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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22539/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la nota di conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 il Tribunale di Trapani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 anni 1 mese 10 giorni di reclusione ed 8 mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda per i reati di cui agli articoli 56, 575, 577 cod. pen. perché tentava di uccidere [OSCURATO:PERSONA] colpendolo all'addome con arma da taglio e per il reato di cui all'articolo 4

I. 20 aprile 1975 n. 110, perché portava i fuori dalla propria abitazione un'arma da taglio; fatti commessi a Trapani il 3 luglio 2019.

Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado.

In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito Papa ed Anastasi, alla guida delle proprie autovetture, avevano sfiorato un incidente stradale sulla pubblica via, si erano insultati a vicenda sul posto, Anastasi si era poi rimesso in marcia e diretto verso la propria abitazione, Papa lo aveva inseguito con l'auto, Anastasi era giunto verso la propria abitazione, prima che vi entrasse i due avevano avuto uno scontro fisico, entrambi avevano tirato fuori un coltello che portavano con sé, Anastasi si era allontanato per entrare in casa, Papa lo aveva rincorso ed era riuscito ad assestare ad Anastasi almeno tre colpi, di cui uno all'addome.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata valutazione della esimente della legittima difesa, o della attenuante della provocazione, o della esistenza del dolo di omicidio, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto la certezza dell'esistenza di tre coltellate ricevute da Anastasi ma questo non emerge dalle videoriprese che sono in atti che non hanno una risoluzione sufficiente per permettere di comprenderlo; perché l'attribuzione dei coltelli - piccolo quello di Anastasi, a serramanico quello di Papa - è stata fatta da Anastasi e sposata dalla Corte senza che sul punto esistuo prove certe; perché la Corte ho messo in dubbio che il primo soggetto a colpire sia stato l'Anastasi; perché la Corte ha ritenuto l'esistenza di un dolo di omicidio perché Papa aveva seguito Anastasi a casa con la propria autovettura quando Papa neanche sapeva dove abitasse Anastasi.

Con il secondo motivo deduce inosservanza legge penale e motivazione manifestamente illogiche e contraddittorie in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, perché la modifica dell'articolo 62-bis cod. pen. non ha abrogato l'articolo 133, comma 2, n. 2 per cui il giudice nella quantificazione della pena deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole desunta anche dai precedenti penali.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso.9et Con nota di conclusioni scritte il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Il primo motivo deduce mancata valutazione della esimente della legittima difesa, o della attenuante della provocazione, o della esistenza del dolo di omicidio.

In particolare, la sentenza di appello ha ricostruito in modo molto analitico il fatto per escludere la esistenza della legittima difesa, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla provocazione che si reggerebbe sulle dichiarazioni di un teste giudicato inattendibile, e confermato la correttezza del giudizio del Tribunale anche in punto di sussistenza del dolo di omicidio.

Il ricorso aggredisce la motivazione della sentenza sostenendo che l'attribuzione dei coltelli - piccolo quello di Anastasi, a serramanico quello di Papa - è stata fatta da Anastasi e sposata dalla Corte senza che sul punto esistano prove certe.

L'argomento è inammissibile, in quanto non conferente con la sentenza impugnata, che in realtà ha ritenuto che i coltelli fossero comparabili quanto a gravità ("i due arnesi potevano senz'altro considerarsi equivalenti quanto ad attitudine ad arrecare offesa alla persona") e che non trae conclusioni sullo sviluppo della lite insorta tra le parti dalla tipologia di coltelli che ciascuno dei due contendenti aveva con sé.

Il ricorso aggredisce ancora la parte della sentenza che ha ritenuto di escludere la legittima difesa sostenendo che la Corte abbia messo in dubbio che il primo soggetto a colpire sia stato Anastasi.

L'argomento è inammissibile, perché, in realtà, la motivazione della sentenza impugnata in punto di esclusione della legittima difesa non attribuisce rilievo decisivo a chi abbia colpito per primo, sostenendo, in particolare, che la circostanza dell'aver seguito in auto Anastasi da via della Madonna di Fatima fino a via Campobasso e l'esser sceso dall'auto caricando ad ampie falcate verso Anastasi siano ostacolo insormontabile alla concessione della legittima difesa perchè Papa "in qualunque momento della vicenda sino alla furibonda carica contro l'Anastasi avrebbe avuto agio di ricorrere al commodus discessus" (pag. 14 della sentenza impugnata).

La motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto sia "configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da 511 rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione.

Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto (Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017, Cali, Rv. 272080).

Il ricorso aggredisce la motivazione della sentenza sostenendo che la conclusione della sentenza impugnata sull'aver Papa sferrato tre coltellate non è fondata sugli atti, perché le immagini della telecamera che ha ripreso la scena non sono così nitide da consentire di comprendere quante coltellate siano state sferrate.

L'argomento è inammissibile, in quanto non conferente con la sentenza impugnata, che ha, in effetti, ritenuto che le coltellate sferrate da Papa siano state tre (pagina 9 della sentenza), peraltro in completa armonia con quanto scritto nella sentenza di primo grado che pure ha concluso per la esistenza di tre coltellate (pagine 29 e 30), e con il referto medico citato nel capo di imputazione riportato in sentenza, che pure dà atto di ferite da taglio riportate da Anastasi in tre punti diversi del corpo, ma ha inserito tale riferimento all'interno del percorso logico teso ad escludere la legittima difesa (che, come si è detto prima, si basa sulla circostanza che Papa si sia messo in una situazione di pericolo che avrebbe potuto agevolmente evitare), evidenziando che in nessun momento dello scontro si vede Papa mettere mano alla tasca per estrarre il coltello, fatto da cui la Corte di merito deduce che Papa aveva già l'arma in mano nel momento in cui si avvicina ad Anastasi.

In questo contesto il ricorso non spiega perché la eventuale caduta del riferimento al numero di coltellate inferte ad Anastasi farebbe venire meno anche il seguito del ragionamento del giudice di secondo grado sull'essersi Papa avvicinato ad Anastasi già armato.

Nel ricorso si sostiene ancora che la Corte ha ritenuto l'esistenza del dolo di omicidio perché Papa aveva seguito Anastasi a casa con la propria autovettura, mentre Papa, in realtà, neanche sapeva dove abitasse Anastasi.

Ma anche tale argomento è inammissibile, perché anche in questo caso inconferente con il contenuto della sentenza impugnata in punto di sussistenza dell'animus necandi che nella pronuncia impugnata è stato ricavato dal numero dei colpi inferti, dalla loro direzione e dalle zone attinte (pagg. 16-17).

In definitiva, il motivo di ricorso che censura la parte della motivazione dedicata al giudizio di responsabilità dell'imputato deve essere ritenuto integralmente inammissibile.2.

Il secondo motivo censura la parte della motivazione della sentenza impugnata dedicata alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

In particolare, il ricorso sostiene che la modifica dell'articolo 62-bis cod. pen. non ha abrogato l'articolo 133, comma 2, n. 2, cod. pen., per cui, nella quantificazione della pena, il giudice deve tener conto comunque anche della capacità a delinquere del colpevole desunta anche dai precedenti penali.

Il motivo è inammissibile, in quanto ínconferente anzitutto con la situazione personale del ricorrente, che è recidivo reiterato specifico, e soprattutto inconferente con il contenuto della sentenza impugnata che ha negato le attenuanti rilevando che "il Tribunale si è attenuto al noto insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il riconoscimento dell'attenuazione generica postula la possibilità dienucleare specifici elementi positivi valutabili in favore del reo nel senso della sua meritevolezza di particolare clemenza; i primi giudici hanno ritenuto semplicemente, con tecnica motiva sintetica, ma ampiamente validata in giurisprudenza, di non riuscire a rinvenire alcun elemento di tal genere in favore del Papa, così come non ne rinviene alcuno la Corte; neppure parte appellante ne indica alcuno in verità, fatta eccezione di un riferimento al limitato danno arrecato all'esercizio commerciale, che all'evidenza non ha nulla a che vedere con la fattispecie in oggetto in cui non si controverte di alcun danno ad un esercizio commerciale".

