CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24677/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 453 cod. pen. consistito nella detenzione, previa intesa con ignoti produttori, di 1.664 banconote falsificate da euro 50 ciascuna per un totale di 83.200,00 euro; Ritenuto l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine all'errata qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 453 cod. pen. e non nel delitto di cui all'art. 455 cod. pen., è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - era già inammissibile il motivo di appello che si esauriva in una generica e apodittica affermazione circa la mancanza di prova che l'imputato avesse commesso il fatto di concerto con l'autore della contraffazione; - il motivo, inoltre, è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 39779 del 05/07/2023, Rv. 285259 - 01); elementi che nella specie, con una valutazione in fatto, immune da vizi logici e non sindacabile in questa sede, sono stati ravvisati: nell'elevatissimo numero delle banconote falsificate (1.664); nella circostanza, ammessa dall'imputato, che egli si è recato a Napoli appositamente per effettuare l'acquisto al prezzo di 1.800,00 euro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co