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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05821/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (dut) n. 26298/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge sostanziale e processuale nonché la carenza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato contestato, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo e della causa di giustificazione dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorso non si confronta (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è altresì inammissibile in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di appello, le quali adducono l'abitualità del comportamento dell'imputato (cfr. pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4 cod. pen., è anch'esso inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha correttamente escluso l'attenuante in parola, non applicabile nell'ipotesi di mero spontaneo rientro presso il luogo di detenzione della misura degli arresti domiciliari (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (dut) n. 26298/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge sostanziale e processuale nonché la carenza della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato contestato, con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo e della causa di giustificazione dello stato di necessità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con cui il ricorso non si confronta (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è altresì inammissibile in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di appello, le quali adducono l'abitualità del comportamento dell'imputato (cfr. pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4 cod. pen., è anch'esso inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha correttamente escluso l'attenuante in parola, non applicabile nell'ipotesi di mero spontaneo rientro presso il luogo di detenzione della misura degli arresti domiciliari (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d