Il motivo di ricorso non aggredisce il contenuto della motivazione della sentenza impugnata rispetto al quale è del tutto inconferente, ed è, pertanto, è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la nota di conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 dicembre 2020 il Tribunale di Trapani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 anni 1 mese 10 giorni di reclusione ed 8 mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda per i reati di cui agli articoli 56, 575, 577 cod. pen. perché tentava di uccidere [OSCURATO:PERSONA] colpendolo all'addome con arma da taglio e per il reato di cui all'articolo 4 I. 20 aprile 1975 n. 110, perché portava i fuori dalla propria abitazione un'arma da taglio; fatti commessi a Trapani il 3 luglio 2019. Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito Papa ed Anastasi, alla guida delle proprie autovetture, avevano sfiorato un incidente stradale sulla pubblica via, si erano insultati a vicenda sul posto, Anastasi si era poi rimesso in marcia e diretto verso la propria abitazione, Papa lo aveva inseguito con l'auto, Anastasi era giunto verso la propria abitazione, prima che vi entrasse i due avevano avuto uno scontro fisico, entrambi avevano tirato fuori un coltello che portavano con sé, Anastasi si era allontanato per entrare in casa, Papa lo aveva rincorso ed era riuscito ad assestare ad Anastasi almeno tre colpi, di cui uno all'addome. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata valutazione della esimente della legittima difesa, o della attenuante della provocazione, o della esistenza del dolo di omicidio, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto la certezza dell'esistenza di tre coltellate ricevute da Anastasi ma questo non emerge dalle videoriprese che sono in atti che non hanno una risoluzione sufficiente per permettere di comprenderlo; perché l'attribuzione dei coltelli - piccolo quello di Anastasi, a serramanico quello di Papa - è stata fatta da Anastasi e sposata dalla Corte senza che sul punto esistuo prove certe; perché la Corte ho messo in dubbio che il primo soggetto a colpire sia stato l'Anastasi; perché la Corte ha ritenuto l'esistenza di un dolo di omicidio perché Papa aveva seguito Anastasi a casa con la propria autovettura quando Papa neanche sapeva dove abitasse Anastasi. Con il secondo motivo deduce inosservanza legge penale e motivazione manifestamente illogiche e contraddittorie in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, perché la modifica dell'articolo 62-bis cod. pen. non ha abrogato l'articolo 133, comma 2, n. 2 per cui il giudice nella quantificazione della pena deve tener conto della capacità a delinquere del colpevole desunta anche dai precedenti penali. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso.9et Con nota di conclusioni scritte il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo deduce mancata valutazione della esimente della legittima difesa, o della attenuante della provocazione, o della esistenza del dolo di omicidio. In particolare, la sentenza di appello ha ricostruito in modo molto analitico il fatto per escludere la esistenza della legittima difesa, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla provocazione che si reggerebbe sulle dichiarazioni di un teste giudicato inattendibile, e confermato la correttezza del giudizio del Tribunale anche in punto di sussistenza del dolo di omicidio. Il ricorso aggredisce la motivazione della sentenza sostenendo che l'attribuzione dei coltelli - piccolo quello di Anastasi, a serramanico quello di Papa - è stata fatta da Anastasi e sposata dalla Corte senza che sul punto esistano prove certe. L'argomento è inammissibile, in quanto non conferente con la sentenza impugnata, che in realtà ha ritenuto che i coltelli fossero comparabili quanto a gravità ("i due arnesi potevano senz'altro considerarsi equivalenti quanto ad attitudine ad arrecare offesa alla persona") e che non trae conclusioni sullo sviluppo della lite insorta tra le parti dalla tipologia di coltelli che ciascuno dei due contendenti aveva con sé. Il ricorso aggredisce ancora la parte della sentenza che ha ritenuto di escludere la legittima difesa sostenendo che la Corte abbia messo in dubbio che il primo soggetto a colpire sia stato Anastasi. L'argomento è inammissibile, perché, in realtà, la motivazione della sentenza impugnata in punto di esclusione della legittima difesa non attribuisce rilievo decisivo a chi abbia colpito per primo, sostenendo, in particolare, che la circostanza dell'aver seguito in auto Anastasi da via della Madonna di Fatima fino a via Campobasso e l'esser sceso dall'auto caricando ad ampie falcate verso Anastasi siano ostacolo insormontabile alla concessione della legittima difesa perchè Papa "in