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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28959/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22/11/2021 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, in relazione ai delitti di furto aggravato di un'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]Andria.

2. Nell'interesse di quest'ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla esclusione del vincolo della continuazione tra i due delitti, sottolineando che gli stessi giudici avevano riconosciuto che l'investimento del D'Andria era stato determinato da un intento ritorsivo del [OSCURATO:PERSONA], il quale non casualmente aveva fatto salire a bordo del veicolo la figlia della vittima, in modo che divenisse spettatrice della vendetta.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile Non sono in discussione i presupposti che giustificano l'applicazione della disciplina della continuazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

In tale cornice di riferimento, l'esistenza nell'imputato di un proposito costante nel tempo di ledere il D'Andria è profilo che non ha alcuna correlazione logica con il tema dell'accertamento dell'unitarietà del disegno criminoso, giacché il primo nulla dice sulla ideazione unitaria che avrebbe sorretto il furto e la successiva aggressione culminata con l'investimento.

In altri termini, al di là del dato - pure razionalmente valutato dai giudici di merito - delle stesse dichiarazioni dell'imputato che ha escluso l'esistenza dell'identità del disegno criminoso (salvo poi in ricorso fornire una spiegazione che rimane sul piano delle mere asserzioni), il ricorso torna ad insistere su tale profilo - quello dello spirito di rivalsa - senza fornire alcun dato idoneo a scardinare il logico apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla sentenza impugnata.

In particolare, resta privo di qualunque ancoraggio obiettivo il presupposto di un furto teleologicamente orientato a dotarsi di uno strumento per investire il D'Andria, nulla essendo dato sapere, neppure sul piano delle deduzioni, quanto alla prevedibilità di trovare la vittima per strada e proprio nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in auto con la figlia del primo.

D'altra parte, posto il dato della relazione tra i due ragazzi, anche quest'ultima circostanza è del tutto equivoca, nel senso che non si pone come elemento in grado di incrinare la ricostruzione dei giudici di merito.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/11/2021 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, in relazione ai delitti di furto aggravato di un'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]Andria. 2. Nell'interesse di quest'ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla esclusione del vincolo della continuazione tra i due delitti, sottolineando che gli stessi giudici avevano riconosciuto che l'investimento del D'Andria era stato determinato da un intento ritorsivo del [OSCURATO:PERSONA], il quale non casualmente aveva fatto salire a bordo del veicolo la figlia della vittima, in modo che divenisse spettatrice della vendetta. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile Non sono in discussione i presupposti che giustificano l'applicazione della disciplina della continuazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). In tale cornice di riferimento, l'esistenza nell'imputato di un proposito costante nel tempo di ledere il D'Andria è profilo che non ha alcuna correlazione logica con il tema dell'accertamento dell'unitarietà del disegno criminoso, giacché il primo nulla dice sulla ideazione unitaria che avrebbe sorretto il furto e la successiva aggressione culminata con l'investimento. In altri termini, al di là del dato - pure razionalmente valutato dai giudici di merito - delle stesse dichiarazioni dell'imputato che ha escluso l'esistenza dell'identità del disegno criminoso (salvo poi in ricorso fornire una spiegazione che rimane sul piano delle mere asserzioni), il ricorso torna ad insistere su tale profilo - quello dello spirito di rivalsa - senza fornire alcun dato idoneo a scardinare il logico apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla sentenza impugnata. In particolare, resta privo di qualunque ancoraggio obiettivo il presupposto di un furto teleologicamente orientato a dotarsi di uno strumento per investire il D'Andria, nulla essendo dato sapere, neppure sul piano delle deduzioni, quanto alla prevedibilità di trovare la vittima per strada e proprio nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in auto con la figlia del primo. D'altra parte, posto il dato della relazione tra i due ragazzi, anche quest'ultima circostanza è del tutto equivoca, nel senso che non si pone come elemento in grado di incrinare la ricostruzione dei giudici di merito. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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