CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2017
Cassazione n. 26986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 23915-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 696/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/07/2017e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 23915 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 5/01/2000, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale diNocera Inferiore di dichiarare [OSCURATO:PERSONA] responsabile della creazione di una nuova servitù di passaggio sul vicolo Battaglia di Scafati in favore di tutti gli occupanti il fabbricato da lei realizzato, in sostituzione di un edificio diruto, ovvero diaggravamento della servitù esistente e, per l’effetto, chiedeva la condanna al ripristino stato dei luoghi di causa. 2. Con sentenza n. 1119/2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda attorea, condannava [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare lo stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni e alle spese di lite. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello sostenendo che il vicolo Battaglia degli Scafati rientrava nel demanio comunale, quale strada liberamente percorribile anche se non inserita nel demanio stradale e dotata di fognatura e rete elettrica o comunque, se non pubblico, il vicolo/cortile doveva intendersi di proprietà dei proprietari frontisti, e come tale fruibile da ognuno con i limiti dell’uso della cosa comune. Si costituiva Raff aele Esposito chiedendo il rigetto del gravame. 4. Con sentenza n. 696/2017, la Corte d’Appello di Salerno accoglieva l’appello, riconoscendo la natura privata del vicolo, ritenuto, per la sua conformazione, di proprietà dei frontisti. Escludeva l’aggravio di servitù, quale conseguenza della non esistenza di quest’ultima, e riteneva l’attività compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] legittimo esercizio dei poteri del comproprietario della cosa comune. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 23915 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -3- 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 e 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo è così rubricato: “Violazione di legge ex art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c. -art. 42 Cost., artt. 932 e ss., 2697 e 1350 e 117 c.c.”. Con esso il ricorrente ritiene la sentenza impugnata viziata per l’errata qualificazione del vicolo/cortile in contestazione come proprietà privata comune ai proprietari frontisti, stante la mancanza della prova di tale qualificazione dal titolo di proprietà vantato dalla resistente. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente ritiene la motivazione della sentenza “assente o inesistente o insanabilmente illogica” per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1°, n. 5 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non ha esaminato la questione della comproprietà del cortile, giungendo alla illogica conclusione, sorretta da motivazione solo apparente, che questa sarebbe provata per asserzione concorde delle parti. 3.-Il primo motivo è i nfon dato . [OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che la scarsa cura posta nella redazione dell’atto porta il ricorrente ad elencare tra le norme violate gli artt. 932 e 117 c.c., inconferenti nella specie: stante le argomentazioni esposte nel ricorso, i richiami vanno considerati riferiti, per errore materiale, agli artt. 922 e 1117 c.c. Ric. 2017 n. 23915 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -4- La conformazione dei luoghi descritta in sentenza per escludere la natura pubblica del vicolo/cortile Battaglia degli Scafati (l’ubicazione del vicolo, la natura di strada cieca posta a servizio delle sole proprietà private, benché il Comune abbia provveduto alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria) conduce la corte distrettuale a ritenere che il vicolo debba qualificarsi “come strada comune alle proprietà frontiste, che la percorrono per giungere alle rispettive abitazioni”. Sul punto, la motivazione con la quale il vicolo/cortile Battaglia degli Scafati viene ritenuto a servizio degli edifici frontisti e dunque di proprietà comune appare correttamente e logicamente argomentata. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’art. 1117 c.c. non è stato impropriamente invocatodalla controricorrente, ma anzi opera certamente nel caso di specie, pur non essendo stato esplicitamente richiamato dal giudice di seconda istanza. Questa Corte ha avuto modo di precisare che la previsione di proprietà comune, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., senz’altro applicabile quando si tratti di parti dello stesso edificio, “può ritenersi applicabile in via analogica anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purché si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati all'uso od al godimento degli stessi, come nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano”(v., sul punto, Cass., n. 26766 del 2014, n. 21693 del 2014, n. 17993 del 2010). Nel caso di parti astrattamente comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. destinate per le loro caratteristiche a servire tutte le unità immobiliari presenti nel condominio, come i cortili, la Ric. 2017 n. 23915 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -5- condominialità può esser esclusa solo in base a titolo contrario (Cass. n. 833/2014; n. 27145/2007) che attribuisca in modo inequivoco la proprietà escludendo una parte degli edifici circostanti. Tale non è il caso di specie, in cui il titolo di