CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità uditi i difensori Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 22 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2018 dal Tribunale di Bergamo alla pena di due anni di reclusione per i reati ex art. 2 d.lgs. 74/2000 perché, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato nel modello Unico SC 2011 (periodo di imposta 2010) del 27 settembre 2011 elementi passivi fittizi per un imponibile pari ad C 29.320,00 ed I.V.A. per C 5.864,00 (capo E) e nel modello Unico SC 2012, relativo al periodo di imposta 2011, elementi passivi fittizi per un imponibile pari ad C 180.200,00 ed I.V.A. per C 36.040,00, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo F, contestato quale commesso in Rogno, il 27 febbraio 2012 per l'Iva e il 28 settembre 2012 per l'Ires, accertato con l'informativa della Guardia di Finanza di Sondrio del 22 dicembre 2015). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione, anche per il travisamento delle prove dichiarative. I Giudici di merito, affermando che dalle testimonianze dibattimentali emergerebbe che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una società «vuota» e non operativa, una cartiera, sarebbero incorsi nel travisamento della prova perché il teste della polizia giudiziaria Dondolini, all'udienza del 8 giugno 2018, pag. 24, unico a riferire sulla F.P. s.r.I., avrebbe escluso espressamente che tale società fu sottoposta a controllo, a differenza delle altre risultate essere delle mere cartiere. Il teste avrebbe, inoltre, riferito di non aver eseguito controlli presso la F.P., perché di norma le sedi delle cartiere erano sempre fittizie. Le altre testimonianze dei militari della Guardia di Finanza, ritenute prove a carico dalla Corte territoriale, sarebbero del tutto generiche. La Corte di appello avrebbe imposto in capo alla difesa l'onere della prova della legittimità delle fatture impiegate nella dichiarazione. La Corte territoriale, nel richiamare la motivazione della sentenza del Tribunale, avrebbe violato l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe effettuato un personale conteggio dell'importo devoluto dall'imputato alla [OSCURATO:SOCIETA]. per dimostrare l'antieconomicità e, quindi, inesistenza dell'operazione compiuta con il contratto di appalto, fondato, per altro, sul presupposto, non dimostrato, che gli altri lavoratori abbiano lavorato quanto l'unico lavoratore preso in esame, il Bourbagura. Il calcolo sarebbe basato solo su dati supposti e su congetture, non su elementi di prova emersi nel processo. i Non si comprenderebbe neanche se la responsabilità dell'imputato sia stata dichiarata per l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti o per la sovrafatturazione. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi della motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 163, 164, 175 e 133 cod. pen. Il rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sarebbe fondata sull'entità della pena inflitta che invece rientra nei limiti indicati dagli artt. 163 e 175 cod. pen.; non sarebbero stati valutati gli elementi ex art. 133 cod. pen. ed in particolare: il comportamento contemporaneo e susseguente al reato; il tempo trascorso tra i reati, contestati quali commessi nel 2012, e la sentenza di primo grado 2018, durante il quale non vi sarebbe stata la commissione di ulteriori illeciti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con l'appello, oltre a rilevarsi che il Tribunale aveva ritenuto nella prima parte della sentenza che le fatture fossero per operazioni soggettivamente inesistenti, si contestò l'erroneità della sentenza di primo grado quanto all'accertamento da parte della Guardia di Finanza sulla natura di società cartiera della emittente le fatture [OSCURATO:SOCIETA]. A partire da pag. 22 dell'appello si riportarono le dichiarazioni del teste Dondolini, della Guardia di Finanza di Sondrio, da cui emerse che le pregresse indagini riguardavano la vendita di merci e non la prestazione di servizi, come per le fatture oggetto delle imputazioni, e che nessun accertamento reale era stato svolto presso sia la F.P. s.r.I., la cui natura di cartiera era stata affermata solo in via induttiva, che la [OSCURATO:SOCIETA]. Sempre con l'appello si indicò l'irrilevanza della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che avevano indagato su società diverse. 1.2. La Corte di appello, pur di fronte alla mole delle prove addotte dalla difesa per dimostrare la sussistenza delle prestazioni di servizi, ed al dedotto travisamento della prova, ha confermato la natura di società cartiera esclusivamente sulla base della più ampia indagine su altro soggetto (tale Ronchi), senza confrontarsi in alcun modo con il motivo di appello; motivo in cui sono state riportate le testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria e da cui risulta, di fatto, che nessun concreto accertamento fu effettuato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. sia incontestabilmente risultata una cartiera.7/ 1.3. È fondato anche il secondo motivo posto che l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione è stata rigettata erroneamente ritenendo superati i limiti di pena, mentre la pena inflitta di 2 anni di reclusione è nei limiti ex art. 163 e 175 cod. pen. 1.4. Deve però prendersi atto che i reati commessi il 27 settembre 2011 (capo e) ed il 27 febbraio 2012 (capo f) sono estinti per prescrizione, il cui termine massimo è decorso rispettivamente il 27 settembre 2021 ed il 27 febbraio 2022. Per tali reati s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinti per prescrizione. Va ricordato (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. Né emergono in modo assolutamente non contestabile (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. 2. Quanto al reato di cui al capo f), commesso il 28 settembre 2012, si impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, sussistendo il vizio della motivazione sull'an della responsabilità ed essendo fondato anche il secondo motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi e) ed f), relativamente, quanto a quest'ultimo, al solo reato consumato il 27/02/2012, perché i reati sono estinti per prescrizione, e con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bresc