CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 luglio 2020
Cassazione n. 37723/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 4), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale, in data 7 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'opposizione, presentata dalla stessa Corradetti a mezzo posta elettronica certificata, a decreto penale di condanna emesso a suo carico il 3 luglio 2020. Quale unico motivo di doglianza, proposto per violazione di legge, la ricorrente lamenta il mancato consenso alla parte privata a proporre opposizione o impugnazioni o a depositare atti attraverso il mezzo informatico, sebbene esso sia consentito per le notificazioni da parte degli uffici giudiziari nei termini di cui al D.L. n. 179/2012; il fatto che la legge non preveda alcunché al riguardo per le parti private non può considerarsi un argomento contrario all'utilizzabilità della PEC per queste ultime; inoltre, in assenza di disposizioni diverse, dovrebbe trovare applicazione l'art. 48, comma 2, del c.a.d. Infine la deducente evidenzia la condizione di emergenza e straordinarietà, dovuta alla pandemia da COVID, in cui l'opposizione fu presentata. 2. Il ricorso é inammissibile. Come noto, questa Corte ha ripetutamente affermato che é inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo di posta elettronica certificata: ciò in quanto vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale, in termini generali, il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740; Sez. 3, n. 50932 del 11/07/2017, Giacinti, Rv. 272095). E' ben vero, poi, che l'opposizione é stata presentata nel corso del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da coronavirus; ma é del pari vero che la facoltà per le parti di depositare atti per via telematica nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 é stata introdotta — si badi, in via derogatoria e transitoria - solo in epoca successiva a quella della proposizione dell'opposizione da parte della ricorrente, ossia dall'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; ed é noto che, vertendosi in materia processuale, vale per la norma predetta il principio tempus regit actum, con conseguente inapplicabilità ad atti compiuti in epoca antecedente l'entrata in vigore della disposizione medesima (avente peraltro valore derogatorio e, dunque, di stretta interpretazione a norma dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della