CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38330/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Firenze, dell'i dicembre 2023, di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Pisa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen cori messo in Pisa il 4 gennaio 2018. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in reazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 b s coi: pen., è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudiz lo sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità ella attispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, c d. p, m., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibi le e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, v. 256590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 o tobrE 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaila la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indica ione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274 i47), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del c >mpo-tamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a m ire clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattan osi, luindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. p en., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, on può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o ella r lanifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Peraltro si è anche chiarito che la motivazione in ordine alla non configurabilità della causa di non puni )ilità n esame può essere anche implicita e ricavarsi dal complesso del tessuto moti 'azionale della sentenza (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 28409E - 01) La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali prin :ìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nell sue modalità concrete ( l'azione furtiva aveva ad oggetto beni di valore ed era stata ccon ipag nata dallo scardinamento della porta di ingresso) non si presta ad esser cen3urata in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato ma mis!,ibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somr la di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amE nto delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d Ile ammende. Così deci