Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 16 luglio 2020
Corte di giustizia UE n. 91/2020
ECLI:EU:C:2020:560
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0632_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(cause riunite C‑632/19 e C‑633/19) (
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)
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 53, paragrafo 2, e 94 del regolamento di procedura della Corte – Dumping – Importazione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Regolamento (CE) n. 91/2009 – Validità e interpretazione – Assenza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto della controversia nel procedimento principale nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta»
1.
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate in assenza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Questioni sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile – Irricevibilità manifesta
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94)
(v. punti 19-28, 33, 35-38 e dispositivo)
2.
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo nel settore della difesa contro le pratiche di dumping – Precisazioni insufficienti su detto contesto – Irricevibilità manifesta
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94; regolamento del Consiglio n. 1225/2009)
(v. punti 29, 30, 32, 34)
3.
Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Assenza di indicazioni che consentano al giudice dell’Unione di verificare se l’interessato sia legittimato a chiedere direttamente l’annullamento dell’atto in questione – Irricevibilità manifesta
(Artt. 263 TFUE e 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94; regolamento del Consiglio n. 1225/2009)
(v. punto 31)
[OSCURATO:PERSONA] domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Belgio), con decisioni del 27 marzo 2019, sono manifestamente irricevibili.
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GU C 399 del 25.11.2019
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