Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43172/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza in data 20 luglio 2015 del Tribunale di Lucca, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod.pen.: gli si addebitava di essersi impossessato, a fine di profitto, di un'autovettura lasciata sulla pubblica via, momentaneamente incustodita, con le chiavi inserite; fatto commesso in Camaiore il 14 giugno 2015.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo, con un solo motivo, la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, anche da travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale aveva sussunto la fattispecie concreta nella fattispecie astratta di cui all'art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod.pen. piuttosto che in quella di cui all'art. 626 cod.pen..

Assume, al riguardo, che era mancata la disamina dell'elemento soggettivo del reato, il quale, ove debitamente approfondito, avrebbe consentito di qualificare il fatto commesso nei termini del furto d'uso, posto che l'impossessamento aveva avuto luogo solo per fare uso momentaneo della cosa, per poi restituirla.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione personalmente resa - nel senso di 'rinunciare ai termini per l'impugnazione, con richiesta di emissione del titolo definitivo' - all'[OSCURATO:PERSONA] della Casa di Reclusione "Sollicciano" in data 12 dicembre 2020.

4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza in data 20 luglio 2015 del Tribunale di Lucca, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod.pen.: gli si addebitava di essersi impossessato, a fine di profitto, di un'autovettura lasciata sulla pubblica via, momentaneamente incustodita, con le chiavi inserite; fatto commesso in Camaiore il 14 giugno 2015. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo, con un solo motivo, la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, anche da travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale aveva sussunto la fattispecie concreta nella fattispecie astratta di cui all'art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod.pen. piuttosto che in quella di cui all'art. 626 cod.pen.. Assume, al riguardo, che era mancata la disamina dell'elemento soggettivo del reato, il quale, ove debitamente approfondito, avrebbe consentito di qualificare il fatto commesso nei termini del furto d'uso, posto che l'impossessamento aveva avuto luogo solo per fare uso momentaneo della cosa, per poi restituirla. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione personalmente resa - nel senso di 'rinunciare ai termini per l'impugnazione, con richiesta di emissione del titolo definitivo' - all'[OSCURATO:PERSONA] della Casa di Reclusione "Sollicciano" in data 12 dicembre 2020. 4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43172/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris