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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 10/1959

ECLI:IT:COST:1959:10
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con testamento segreto del 22 marzo 1947, [OSCURATO:PERSONA] istituì eredi i suoi discendenti, fissando le porzioni di ciascuno ed assegnando loro rispettivamente, con espresso riferimento agli artt. 733 e 734 Cod. civ., distinti gruppi di beni.

In ordine al quarto ed ultimo gruppo, indicato come "comprensorio di [OSCURATO:PERSONA]", il testatore aveva tra l'altro disposto: "In aggiunta alle proprietà suddette assegno a mio figlio Giovanni un appezzamento della cosiddetta "Mena di Cavallo" a sinistra della strada rotabile che conduce ad [OSCURATO:PERSONA] e posto in quel Comune, appezzamento che comprendendo il passo "Mena di Cavallo" arriva fino al mio confine con [OSCURATO:PERSONA].

Detto appezzamento potrà avere l'estensione di circa quaranta o cinquanta tomolate e verrà distaccato dalla tenuta di [OSCURATO:PERSONA] di comune accordo tra i miei figli Roberto e Giovanni, curando il distacco in maniera che questo non si avvicini troppo alla via rotabile che conduce alla Villa di [OSCURATO:PERSONA], né dia molestia alla predetta via o al resto della vicina proprietà assegnata a Roberto, e, d'altra parte, possa comprendere la possibilità di avere l'acqua del pozzo e di potervi costruire una casina con tutti gli accessori, accessibili alla rotabile, con spazio sufficiente per avere quanto è possibile per il buon andamento di una casa di abitazione e delle sue succursali, però sempre senza dovere in alcun modo dare molestia sia alla casa di abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e sino al viale di accesso, che al resto della tenuta". [OSCURATO:PERSONA] decedeva in Roma il 9 febbraio 1949 e l'appezzamento di terreno "Mena di Cavallo" veniva riportato in catasto, insieme con la restante proprietà di Roberto, in testa agli eredi del fu [OSCURATO:PERSONA].

Con decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 211 del 14 settembre 1951, suppl.

Ord., l'Opera per la valorizzazione della Sila espropriava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altre sue proprietà site nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], l'appezzamento di terreno "Mena di Cavallo".

Il 1 dicembre 1955 [OSCURATO:PERSONA], fratello del nominato Roberto, conveniva davanti al Tribunale di Cosenza l'Ente espropriante chiedendo che fosse accertato che egli, al 15 novembre 1949, era unico ed esclusivo proprietario dell'appezzamento "Mena di cavallo", e che fosse dichiarata, in via incidentale, limitatamente al suddetto appezzamento di terreno, la illegittimità costituzionale del citato decreto di esproprio n. 863.

A sostegno della sua domanda l'attore adduceva che la disposizione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA] aveva operato una divisione concreta di beni intesa a prevenire lo stato di comunione tra gli eredi, assegnando in special modo a [OSCURATO:PERSONA] l'appezzamento "Mena di Cavallo", determinato nei suoi confini e nella sua estensione.

L'Ente di riforma, quindi, avrebbe proceduto ad espropriare un bene che apparteneva a [OSCURATO:PERSONA] fin dalla apertura della successione, e cioè prima del 15 novembre 1949, senza che nei confronti di lui, effettivo proprietario, si fosse proceduto alla pubblicazione del piano di esproprio, alla emanazione del provvedimento espropriativo ed alla immissione nel possesso dell'appezzamento di terreno.

Inoltre l'Opera di valorizzazione Sila, col cennato decreto, aveva comunque proceduto alla espropriazione integrale dei terreni di [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che, in caso di comunione, impone il rispetto del valore della quota ideale del condomino non espropriato.

In contrario l'Ente valorizzazione Sila sosteneva davanti al Tribunale di Cosenza che [OSCURATO:PERSONA] col suo testamento non avrebbe proceduto ad una divisio inter liberos, bensì avrebbe dettato, ai sensi dell'art. 733 Cod. civ., delle norme per una futura divisione; e poiché questa, al 15 novembre 1949, ancora non sarebbe stata fatta, legittimamente si sarebbe proceduto alla espropriazione nei confronti del condomino [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerarsi decaduto da ogni diritto perché non aveva proposto, nel termine di cui all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, alcun reclamo avverso la pubblicazione del piano di esproprio.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva del 13 novembre 1957, ha riconosciuto che, in forza della divisione testamentaria, proprietario del terreno in questione era, al 15 novembre 1949, ed è tuttora, [OSCURATO:PERSONA].

Ritenendo quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto di esproprio, con ordinanza del 13 novembre 1957, ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ha riservato al definitivo la statuizione sulle spese.

L'ordinanza del Tribunale, dopo aver riassunto i termini del giudizio concluso con la sentenza non definitiva, rileva che, dovendo il decreto di esproprio considerarsi come un atto avente forza di legge, la illegittimità dello stesso decreto, dedotta in quel giudizio, dà luogo ad una questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge di delega 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ed essendo, nelle more del giudizio, entrata in funzione la Corte costituzionale, competente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del decreto di esproprio è la Corte costituzionale.

L'ordinanza è stata debitamente notificata alle parti private nonché al Presidente del Consiglio ed è stata comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio il 14 febbraio 1958, l'Ente per la valorizzazione della Sila il 21 gennaio 1958.

Nelle sue deduzioni davanti alla Corte costituzionale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si richiama al testamento di [OSCURATO:PERSONA] e a quanto in esso disposto in ordine all'appezzamento di terreno "Mena di Cavallo" nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; ricorda poi che il Tribunale di Cosenza, con la sua sentenza del 13 novembre 1957, ha qualificato la disposizione testamentaria come una divisione fatta dal de cujus, impeditiva della comunione ereditaria; osserva infine che la sentenza stessa ha accertato che alla data del 15 novembre 1949 esclusivo proprietario dell'appezzamento di terreno espropriato era [OSCURATO:PERSONA].

Nei suoi confronti, afferma la difesa dell'interessato, l'Opera per la valorizzazione della Sila non avrebbe osservato le formalità che la legge di riforma agraria e fondiaria esige per il procedimento espropriativo.

Il piano di esproprio, il decreto del Capo dello Stato, tutto il procedimento di espropriazione relativo al terreno "Mena di Cavallo" si è svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non era legittimo proprietario del terreno stesso.

Pertanto, il decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione per manifesta violazione dell'art. 5 della legge di delega 12 maggio 1950, n. 230, limitatamente alla proprietà "Mena di Cavallo" di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], individuata nelle particelle 1 e 2 del foglio l e 1, 2, 3 del foglio 2 della partita 52 del catasto terreni del [OSCURATO:PERSONA] in testa agli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Le deduzioni a stampa dell'Ente per la valorizzazione della Sila, presentate dall'Avvocatura generale dello Stato il 21 gennaio 1958 sottolineano che nel sistema vigente la questione di legittimità costituzionale di una legge può sorgere davanti alla Corte costituzionale, soltanto quando il giudice che la solleva ritenga di non potersi pronunciare sulla materia di sua competenza senza che la questione stessa sia stata preventivamente decisa.

L'Ente rileva quindi che il Tribunale di Cosenza, essendosi pronunciato nel merito della controversia relativa alla proprietà del fondo "Mena di Cavallo", non può con la sua ordinanza del 13 novembre 1957 rinviare gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale del decreto che ha espropriato il terreno stesso, dacché, per una controversia già definita, il giudizio di legittimità costituzionale non si può porre come pregiudiziale.

Rilevato poi che la sentenza del Tribunale di Cosenza è gravata di appello e quindi suscettibile di riforma, la difesa dell'Ente osserva che la pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità del decreto di esproprio verrebbe a risultare subordinata all'esito della causa principale.

Nelle memorie presentate il 22 gennaio 1959 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dalla difesa dell'Ente per la valorizzazione della Sila, le parti insistono nelle loro conclusioni sviluppando le argomentazioni precedenti.

L'Avvocatura dello Stato, per l'Ente di riforma, sul problema della ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, prospetta come singolare la fattispecie del giudizio su una legge-provvedimento, nel quale l'avvenuta definizione del rapporto giuridico di merito vincola la decisione della Corte costituzionale ed è da questa vincolata.

La difesa dell'Ente aggiunge che da un lato la Corte è chiamata ad operare come camera di registrazione della sentenza del giudice civile; dall'altro, se la Corte costituzionale annulla l'atto legislativo "de quo", è da chiedersi quale sia la sorte del giudizio di appello cui è ancora soggetta la sentenza del giudice ordinario: ammettere che la Corte costituzionale possa pronunciarsi assumendo come decisa una questione di merito ancora suscettibile di gravame, significherebbe dar luogo a una confisca degli ulteriori gradi di giurisdizione in ordine allo stesso rapporto giuridico di merito.

L'Avvocatura dello Stato rileva infine che la Corte non può sospendere il suo giudizio in attesa della pronuncia definitiva sul merito, ed invertire così quella che è l'ipotesi normale di sospensione del giudizio di merito in funzione del giudizio di legittimità costituzionale.

Passando al merito, la difesa dell'Ente per la valorizzazione della Sila ripete in sostanza le argomentazioni che hanno formato oggetto del giudizio davanti al Tribunale di Cosenza e sostiene che il decreto di scorporo non è viziato, richiamandosi anche all'analogia tratta dall'art. 16 della legge generale sulle espropriazioni per utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359, ai sensi del quale il procedimento espropriativo, per quanto riguarda il soggetto cui va intestato, si può attenere alle risultanze catastali.

La difesa dell'Ente conclude per la improponibilità o la inammissibilità, quanto meno allo stato degli atti, della questione di legittimità costituzionale e, in subordine, per la infondatezza della questione stessa. : La Corte ritiene infondati i motivi addotti dall'Avvocatura generale dello Stato per sostenere la improponibilità o la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 13 novembre 1957.

Nel sistema che regola il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, spetta al giudice di merito proporre la questione con ordinanza che, a norma del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve accertare che la questione sia rilevante, cioè che il giudizio di merito non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, e che la questione non sia manifestamente infondata.

La Corte costituzionale investita della questione deve risolverla, salvo il caso che l'ordinanza non abbia i requisiti prescritti dal suindicato art. 23.

La pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, che è indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non può venire sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato.

Gli inconvenienti nel caso concreto prospettati dall'Avvocatura generale dello Stato si manifestano quando la questione di legittimità costituzionale concerne non norme di carattere generale ed astratto, ma un provvedimento concreto, come il decreto di scorporo, dotato, in virtù della delega legislativa, di forza di legge.

Ma le argomentazioni tratte da tali supposti inconvenienti per sostenere l'improponibilità o l'inammissibilità della questione non possono modificare il sistema di diritto positivo.

Nella fattispecie, il Tribunale di Cosenza, non potendo decidere la questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo, l'ha proposta alla Corte costituzionale con l'ordinanza del 13 novembre 1957, che pienamente risponde ai requisiti prescritti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

E la Corte non può non decidere la questione così come è stata proposta con l'ordinanza.

Il giudizio di legittimità costituzionale del decreto di esproprio del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1951, n. 863, procede dall'interpretazione che il Tribunale di Cosenza nella sentenza 13 novembre 1957 e nell'ordinanza di pari data, con la quale ha proposto la questione di legittimità costituzionale, ha dato del testamento di [OSCURATO:PERSONA]; interpretazione secondo la quale l'appezzamento di terreno denominato "Mena di Cavallo" ed espropriato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] apparteneva in proprietà esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] al momento stesso dell'apertura della successione - 9 febbraio 1949 -, cioè prima della data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

La circostanza che al momento della formulazione del piano di esproprio e dell'emissione del decreto (12 agosto 1951) il suddetto appezzamento di terreno era intestato non a [OSCURATO:PERSONA], ma agli eredi del fu [OSCURATO:PERSONA], non importava che l'Ente espropriante potesse procedere nei riguardi di chi non era l'effettivo proprietario.

È infondato l'assunto della difesa dell'Ente, che le risultanze catastali siano senz'altro vincolanti nel procedimento espropriativo in genere e nell'esproprio per riforma agraria in particolare, giacché nel nostro ordinamento i dati del catasto non sono decisivi per la determinazione del diritto di proprietà dei beni.

Non giova fare riferimento al sistema della legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, secondo il quale (art. 16) la procedura di espropriazione si svolge nei riguardi "dei proprietari iscritti nei registri catastali ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria".

Questo sistema ha il suo fondamento in ciò che l'espropriazione in base alla legge generale del 1865 è fatta per una ragione obiettiva, giacché si riferisce al bene in quanto serve allo scopo di pubblica utilità.

Nel sistema invece della legge di riforma agraria, quale la legge per la Sila, l'esproprio viene disposto in considerazione dell'insieme delle proprietà terriere appartenenti ad un determinato proprietario, nei cui confronti si procede ad un esproprio correlativo al complesso dei suoi beni.

È perciò che il procedimento di esproprio deve essere svolto nei confronti di chi è proprietario.

Ora ciò non è avvenuto nel decreto di scorporo in esame, per il che questo deve ritenersi viziato di illegittimità costituzionale.

Né giova addurre, come fa la difesa dell'Ente espropriante, che [OSCURATO:PERSONA] non presentò alcun reclamo contro il piano di espropriazione nel termine di cui all'art. 4 della legge Sila, e che perciò è decaduto da ogni eventuale diritto in riguardo.

È da osservare in proposito che il reclamo previsto dall'art. 4 riguarda soltanto "la rettifica di eventuali errori materiali", e che tra questi errori non possono essere comprese le questioni attinenti all'accertamento dell'effettivo proprietario del bene investito dall'esproprio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con testamento segreto del 22 marzo 1947, [OSCURATO:PERSONA] istituì eredi i suoi discendenti, fissando le porzioni di ciascuno ed assegnando loro rispettivamente, con espresso riferimento agli artt. 733 e 734 Cod. civ., distinti gruppi di beni. In ordine al quarto ed ultimo gruppo, indicato come "comprensorio di [OSCURATO:PERSONA]", il testatore aveva tra l'altro disposto: "In aggiunta alle proprietà suddette assegno a mio figlio Giovanni un appezzamento della cosiddetta "Mena di Cavallo" a sinistra della strada rotabile che conduce ad [OSCURATO:PERSONA] e posto in quel Comune, appezzamento che comprendendo il passo "Mena di Cavallo" arriva fino al mio confine con [OSCURATO:PERSONA]. Detto appezzamento potrà avere l'estensione di circa quaranta o cinquanta tomolate e verrà distaccato dalla tenuta di [OSCURATO:PERSONA] di comune accordo tra i miei figli Roberto e Giovanni, curando il distacco in maniera che questo non si avvicini troppo alla via rotabile che conduce alla Villa di [OSCURATO:PERSONA], né dia molestia alla predetta via o al resto della vicina proprietà assegnata a Roberto, e, d'altra parte, possa comprendere la possibilità di avere l'acqua del pozzo e di potervi costruire una casina con tutti gli accessori, accessibili alla rotabile, con spazio sufficiente per avere quanto è possibile per il buon andamento di una casa di abitazione e delle sue succursali, però sempre senza dovere in alcun modo dare molestia sia alla casa di abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e sino al viale di accesso, che al resto della tenuta". [OSCURATO:PERSONA] decedeva in Roma il 9 febbraio 1949 e l'appezzamento di terreno "Mena di Cavallo" veniva riportato in catasto, insieme con la restante proprietà di Roberto, in testa agli eredi del fu [OSCURATO:PERSONA]. Con decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 211 del 14 settembre 1951, suppl. Ord., l'Opera per la valorizzazione della Sila espropriava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altre sue proprietà site nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], l'appezzamento di terreno "Mena di Cavallo". Il 1 dicembre 1955 [OSCURATO:PERSONA], fratello del nominato Roberto, conveniva davanti al Tribunale di Cosenza l'Ente espropriante chiedendo che fosse accertato che egli, al 15 novembre 1949, era unico ed esclusivo proprietario dell'appezzamento "Mena di cavallo", e che fosse dichiarata, in via incidentale, limitatamente al suddetto appezzamento di terreno, la illegittimità costituzionale del citato decreto di esproprio n. 863. A sostegno della sua domanda l'attore adduceva che la disposizione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA] aveva operato una divisione concreta di beni intesa a prevenire lo stato di comunione tra gli eredi, assegnando in special modo a [OSCURATO:PERSONA] l'appezzamento "Mena di Cavallo", determinato nei suoi confini e nella sua estensione. L'Ente di riforma, quindi, avrebbe proceduto ad espropriare un bene che apparteneva a [OSCURATO:PERSONA] fin dalla apertura della successione, e cioè prima del 15 novembre 1949, senza che nei confronti di lui, effettivo proprietario, si fosse proceduto alla pubblicazione del piano di esproprio, alla emanazione del provvedimento espropriativo ed alla immissione nel possesso dell'appezzamento di terreno. Inoltre l'Opera di valorizzazione Sila, col cennato decreto, aveva comunque proceduto alla espropriazione integrale dei terreni di [OSCURATO:PERSONA] in contrasto con l'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, che, in caso di comunione, impone il rispetto del valore della quota ideale del condomino non espropriato. In contrario l'Ente valorizzazione Sila sosteneva davanti al Tribunale di Cosenza che [OSCURATO:PERSONA] col suo testamento non avrebbe proceduto ad una divisio inter liberos, bensì avrebbe dettato, ai sensi dell'art. 733 Cod. civ., delle norme per una futura divisione; e poiché questa, al 15 novembre 1949, ancora non sarebbe stata fatta, legittimamente si sarebbe proceduto alla espropriazione nei confronti del condomino [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerarsi decaduto da ogni diritto perché non aveva proposto, nel termine di cui all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, alcun reclamo avverso la pubblicazione del piano di esproprio. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza non definitiva del 13 novembre 1957, ha riconosciuto che, in forza della divisione testamentaria, proprietario del terreno in questione era, al 15 novembre 1949, ed è tuttora, [OSCURATO:PERSONA]. Ritenendo quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto di esproprio, con ordinanza del 13 novembre 1957, ha disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ha riservato al definitivo la statuizione sulle spese. L'ordinanza del Tribunale, dopo aver riassunto i termini del giudizio concluso con la sentenza non definitiva, rileva che, dovendo il decreto di esproprio considerarsi come un atto avente forza di legge, la illegittimità dello stesso decreto, dedotta in quel giudizio, dà luogo ad una questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge di delega 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), ed agli artt. 76 e 77 della Costituzione; ed essendo, nelle more del giudizio, entrata in funzione la Corte costituzionale, competente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del decreto di esproprio è la Corte costituzionale. L'ordinanza è stata debitamente notificata alle parti private nonché al Presidente del Consiglio ed è stata comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio il 14 febbraio 1958, l'Ente per la valorizzazione della Sila il 21 gennaio 1958. Nelle sue deduzioni davanti alla Corte costituzionale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si richiama al testamento di [OSCURATO:PERSONA] e a quanto in esso disposto in ordine all'appezzamento di terreno "Mena di Cavallo" nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]; ricorda poi che il Tribunale di Cosenza, con la sua sentenza del 13 novembre 1957, ha qualificato la disposizione testamentaria come una divisione fatta dal de cujus, impeditiva della comunione ereditaria; osserva infine che la sentenza stessa ha accertato che alla data del 15 novembre 1949 esclusivo proprietario dell'appezzamento di terreno espropriato era [OSCURATO:PERSONA]. Nei suoi confronti, afferma la difesa dell'interessato, l'Opera per la valorizzazione della Sila non avrebbe osservato le formalità che la legge di riforma agraria e fondiaria esige per il procedimento espropriativo. Il piano di esproprio, il decreto del Capo dello Stato, tutto il procedimento di espropriazione relativo al terreno "Mena di Cavallo" si è svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non era legittimo proprietario del terreno stesso. Pertanto, il decreto del Capo dello Stato 12 agosto 1951, n. 863, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione per manifesta violazione dell'art. 5 della legge di delega 12 maggio 1950, n. 230, limitatamente alla proprietà "Mena di Cavallo" di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], individuata nelle particelle 1 e 2 del foglio l e 1, 2, 3 del foglio 2 della partita 52 del catasto terreni del [OSCURATO:PERSONA] in testa agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Le deduzioni a stampa dell'Ente per la valorizzazione della Sila, presentate dall'Avvocatura generale dello Stato il 21 gennaio 1958 sottolineano che nel sistema vigente la questione di legittimità costituzionale di una legge può sorgere davanti alla Corte costituzionale, soltanto quando il giudice che la solleva ritenga di non potersi pronunciare sulla materia di sua competenza senza che la questione stessa sia stata preventivamente decisa. L'Ente rileva quindi che il Tribunale di Cosenza, essendosi pronunciato nel merito della controversia relativa alla proprietà del fondo "Mena di Cavallo", non può con la sua ordinanza del 13 novembre 1957 rinviare gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale del decreto che ha espropriato il terreno stesso, dacché, per una controversia già definita, il giudizio di legittimità costituzionale non si può porre come pregiudiziale. Rilevato poi che la sentenza del Tribunale di Cosenza è gravata di appello e quindi suscettibile di riforma, la difesa dell'Ente osserva che la pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità del decreto di esproprio verrebbe a risultare subordinata all'esito della causa principale. Nelle memorie presentate il 22 gennaio 1959 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dalla difesa dell'Ente per la valorizzazione della Sila, le parti insistono nelle loro conclusioni sviluppando le argomentazioni precedenti. L'Avvocatura dello Stato, per l'Ente di riforma, sul problema della ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, prospetta come singolare la fattispecie del giudizio su una legge-provvedimento, nel quale l'avvenuta definizione del rapporto giuridico di merito vincola la decisione della Corte costituzionale ed è da questa vincolata. La difesa dell'Ente aggiunge che da un lato la Corte è chiamata ad operare come camera di registrazione della sentenza del giudice civile; dall'altro, se la Corte costituzionale annulla l'atto legislativo "de quo", è da chiedersi quale sia la sorte del giudizio di appello cui è ancora soggetta la sentenza del giudice ordinario: ammettere che la Corte costituzionale possa pronunciarsi assumendo come decisa una questione di merito ancora suscettibile di gravame, significherebbe dar luogo a una confisca degli ulteriori gradi di giurisdizione in ordine allo stesso rapporto giuridico di merito. L'Avvocatura dello Stato rileva infine che la Corte non può sospendere il suo giudizio in attesa della pronuncia definitiva sul merito, ed invertire così quella che è l'ipotesi normale di sospensione del giudizio di merito in funzione del giudizio di legittimità costituzionale. Passando al merito, la difesa dell'Ente per la valorizzazione della Sila ripete in sostanza le argomentazioni che hanno formato oggetto del giudizio davanti al Tribunale di Cosenza e sostiene che il decreto di scorporo non è viziato, richiamandosi anche all'analogia tratta dall'art. 16 della legge generale sulle espropriazioni per utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359, ai sensi del quale il procedimento espropriativo, per quanto riguarda il soggetto cui va intestato, si può attenere alle risultanze catastali. La difesa dell'Ente conclude per la improponibilità o la inammissibilità, quanto meno allo stato degli atti, della questione di legittimità costituzionale e, in subordine, per la infondatezza della questione stessa. : La Corte ritiene infondati i motivi addotti dall'Avvocatura generale dello Stato per sostenere la improponibilità o la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza del Tribunale di Cosenza del 13 novembre 1957. Nel sistema che regola il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, spetta al giudice di merito proporre la questione con ordinanza che, a norma del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve accertare che la questione sia rilevante, cioè che il giudizio di merito non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, e che la questione non sia manifestamente infondata. La Corte costituzionale investita della questione deve risolverla, salvo il caso che l'ordinanza non abbia i requisiti prescritti dal suindicato art. 23. La pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, che è indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non può venire sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato. Gli inconvenienti nel caso concreto prospettati dall'Avvocatura generale dello Stato si manifestano quando la questione di legittimità costituzionale concerne non norme di carattere generale ed astratto, ma un provvedimento concreto, come il decreto di scorporo, dotato, in virtù della delega legislativa, di forza di legge. Ma le argomentazioni tratte da tali supposti inconvenienti per sostenere l'improponibilità o l'inammissibilità della questione non possono modificare il sistema di diritto positivo. Nella fattispecie, il Tribunale di Cosenza, non potendo decidere la questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo, l'ha proposta alla Corte costituzionale con l'ordinanza del 13 novembre 1957, che pienamente risponde ai requisiti prescritti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. E la Corte non può non decidere la questione così come è stata proposta con l'ordinanza. Il giudizio di legittimità costituzionale del decreto di esproprio del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1951, n. 863, procede dall'interpretazione che il Tribunale di Cosenza nella sentenza 13 novembre 1957 e nell'ordinanza di pari data, con la quale ha proposto la questione di legittimità costituzionale, ha dato del testamento di [OSCURATO:PERSONA]; interpretazione secondo la quale l'appezzamento di terreno denominato "Mena di Cavallo" ed espropriato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] apparteneva in proprietà esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] al momento stesso dell'apertura della successione - 9 febbraio 1949 -, cioè prima della data del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230. La circostanza che al momento della formulazione del piano di esproprio e dell'emissione del decreto (12 agosto 1951) il suddetto appezzamento di terreno era intestato non a [OSCURATO:PERSONA], ma agli eredi del fu [OSCURATO:PERSONA], non importava che l'Ente espropriante potesse procedere nei riguardi di chi non era l'effettivo proprietario. È infondato l'assunto della difesa dell'Ente, che le risultanze catastali siano senz'altro vincolanti nel procedimento espropriativo in genere e nell'esproprio per riforma agraria in particolare, giacché nel nostro ordinamento i dati del catasto non sono decisivi per la determinazione del diritto di proprietà dei beni. Non giova fare riferimento al sistema della legge generale 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, secondo il quale (art. 16) la procedura di espropriazione si svolge nei riguardi "dei proprietari iscritti nei registri catastali ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria". Questo sistema ha il suo fondamento in ciò che l'espropriazione in base alla legge generale del 1865 è fatta per una ragione obiettiva, giacché si riferisce al bene in quanto serve allo scopo di pubblica utilità. Nel sistema invece della legge di riforma agraria, quale la legge per la Sila, l'esproprio viene disposto in considerazione dell'insieme delle proprietà terriere appartenenti ad un determinato proprietario, nei cui confronti si procede ad un esproprio correlativo al complesso dei suoi beni. È perciò che il procedimento di esproprio deve essere svolto nei confronti di chi è proprietario. Ora ciò non è avvenuto nel decreto di scorporo in esame, per il che questo deve ritenersi viziato di illegittimità costituzionale. Né giova addurre, come fa la difesa dell'Ente espropriante, che [OSCURATO:PERSONA] non presentò alcun reclamo contro il piano di espropriazione nel termine di cui all'art. 4 della legge Sila, e che perciò è decaduto da ogni eventuale diritto in riguardo. È da osservare in proposito che il reclamo previsto dall'art. 4 riguarda soltanto "la rettifica di eventuali errori materiali", e che tra questi errori non possono essere comprese le questioni attinenti all'accertamento dell'effettivo proprietario del bene investito dall'esproprio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato; dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951, in relazione all'art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959. 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