CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17602/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15 dicembre 2022, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pistoia per il reato di furto di almeno 75 mc di acqua commesso in Larciano dal 22 dicembre 2014 al 5 giugno 2015. I giudici di merito hanno ritenuto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen per essere stato il reato commesso usando violenza sulle cose e con mezzo fraudolento ed in specie: forzando i sigilli apposti sulle condutture dell'impianto idrico esterno e operando un allaccio abusivo in favore della propria abitazione. Considerato che il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione alla affermata sussistenza della aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e alla riferibilità all'imputato dell'allaccio abusivo. Rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata: in ragione della morosità del Barsanti, il 22 dicembre 2014, l'ente erogatore aveva provveduto a rimuovere il contatore e a sigillare il tubo che portava l'acqua all'immobile; che la rimozione dei sigilli fu constatata I'll aprile 2015 e in quella occasione fu accertata l'esistenza di un flessibile che conduceva l'acqua dall'acquedotto all'abitazione in modo abusivo, senza che il consumo effettivo potesse essere rilevato; che il tubo fu nuovamente sigillato; che con un'ulteriore verifica del giugno 2015 si accertò un nuovo allaccio abusivo realizzato previa nuova rimozione dei sigilli. Considerato che, come risulta dalla sentenza impugnata: l'allaccio abusivo consentiva di rifornire l'immobile di acqua senza che il consumo potesse essere rilevato; che Barsanti risiedeva insieme al proprio nucleo familiare nell'immobile in favore del quale l'allaccio abusivo fu eseguito; che egli era informato della interruzione dell'erogazione dell'acqua conseguente alla sua morosità e tuttavia usufruiva dell'acqua. Ritenuto che il ricorrente invochi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Rilevato, quanto al primo .motivo, che l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, idonea «a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974) e non è manifestamente illogico né contraddittorio aver ritenuto che un allaccio abusivo, realizzato clandestinamente dopo l'apposizione di sigilli, fosse idoneo a sorprendere la contraria volontà dell'ente erogatore. Rilevato infatti che, come la sentenza impugnata chiarisce, il consumo effettivo non ha potuto essere accertato ed è stato calcolato tenendo conto del consumo medio di una famiglia di tre persone quale è quella del ricorrente. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il C