CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:033QVY7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 43720/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha rimarcato la durata dell'allontanamento quale indice negativo per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M