CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1657/2014 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del d irettore p.t , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Benaco n.5, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– ricorrente incidentale - E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrante ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed tributi r.g. n.1657/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma alla via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.46/13della Commissione tributaria regionale del Veneto,pronunciata l’11 marzo 2013, depositata il 20 maggio 2013 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . FATTO E DIRITTO: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per l’annullamento della sentenza n.46/13della Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito C.t.r.),pronunciata l’11 marzo 2013, depositata il 20 maggio 2013 e non notificata, che ha accolto in parte l’ap pello del l’Ufficio e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., accogliendo in parte anche l’appello incidentale della società contribuente, in controversia relativa all’impugnazione delle cartelle esattoriali emesse ex art. 36 bisd.P.R. 29 settembre 1973 n.600, aventi ad oggetto tributi non pagati in relazione alle dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 1998, 1999 e 2000, con conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni; 2. il giudice di appello, preliminarmente, riteneva fondato il diniego di definizione della lite pendente ex art.39, comma 12, d.l. n.98/2011; passando al merito, la C.t.r. accoglieva in parte gli appelli dell’Ufficio e del concessionario ritenendo che la sentenza di primo grado fosse incorsa nella violazione del principio di corrispondenzatra il chiesto ed il pronunciato, laddove sosteneva, in assenza di una specifica contestazione sul punto, che l’amministrazione non avesse fornito prova dell’incapienza del debitore principale, cioè della società r.g. n.1657/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cedente, che andava escussa per prima, sulla base del beneficium excussionisin favore della cessionaria; riteneva, comunque, che l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione avessero fornito adeguata prova della previa escussione del cedente, producendo il verbale di pignoramento negativo; il giudice di seconde cure rigettava, invece, i motivi dell’appello incidentale della contribuente, ad eccezione del settimo, ritenendo che, ai sensi dell’art.14, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la responsabilità solidale della società concessionaria per i debiti tributari della cedente dovesse essere limitata all’importo corrispondente alla percentuale tra il prezzo di cessione del ramo di azienda (nel caso di specie 254.146.908 lire, come risultante dal relativo atto pubblico) ed il valore complessivo della società cedente, con conseguente riduzione di sanzioni ed interessi; 3. la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste al ricorso con controricorso ed avanza ricorso incidentale, affidato a cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a sua volta si costituisce e resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 6 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la società contribuente ha depositato memoria; con ordinanza del 6 ottobre 2020 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione relativa al rispetto del beneficium excussionis, oggetto del quinto motivo di ricorso incidentale; successivamente, il ricorso veniva nuovamente fissato per l’adunanza camerale del 21 settembre 2022; r.g. n.1657/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la società ha depositato memoria con cui ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, l. 31 agosto 2022 n. 130, lasospensione del giudizio per l’eventuale presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata della controversia; pertanto, visto l’art.5, comma 10, l. n.130/2022, deve disporsi la sospensione del giudizio fino alla scadenza del termine di cui alcomma 7di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge ; P.Q.M. la Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art.5,