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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26940/2026

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0/2025 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cataniaha confermato la sentenza in data 4 luglio 2024 del Tribunale della medesimacittà con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predettoimputato in relazione ad una serie di reati di violazione della normativa edilizia(capi A, B e C della rubrica delle imputazioni) e di arbitraria occupazione di suolopubblico di proprietà del Comune di Catania (capo D) commessi/accertati neldicembre del 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico: violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.in relazione gli artt. 530, comma 2, e 606 cod. proc. pen. e 24 Cost. in quanto gliilleciti andavano attribuito non all’imputato ma alla di lui madre MariannaZingarino che ha disposto le opere di costruzione non essendo sufficiente la merapresenza in loco dell’imputato per affermare la penale responsabilità dellostesso; inoltre, la Corte avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di procedereall’audizione ex art. 603 cod. proc. pen. della Zingarino.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perchéfondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;che, altresì, il motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando viziodella motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinentia vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversaconclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, i giudici di meritohanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare,pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finidell’affermazione della responsabilità;che, la dedotta questione relativa alla mancata audizione in sede diappello della Zingarino è stata posta in maniera del tutto generica non essendostato chiarito dal ricorrente dove, come e quando tale richiesta sarebbe stataformulata alla Corte territoriale, né essendo stata formulata formaleimpugnazione dell’eventuale ordinanza che avrebbe rigettato la richiesta.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2025 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cataniaha confermato la sentenza in data 4 luglio 2024 del Tribunale della medesimacittà con la quale era stata affermata la penale responsabilità del predettoimputato in relazione ad una serie di reati di violazione della normativa edilizia(capi A, B e C della rubrica delle imputazioni) e di arbitraria occupazione di suolopubblico di proprietà del Comune di Catania (capo D) commessi/accertati neldicembre del 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico: violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.in relazione gli artt. 530, comma 2, e 606 cod. proc. pen. e 24 Cost. in quanto gliilleciti andavano attribuito non all’imputato ma alla di lui madre MariannaZingarino che ha disposto le opere di costruzione non essendo sufficiente la merapresenza in loco dell’imputato per affermare la penale responsabilità dellostesso; inoltre, la Corte avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di procedereall’audizione ex art. 603 cod. proc. pen. della Zingarino.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perchéfondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;che, altresì, il motivo di ricorso, che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando viziodella motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinentia vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità econtraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversaconclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, i giudici di meritohanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare,pagg. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finidell’affermazione della responsabilità;che, la dedotta questione relativa alla mancata audizione in sede diappello della Zingarino è stata posta in maniera del tutto generica non essendostato chiarito dal ricorrente dove, come e quando tale richiesta sarebbe stataformulata alla Corte territoriale, né essendo stata formulata formaleimpugnazione dell’eventuale ordinanza che avrebbe rigettato la richiesta.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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