CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 01405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza emessa il 9 ottobre 2019, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'audizione del tecnico comunale, del Tribunale di Cagliari del 14 febbraio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001 per avere realizzato, in qualità di proprietario e committente, la modifica della destinazione d'uso del piano seminterrato dell'immobile di proprietà da cantina a locale residenziale, in Dolianova, il 7 dicembre 2015; che avverso la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento, articolando i seguenti motivi: 1) Violazione ex art. 606, lett. d) c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva della quale la parte aveva fatto richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale, in quanto appariva necessario ascoltare anche il responsabile diretto della pratica di cui si tratta e non solo il responsabile dell'Ufficio; 2) Violazione ex art. 606, lett. b) c.p.p per inosservanza della legge penale o erronea applicazione della stessa, risultando agli atti, sia dalle dichiarazioni dei verbalizzanti che dalle fatture, che l'allaccio per il contatore al piano seminterrato fu effettuato nel 2010, per cui la data dell'abuso avrebbe dovuto essere individuata al massimo con riferimento al 2011, per cui il giudice di prime cure avrebbe già dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; Considerato che, quanto al primo motivo, lo stesso risulta infondato atteso che è opportuno ricordare che l'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello ha carattere eccezionale dell'istituto (cfr. Sez. 5, n. 15320 del 21/4/2010, Pacini, Rv. 246859). Inoltre, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, l'eventuale rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria in appello si sottrae al sindacato del giudice di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 19/10/2009, Messina e altro, Rv. 245009), soprattutto in un caso come questo, dove la reiezione è stata puntualmente argomentata; che, di contro, il secondo motivo, corredato da puntuali allegazioni documentali, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, sembra presentare profili di fondatezza, essendo evidente che l'aspetto relativo alla determinazione del tempus commissi delicti merita un ulteriore approfondimento da demandare al giudice del rinvio, non potendo di certo questa Corte esprimere una valutazione di fatto sull'epoca della variazione di destinazione d'uso del seminterrato, a fronte delle allegazioni documentali e delle dichiarazioni richiamate, atti tutti facenti parte del fascicolo processuale dei giudizi di merito; che deve però essere rilevato che il reato ascritto, seppure nella data come contestata, risulta essere estinto per il decorso dei termini di prescrizione, i quali risultano spirati in data 7 dicembre 2020, con conseguente annullamento della decisione impugnata senza rinvio e revoca dell'ordine di rimessione in pristino P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca l'ordine di rimessione in pristino. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021 Il co igliere esten