qualunque momento della vicenda sino alla furibonda carica contro l'Anastasi avrebbe avuto agio di ricorrere al commodus discessus" (pag. 14 della sentenza impugnata). La motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto sia "configurabile l'esimente della legittima difesa solo qualora l'autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da 511 rendere necessitata e priva di alternative la sua reazione all'offesa mediante aggressione. Nella fattispecie, la Corte ha escluso la sussistenza dell'esimente in relazione alla condotta dell'imputato che aveva reagito infliggendo alla vittima una coltellata in direzione di una regione vitale del corpo, sebbene potesse allontanarsi dai luoghi ed evitare il confronto (Sez. 1, Sentenza n. 51262 del 13/06/2017, Cali, Rv. 272080). Il ricorso aggredisce la motivazione della sentenza sostenendo che la conclusione della sentenza impugnata sull'aver Papa sferrato tre coltellate non è fondata sugli atti, perché le immagini della telecamera che ha ripreso la scena non sono così nitide da consentire di comprendere quante coltellate siano state sferrate. L'argomento è inammissibile, in quanto non conferente con la sentenza impugnata, che ha, in effetti, ritenuto che le coltellate sferrate da Papa siano state tre (pagina 9 della sentenza), peraltro in completa armonia con quanto scritto nella sentenza di primo grado che pure ha concluso per la esistenza di tre coltellate (pagine 29 e 30), e con il referto medico citato nel capo di imputazione riportato in sentenza, che pure dà atto di ferite da taglio riportate da Anastasi in tre punti diversi del corpo, ma ha inserito tale riferimento all'interno del percorso logico teso ad escludere la legittima difesa (che, come si è detto prima, si basa sulla circostanza che Papa si sia messo in una situazione di pericolo che avrebbe potuto agevolmente evitare), evidenziando che in nessun momento dello scontro si vede Papa mettere mano alla tasca per estrarre il coltello, fatto da cui la Corte di merito deduce che Papa aveva già l'arma in mano nel momento in cui si avvicina ad Anastasi. In questo contesto il ricorso non spiega perché la eventuale caduta del riferimento al numero di coltellate inferte ad Anastasi farebbe venire meno anche il seguito del ragionamento del giudice di secondo grado sull'essersi Papa avvicinato ad Anastasi già armato. Nel ricorso si sostiene ancora che la Corte ha ritenuto l'esistenza del dolo di omicidio perché Papa aveva seguito Anastasi a casa con la propria autovettura, mentre Papa, in realtà, neanche sapeva dove abitasse Anastasi. Ma anche tale argomento è inammissibile, perché anche in questo caso inconferente con il contenuto della sentenza impugnata in punto di sussistenza dell'animus necandi che nella pronuncia impugnata è stato ricavato dal numero dei colpi inferti, dalla loro direzione e dalle zone attinte (pagg. 16-17). In definitiva, il motivo di ricorso che censura la parte della motivazione dedicata al giudizio di responsabilità dell'imputato deve essere ritenuto integralmente inammissibile.2. Il secondo motivo censura la parte della motivazione della sentenza impugnata dedicata alla mancata concessione delle attenuanti generiche. In particolare, il ricorso sostiene che la modifica dell'articolo 62-bis cod. pen. non ha abrogato l'articolo 133, comma 2, n. 2, cod. pen., per cui, nella quantificazione della pena, il giudice deve tener conto comunque anche della capacità a delinquere del colpevole desunta anche dai precedenti penali. Il motivo è inammissibile, in quanto ínconferente anzitutto con la situazione personale del ricorrente, che è recidivo reiterato specifico, e soprattutto inconferente con il contenuto della sentenza impugnata che ha negato le attenuanti rilevando che "il Tribunale si è attenuto al noto insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il riconoscimento dell'attenuazione generica postula la possibilità dienucleare specifici elementi positivi valutabili in favore del reo nel senso della sua meritevolezza di particolare clemenza; i primi giudici hanno ritenuto semplicemente, con tecnica motiva sintetica, ma ampiamente validata in giurisprudenza, di non riuscire a rinvenire alcun elemento di tal genere in favore del Papa, così come non ne rinviene alcuno la Corte; neppure parte appellante ne indica alcuno in verità, fatta eccezione di un riferimento al limitato danno arrecato all'esercizio commerciale, che all'evidenza non ha nulla a che vedere con la fattispecie in oggetto in cui non si controverte di alcun danno ad un esercizio commerciale". Il motivo di ricorso non aggredisce il contenuto della motivazione della sentenza impugnata rispetto al quale è del tutto inconferente, ed è, pertanto, è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s