proprietà del ricorrente (atto notaio Calabrese del 1960) fa riferimento alla (sola) comproprietà del cortile Battaglia degli Scafati e dunque non costituisce titolo contrario alla comproprietà anche della [OSCURATO:PERSONA] degli altri frontisti su detto cortile . Erra poi il ricorrente quando sostiene l’inesistenza del diritto di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] sul vicolo in questione, posto che nel suo titolo di acquisto si farebbe esplicito riferimento alla servitù di passaggio pedonale o con mezzi, che la sentenza impugnata non avrebbe (a suo dire) illegittimamente considerato. In realtà, nel titolo notaio Trotta (riportato dal ricorrente a pag. 3 del ricorso) si parla di servitù con riferimento all’androne che costituisce l’accesso al vecchio fabbricato diruto ma da corso Nazionale (“ l'accesso al ce spite alienato avviene sia dal [OSCURATO:PERSONA] ad Est, sia dall'androne di portone che si apre sul [OSCURATO:PERSONA], androne che resta di proprietà dei venditori ma gravato in favore del cespite alienato della servitù di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo, ma con divieto assoluto di sosta”), non potendo integrare i termini costitutivi di un diritto di servitù gravante sul vicolo la mera specificazione – sempre contenuta nell’atto –che il bene acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] avesse accesso ad est dal vicolo Battaglia. È questo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che, con riguardo al secondo motivo di appello con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha negato l’esistenza di una servitù sul vicolo/cortile, ha ritenuto non configurabile a carico del cortile condominiale o strada di accesso alle proprietà private la sussistenza di una servitù, non Ric. 2017 n. 23915 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -6- ricorrendo uno dei modi di acquisto di questa, ma ha riconosciuto l’uso legittimo della cosa comune, “ essendo l'esercizio del passaggio a piedi o con mezzi meccanici estrinsecazione dei poteri dei comproprietari”. La Corte di appello di Salerno ha quindi fatto corretta applicazione della comunione dei cortili, quando sono a servizio esclusivo degli immobili frontisti (incluso quello della controricorrente, che ha accesso a detto cortile, come riconosciuto dalla sentenza). Sulla scorta di queste premesse, potevanooperare il disposto dell’art. 1102 c.c. e i principi confermati da questa Corte secondo cui, qualora non ne derivi un mutamento dell'originaria destinazione del bene comune né un impedimento per gli altri condomini di farne pari uso, “il comproprietario di una stradella comune, posta al servizio dei singoli fondi appartenenti in proprietà esclusiva a ciascun partecipante alla comunione, può legittimamente aprirvi l'accesso ad un locale costruito sul proprio suolo e destinato ad autorimessa, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ."(cfr. Cass. 5.6.1978, n. 2814. Cfr. anche Cass. 1.8.2001, n. 10453). In tale ultima occasione questa Corte ebbe a confermare la sentenza di merito, secondo la quale la realizzazione di un passo carraio tra un fondo di proprietà esclusiva e la strada comune costituiva un uso consentito al condomino, in quanto non snaturava la funzione cui la strada era destinata, né impediva l'uso della stessa da parte dell'altro comproprietario)”. Nel caso di specie, è stato correttamente ritenuto dalla corte territoriale che “l’apertura del passo carrabile all'interno della proprietà dell'appellante e il peso del transito oltre che a piedi anche con auto sul vicolo Battaglia non compromette l'uso paritetico da parte degli altri proprietari e non snatura la Ric. 2017 n. 23915 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -7- destinazione naturale del bene,essendo finalizzato tale uso alla circolazione di persone e cose”. Non sussiste dunque la violazione o la falsa applicazione delle norme elencate nel vizio denunciato, neppure per ciò che riguarda l’art. 2697 c.c., che può ritenersi inosservato s olo quando il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata (Cass.n. 11034/2022; n. 13395/2018). 4.- Quanto al secondo motivo , non è dato comprendere dove sussista l’omissione prospettata dal ricorrente (il mancato esame della proprietà del cortile), posto che la qualificazione giuridica dello stesso e la sua proprietà sono stati adeguatamente consideratidalla Corte di A ppello di Salerno. La motivazione che si vorrebbe illogica, oltre il limite costituzionale dell’obbligo motivazionale, è invece sufficiente e comprensibile: la corte di merito è pervenuta all’affermazione della spettanza dello stradello ai singoli frontisti in ragione della conformazione e dell’uso cuiquesto è destinato e ha valuta to la mancanza di titoli contrari, non essendo tale il richiamo alla comproprietà del cortile contenuto nell’atto di acquisto di Esposito, ma neppure l’esistenza della servitù menzionata ad altro fine nell’atto di acquisto [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo, in definitiva, ripropone, sotto altro vizio, le doglianze già sopra esaminate e respinte e va dichiarato anch’essoinfondato. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato. 6.- A seguito del rigetto, in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dellacontroricorrente, con distrazione in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario, come liquidate in dispositivo. Ric. 2017 n. 23915 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -8- Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario; spese che liquida in euro 3.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d