospettino in realtà un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie, comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, solamente al giudice di merito spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile re—Con III e il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari di giudizio, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ). Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1