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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 33997/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septTle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO

1. Con ordinanza resa in data 28/2/2022, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Catania che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e per taluni episodi riguardanti la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzate al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana Alla individuazione di tale organizzazione ed alla identificazione dei partecipanti, il personale deputato alle attività investigative è pervenuto attraverso indagini tecniche, sviluppate in un apprezzabile arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività di videoripresa, servizi di osservazione e pedinamento.

Tali indagini sono sfociate in plurimi sequestri di sostanza stupefacente.

In tale contesto il Giardina risultava essere stabile fornitore del gruppo individuato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Violazione degli artt. 127, 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90, per avere l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti sulla base di un percorso argomentativo illogico e contraddittorio, operando una lettura non corretta degli elementi a sostegno dell'impianto accusatorio, palesemente travisati: da un'attenta analisi delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali che vedevano protagonista il Giardina risulta come lo stesso sia un soggetto autonomo, disinteressato alle sorti dell'associazione, che mira solo alla realizzazione di guadagni propri.

Il legame con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo dell'organizzazione, è soltanto di carattere parentale ed è limitato a singoli "piccoli affari" concernenti lo stupefacente.

I giudici di merito propongono un'erronea lettura del contenuto delle conversazioni intercettate, offrendo una motivazione soltanto apparente.

La semplice fornitura di alcune partite di stupefacenti non è sufficiente ai fini della ricorrenza del reato in contestazione, mancando elementi idonei a rivelare la volontà di partecipazione alla compagine associativa.

In una intercettazione telefonica intercorsa con il Salici il ricorrente manifesta espressamente la sua volontà di non mettersi in società con altri. (progr.

N. 5 del 29/1/21 h. 19.10.19) In ragione di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la ricorrenza della sola fattispecie concorsuale.

II) Violazione degli artt. 127, 273 cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/90 in relazione al capo D) della rubrica.

Un'attenta lettura dei messaggi scambiati tra Giardina e [OSCURATO:PERSONA] consente di addivenire ad una interpretazione diversa dei fatti.

Nulla esclude che [OSCURATO:PERSONA] avesse già la disponibilità della sostanza stupefacente prima di raggiungere l'abitazione del Giardina.

Inoltre, nessuna perquisizione è stata effettuata a casa del ricorrente.

III) Violazione e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001).

Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argonnentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate nel procedimento.

Dopo avere posto in evidenza la esistenza di gravi indizi riguardanti la fattispecie associativa, il Tribunale ha osservato che la volontà di non mettersi "in società" con altri, non contrasta con la partecipazione al sodalizio, stante la natura stabile delle forniture garantite all'organizzazione.

L'assunto è rispettoso dei principi stabiliti in questa sede.

Si richiamano in proposito: Sez. 4 n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01: "Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga"; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 14/02/2017, Rv. 269150: "Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d,P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa".

Quanto all'affectio societatis, il Tribunale ha richiamato una significativa conversazione tra Giardina e Salici in cui il primo afferma che deve aiutare il cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale era reputato al vertice della organizzazione (pag. 4 della ordinanza).

I motivi di ricorso, in sostanza, si risolvono in censure che investono profili di valutazione degli elementi indiziari e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione, ove siano sorrette da congrua motivazione, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice e delle ragioni del decisum.

A fronte delle compiute argomentazioni con le quali il Tribunale del riesame ha dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, del tutto idonee a superare il controllo, rimesso alla Corte di legittimità, di valutare la congruenza della motivazione in relazione ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, non è consentita in questa sede la rivalutazione degli elementi fattuali proposta nel ricorso.

4. Il motivo riguardante la sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di cessione di sostanza stupefacente (capo D) è del pari infondato.

Si propone una rilettura ed una diversa interpretazione del contenuto dei messaggi scambiati dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA].

E' noto come non sia consentito in questa sede sindacare il significato attribuito dai giudici di merito alle conversazioni intercettate, trattandosi di questione di fatto (Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01:"In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità").

5. Infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari.

I Giudici del merito hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 dpr 309/90 elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria.

Anche a prescindere dalle presunzioni che assistono la fattispecie in esame con riferimento alla prognosi di pericolosità e idoneità della misura maggiormente afflittiva, il Tribunale ha evidenziato come il rischio di recidiva appaia concreto ed attuale, stante la natura dei fatti ascrivibili dall'odierno ricorrente, sia pure secondo il canone della gravità indiziaria, realizzati con modalità seriali, sintomatiche di specifica professionalità, nell'ambito di un esteso contesto di relazioni interpersonali.

Ha aggiunto che il ricorrente è gravato da plurimi, allarmanti precedenti di natura anche specifica.

Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388) Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive.

Per altro verso, le argomentazioni difensive contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse.

Il carattere apodittico e apparente che la difesa attribuisce alla motivazione espressa dal Tribunale non trova riscontro in atti ed il ricorso richiama l'attenzione su circostanze del tutto generiche (condizioni di vita disagiate del ricorrente, creazione di un rapporto familiare che lo avrebbe allontanato dal contesto delinquenziale ipotizzato).

Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata.

6. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septTle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con ordinanza resa in data 28/2/2022, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Catania che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e per taluni episodi riguardanti la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzate al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana Alla individuazione di tale organizzazione ed alla identificazione dei partecipanti, il personale deputato alle attività investigative è pervenuto attraverso indagini tecniche, sviluppate in un apprezzabile arco temporale, consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali, attività di videoripresa, servizi di osservazione e pedinamento. Tali indagini sono sfociate in plurimi sequestri di sostanza stupefacente. In tale contesto il Giardina risultava essere stabile fornitore del gruppo individuato. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione degli artt. 127, 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309/90, per avere l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti sulla base di un percorso argomentativo illogico e contraddittorio, operando una lettura non corretta degli elementi a sostegno dell'impianto accusatorio, palesemente travisati: da un'attenta analisi delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali che vedevano protagonista il Giardina risulta come lo stesso sia un soggetto autonomo, disinteressato alle sorti dell'associazione, che mira solo alla realizzazione di guadagni propri. Il legame con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo dell'organizzazione, è soltanto di carattere parentale ed è limitato a singoli "piccoli affari" concernenti lo stupefacente. I giudici di merito propongono un'erronea lettura del contenuto delle conversazioni intercettate, offrendo una motivazione soltanto apparente. La semplice fornitura di alcune partite di stupefacenti non è sufficiente ai fini della ricorrenza del reato in contestazione, mancando elementi idonei a rivelare la volontà di partecipazione alla compagine associativa. In una intercettazione telefonica intercorsa con il Salici il ricorrente manifesta espressamente la sua volontà di non mettersi in società con altri. (progr. N. 5 del 29/1/21 h. 19.10.19) In ragione di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la ricorrenza della sola fattispecie concorsuale. II) Violazione degli artt. 127, 273 cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/90 in relazione al capo D) della rubrica. Un'attenta lettura dei messaggi scambiati tra Giardina e [OSCURATO:PERSONA] consente di addivenire ad una interpretazione diversa dei fatti. Nulla esclude che [OSCURATO:PERSONA] avesse già la disponibilità della sostanza stupefacente prima di raggiungere l'abitazione del Giardina. Inoltre, nessuna perquisizione è stata effettuata a casa del ricorrente. III) Violazione e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare applicata. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argonnentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate nel procedimento. Dopo avere posto in evidenza la esistenza di gravi indizi riguardanti la fattispecie associativa, il Tribunale ha osservato che la volontà di non mettersi "in società" con altri, non contrasta con la partecipazione al sodalizio, stante la natura stabile delle forniture garantite all'organizzazione. L'assunto è rispettoso dei principi stabiliti in questa sede. Si richiamano in proposito: Sez. 4 n. 19272 del 12/06/2020, Rv. 279249 - 01: "Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga"; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 14/02/2017, Rv. 269150: "Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d,P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa". Quanto all'affectio societatis, il Tribunale ha richiamato una significativa conversazione tra Giardina e Salici in cui il primo afferma che deve aiutare il cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale era reputato al vertice della organizzazione (pag. 4 della ordinanza). I motivi di ricorso, in sostanza, si risolvono in censure che investono profili di valutazione degli elementi indiziari e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione, ove siano sorrette da congrua motivazione, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice e delle ragioni del decisum. A fronte delle compiute argomentazioni con le quali il Tribunale del riesame ha dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, del tutto idonee a superare il controllo, rimesso alla Corte di legittimità, di valutare la congruenza della motivazione in relazione ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, non è consentita in questa sede la rivalutazione degli elementi fattuali proposta nel ricorso. 4. Il motivo riguardante la sussistenza di gravi indizi in relazione al reato di cessione di sostanza stupefacente (capo D) è del pari infondato. Si propone una rilettura ed una diversa interpretazione del contenuto dei messaggi scambiati dal ricorrente con [OSCURATO:PERSONA]. E' noto come non sia consentito in questa sede sindacare il significato attribuito dai giudici di merito alle conversazioni intercettate, trattandosi di questione di fatto (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01:"In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). 5. Infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari. I Giudici del merito hanno ritenuto, nel provvedimento impugnato, che gli elementi addotti dal difensore fossero inidonei ad escludere la prognosi negativa predeterminata dal legislatore in relazione alla fattispecie di cui all'art. 74 dpr 309/90 elevata a carico del ricorrente nella contestazione provvisoria. Anche a prescindere dalle presunzioni che assistono la fattispecie in esame con riferimento alla prognosi di pericolosità e idoneità della misura maggiormente afflittiva, il Tribunale ha evidenziato come il rischio di recidiva appaia concreto ed attuale, stante la natura dei fatti ascrivibili dall'odierno ricorrente, sia pure secondo il canone della gravità indiziaria, realizzati con modalità seriali, sintomatiche di specifica professionalità, nell'ambito di un esteso contesto di relazioni interpersonali. Ha aggiunto che il ricorrente è gravato da plurimi, allarmanti precedenti di natura anche specifica. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388) Ebbene, è evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte della Corte di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Per altro verso, le argomentazioni difensive contengono una generica critica alle valutazioni contenute nel provvedimento, senza alcun reale confronto con esse. Il carattere apodittico e apparente che la difesa attribuisce alla motivazione espressa dal Tribunale non trova riscontro in atti ed il ricorso richiama l'attenzione su circostanze del tutto generiche (condizioni di vita disagiate del ricorrente, creazione di un rapporto familiare che lo avrebbe allontanato dal contesto delinquenziale ipotizzato). Anche in relazione alle esigenze cautelari è esteso il limite del sindacato di legittimità - costantemente affermato in questa sede riguardo alla gravità degli indizi - in base al quale spetta alla Corte di Cassazione il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente e congruamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. 6. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli
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