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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 13767/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze dì merito del reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Considerato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso proposto, !a violazione dell'art.606, comma 1, lettera b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., 444 e 546, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., art.133 cod. pen.; motivazione illogica e contraddittoria.

Considerato che i motivi proposti sono manifestamente infondati.

Invero, i riconoscimenti fotografici che siano effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.

In tali casi la certezza della prova discende dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081).

Tutto ciò premesso, deve ritenersi immune da censure la motivazione resa dai giudici di merito in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dagli acquirenti della sostanza stupefacente.

In sentenza, con argomentare logico, si è evidenziato che: entrambi gli acquirenti avevano un ricordo preciso dell'imputato, avendo già acquistato da lui e dal complice, in altre occasioni, sostanza stupefacente; gli acquirenti hanno ricordato i nomi di battesimo dei due spacciatori, che corrispondevano esattamente a quelli dei soggetti riconosciuti in fotografia, fornendo una precisa descrizione fisica; i due acquirenti hanno corroborato il riconoscimento fotografico dichiarando ai Carabinieri che l soggetti indicati in foto sono di Noicattaro, esattamente come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi ivi residenti.

Si tratta di motivazione del tutto adeguata a sostenere la decisione: secondo i generali principi informatori del giudizio di legittimità, infatti, l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio denunciabile mediante ricorso per cassazione, deve essere solo quello connotato da macroscopica evidenza (cfr. Cass.

S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass.

S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass.

S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze dì merito del reato di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso proposto, !a violazione dell'art.606, comma 1, lettera b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., 444 e 546, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., art.133 cod. pen.; motivazione illogica e contraddittoria. Considerato che i motivi proposti sono manifestamente infondati. Invero, i riconoscimenti fotografici che siano effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova discende dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Rv. 250081). Tutto ciò premesso, deve ritenersi immune da censure la motivazione resa dai giudici di merito in ordine all'attendibilità del riconoscimento operato dagli acquirenti della sostanza stupefacente. In sentenza, con argomentare logico, si è evidenziato che: entrambi gli acquirenti avevano un ricordo preciso dell'imputato, avendo già acquistato da lui e dal complice, in altre occasioni, sostanza stupefacente; gli acquirenti hanno ricordato i nomi di battesimo dei due spacciatori, che corrispondevano esattamente a quelli dei soggetti riconosciuti in fotografia, fornendo una precisa descrizione fisica; i due acquirenti hanno corroborato il riconoscimento fotografico dichiarando ai Carabinieri che l soggetti indicati in foto sono di Noicattaro, esattamente come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi ivi residenti. Si tratta di motivazione del tutto adeguata a sostenere la decisione: secondo i generali principi informatori del giudizio di legittimità, infatti, l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio denunciabile mediante ricorso per cassazione, deve essere solo quello connotato da macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, Spina; Cass. S.U., 30 aprile 1997, Dessimone; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 13767/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris