Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2018
ECLI:EU:C:2019:939
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0346_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑346/18 P) (
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)
«Impugnazione – Progetti finanziati dall’Unione europea nel settore della ricerca – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM e SFERA – Audit che rilevano irregolarità nell’attuazione di alcuni progetti – Decisioni della Commissione europea che sospendono il pagamento degli importi da corrispondere nell’ambito di altri progetti – Ricorso per risarcimento danni e di annullamento»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irregolarità procedurali – Necessità di una violazione degli interessi del ricorrente
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 32)
2.
Procedimento giurisdizionale – Oggetto della lite – Modifica in corso di causa – Divieto
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84, § 1)
(v. punti 43, 114)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punto 70)
4.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 82, 83)
5.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punto 88)
6.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale definita esclusivamente dall’articolo 272 TFUE e dalla clausola compromissoria – Competenza a conoscere di un’azione dichiarativa – Portata – Divieto di statuire ultra petita
(Art. 272 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84, § 1)
(v. punti 99, 100, 106, 107, 116)
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (
T‑45/13 RENV e T‑587/15
, non pubblicata,
ECLI:EU:T:2018:124
), è annullata nei limiti in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato, al punto 160 della stessa, che non doveva essere constatato, ai sensi dell’articolo 340, primo comma, TFUE, un danno contrattuale per la ricorrente a causa della violazione del punto II.22, paragrafo 1, delle condizioni generali che formano parte integrante delle convenzioni concluse tra la [OSCURATO:PERSONA] SL e la Commissione europea, nell’ambito del settimo programma quadro, adottato dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013)
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
Si constata che la Commissione europea ha violato la convenzione di sovvenzione relativa al progetto FutureNEM per quanto riguarda la riservatezza dell’audit 11-INFS-025.
4)
[OSCURATO:PERSONA] SL è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea relative sia ai procedimenti di primo grado sia a quelli di impugnazione.
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GU C 268 del 30.7.2018
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