CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31627-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2021 n. 31627 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -2- -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2062/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Con citazione del 4 luglio 2003 [OSCURATO:PERSONA], figlia adottiva di [OSCURATO:PERSONA], deceduta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deduceva che la madre aveva alienato simulatamente al nipote [OSCURATO:PERSONA] un terreno in Nola, località Piazzolla, in catasto al foglio 37, part. 91, giusta scrittura privata autenticata dell’8 marzo 1994, nonché, con atto pubblico del 21 luglio 1998, altro immobile sempre in Nola, alla località Piazzolla, in NCEU al foglio 37, part. 867. Assumeva che entrambi gli atti dissimulavano delle donazioni, come peraltro era stato più volte manifestato in vita dalla de cuius, e che la prima donazione era nulla in quanto compiuta in assenza dei prescritti requisiti di forma. Aggiungeva che le due donazioni avevano esaurito tutti i beni della de cuius, così che era suo interesse accertare la simulazione, onde poter soddisfare i propri diritti di riserva sui beni stessi. Si costituiva il convenuto che eccepiva di aver effettivamente corrisposto il prezzo delle vendite, aggiungendo che il valore dei beni siera notevolmente incrementato per effetto delle migliorie apportate a sua cura e spese dopo la vendita. Ric. 2021 n. 31627 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -3- Con sentenza dell’8 ottobre 2009, il Tribunale di Nola dichiarava la simulazione di entrambe le compravendite, ed in particolare dichiarava la nullità della donazione dell’8 marzo 1994, disponendo per il prosieguo dell’istruttoria. Con sentenza definitiva del 17 luglio 2014 il medesimo Tribunale dichiarava aperta la successione ab intestato di [OSCURATO:PERSONA], ed assegnava i beni relitti, e precisamente quelli di cui alla prima donazione affetta da nullità, all’attrice, ritenendo che ciò fosse sufficiente alla reintegra della quota di riserva. Dichiarava inammissibile la domanda di rendiconto avanzata dall’attrice, riconoscendo tuttavia un importo a favore del convenuto quale ristoro delle migliorie apportate al bene. Avverso tale sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva con appello incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Deceduta l’appellata, e costituitisi i suoi eredi, [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e Pietro, la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2062 del 4 giugno 2021 rigettava l’appello principale avverso la sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile quello contro la sentenza definitiva, ed in parziale accoglimento dell’appello incidentale condannava l’appellante principale, oltre al rilascio del bene di cui alla prima donazione, anche al pagamento della somma di € 9.619,18, a titolo di reintegra della quota di legittima. Quanto all’appello principale, con il quale si contestava la correttezza dell’accertamento della simulazione, la Corte distrettuale lo reputava infondato. Ric. 2021 n. 31627 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -4- In primo luogo escludeva che sussistesse il litisconsorzio necessario con il coniuge dell’appellante, ma nel merito reputava che la valutazione delle prove offerta dal Tribunale, quanto all’accertamento della simulazione, fosse del tutto corretta, dovendosi ritenere che effettivamente vi fosse la volontà dell’alienante di beneficiare il nipote a titolo di liberalità, non potendosi reputare che fosse stata fornita la prova del pagamento del prezzo indicato nei due atti, non avendo valore vincolante le dichiarazioni di quietanza contenute negli stessi. Né l’appellante si era premurato in altro modo di documentare l’avvenuto versamento del corrispettivo delle vendite. La natura simulata emergeva, poi, dal fatto che la de cuius aveva mostrato in vita una particolare predilezione per l’appellante, presso il quale aveva anche soggiornato, così come del pari rilevante era il ricorso per la seconda vendita all’atto pubblico con la presenza di testimoni. Era quindi da confermare l’accertamento della simulazione, e per l’effetto occorreva ribadire che il bene oggetto della prima vendita dissimulante una donazione in realtà non era mai uscito dal patrimonio della de cuius, stante la carenza dei requisiti di forma prescritti per la donazione. In effetti il Tribunale aveva ritenuto che i diritti della [OSCURATO:PERSONA] potessero essere soddisfatti con il solo relictum, il che comportava che l’appello proposto dal Saviano avverso la sentenza definitiva, con il quale si lamentava l’erroneo riferimento alla data di valutazione degli immobili, fosse inammissibile, in quanto difettava di interesse a contestare la Ric. 2021 n. 31627 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -5- stima dell’altro immobile donato, che non era stato invece assegnato all’attrice nemmeno pro quota. Tuttavia, la deduzioni difensive in oggetto andavano considerate in vista dell’esame dell’appello incidentale. Una volta esclusa, infatti, la necessità di dover far precedere l’azione di riduzione dall’accettazione beneficiata, e ciò in quanto la de cuius con i due atti impugnati aveva totalmente esaurito il proprio patrimonio, doveva altresì escludersi che la defunta fosse titolare di altri beni sui quali l’attrice avrebbe potuto realizzare la propria quota di riserva, in quanto, a fronte dell’affermazione del Saviano della titolarità di beni pervenutile dalla successione del marito premorto, era stata versata in atti la rinuncia all’eredità in questione, che implicava che nessun diritto le fosse pervenuto iure successionis. Passando ad esaminare l’appello incidentale, con il quale si lamentava che non fosse stata pienamente soddisfatta la legittima dell’attrice, la Corte d’Appello rilevava che la pretesa del donatario di detrarre dal valore dei beni donati le migliorie apportate in epoca successiva alla donazione potesse valere solo per il bene di cui era stata accertata la validità della donazione dissimulata, mentre quanto alle opere eseguite sul terreno oggetto della donazione nulla, la domanda andava avanzata non già avvalendosi dell’art. 748 c.c. (domanda che era stata in concreto proposta), ma de previsione di cui all’art.936 c.c. (quanto alla costruzione asseritamente realizzata) e di cui all’art. 1150 c.c. (per le migliorie), domande che però non Ric. 2021 n. 31627 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -6- erano state proposte in via riconvenzionale nel termine di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c. Era però da evidenziarsi che la domanda di rendiconto dei frutti indebitamente percetti dalla controparte era stata tardivamente avanzata, e che correttamente il Tribunale ne aveva escluso il calcolo. La sentenza d’appello, alla luce della rinnovazione della CTU avvenuta in grado di appello, e tenuto conto delle coordinate giuridiche alle quali attenersi circa il calcolo delle migliorie, accertava il valore dei beni relitti e di quelli donati alla data di apertura della successione, e secondo la condizione che avevano alla data della donazione, ritenendo che il bene oggetto della scrittura del 1994, a quella data presentava sì l’esistenza di una costruzione, ma di dimensioni ben più contenute di quella attualmente esistente, come riscontrato per effetto di un rilievo aerofotogrammetrico acquisito dal CTU, che escludeva che prima del 2003 la costruzione avesse la consistenza attuale. Così rideterminati i valori, la Corte d’Appello accertava che il bene relitto non era in grado di tacitare la quota di legittima vantata dall’attrice e che fosse quindi necessario ridurre anche in parte la successiva donazione. Tuttavia, poiché l’eccedenza era inferiore al quarto della disponibile, il bene andava lasciato al donatario che era tenuto a reintegrare in denaro la residua parte di legittima dell’attrice, e precisamente nell’importo di € 9.619,18. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello sulla base di sette motivi. Ric. 2021 n. 31627 sez. M2 -ud. 16-12-2022 -7- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, e precisamente in data 13 dicembre 2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia che è stata contestualmente accettata da parte controricorrente. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio, atteso che le parti hanno dichiarato che intendevano compensare le spese del giudizio di legittimità. Non ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti proce ssuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo