Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01680/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 18 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, ex art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e di detenzione domiciliare cd.

"generica", ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen., presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto dall'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 21 settembre 2018, in riferimento alla pena di anni due, mesi uno e giorni quattro di reclusione, come rideterminata con decreto 4 febbraio 2021, per il reato di concorso in importazione continuata di sostanza stupefacente commesso nel 2010.

Il Tribunale riteneva non sussistessero le condizioni per la concessione di nessuna delle invocate misure, in considerazione del fatto che, dopo aver beneficiato di un precedente periodo di affidamento in prova conclusosi positivamente il 31 marzo 2016 in relazione ad altra condanna sempre in materia di traffico di sostanze stupefacenti, in data 17 febbraio 2020 era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare per un nuovo delitto di concorso in importazione di sostanze stupefacenti continuato.

La gravità di tali circostanze, ad avviso del Tribunale, evidenziavano che Ballasheni, nonostante avesse avuto la possibilità di fruire di misura alternativa alla detenzione, non aveva affatto abbandonato le logiche devianti, ma, al contrario, aveva mantenuto le frequentazioni criminali che lo avevano visto protagonista di altri delitti della stessa specie, con la conseguenza che non era possibile formulare una prognosi positiva in merito alla possibilità che una delle misure alternative richieste — anche la più restrittiva - potesse contenere il rischio di ricaduta nel reato, anche in considerazione dell'atteggiamento minimizzante manifestato dal Ballasheni circa il proprio coinvolgimento nei nuovi fatti.

2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) la violazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen.

La difesa si duole del fatto che, nonostante i reati relativi alla pena in esecuzione risalgano al 2010, il Tribunale si sia soffermato su quelli oggetto della recente ordinanza di custodia cautelare, valorizzando in chiave negativa la gravità dei fatti risalenti al 2018 e le risultanze delle indagini, per evidenziare i collegamenti di Ballasheni con la criminalità mantenuti sino ad epoca recente.

Tale valutazione troverebbe smentita nel rapporto dei Carabinieri di Brescia che in data 10 febbraio 2021 hanno riferito l'assenza di collegamenti del Ballasheni con la criminalità organizzata.

Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto il fatto che nel dicembre 2020 la misura custodiale era stata sostituita con quella degli arresti donniciliari, le cui prescrizioni il Ballasheni aveva sempre rispettato sino al giorno della decisione del giudice di sorveglianza.

La difesa evidenzia che dopo i fatti del 2018 il Ballasheni aveva improntato la propria vita ai canoni della legalità, collaborando nell'attività del panificio della moglie e nella gestione della famiglia, allontanandosi dalle frequentazioni devianti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito esposto.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, quando la richiesta di misura alternativa viene presentata prima dell'inizio dell'esecuzione della pena da soggetto che si trova in libertà è indispensabile valutare la condotta tenuta dallo stesso dopo la commissione del reato ed i suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della verifica dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno in merito all'astensione dal compimento in futuro di nuove azioni criminose (tra le altre, in tema di affidamento in prova, Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolao, Rv. 278174).

Nel caso in esame il Collegio ritiene che la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza per rigettare entrambe le istanze sia congrua e corretta in punto di diritto ed i motivi svolti dal ricorso siano meramente confutativi, proponendo una rivalutazione di merito, preclusa nella sede di legittimità.

Ai fini della presente decisione, inoltre, non si ritiene significativa la circostanza sopravvenuta per cui, successivamente alla presentazione del ricorso, il Magistrato di sorveglianza di Brescia, in data 29 settembre 2021, ha concesso in via provvisoria la detenzione domiciliare, trattandosi di differente approdo decisionale adottato in un diverso contesto.

Il giudice di sorveglianza, preso atto della condotta mantenuta da Ballasheni successivamente al reato la cui pena è in esecuzione, è giunto alla conclusione della inadeguatezza delle misure richieste a fronteggiare il pericolo di ricaduta in condotte devianti.

Ha osservato che Ballasheni, dopo aver positivamente beneficiato di un periodo di affidamento in prova al servizio sociale, è stato raggiunto nel febbraio 2020 da ordinanza di misura cautelare, essendo imputato con posizione giuridica di appellante (condannato in primo grado alla pena di anni dieci di reclusione e 50.000 euro di multa) per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, accertati nel 2018.

Con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Brescia in data 3 dicembre 2020 è stato ammesso agli arresti domiciliari "stretti" presso la propria abitazione con divieto di comunicare con persone estranee con quelli che con lui coabitano o lo assistono.

La gravità dei fatti sopravvenuti, unitamente all'atteggiamento minimizzante assunto da Ballasheni rispetto alle proprie responsabilità, sono stati considerati dal giudice di merito elementi ostativi ad una prognosi positiva circa il perseguimento delle finalità delle misure alternative richieste.Con specifico riferimento alla misura dell'affidamento in prova, inoltre, il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un altro procedimento penale è incompatibile con la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, tanto che il sopraggiungere nei confronti del soggetto sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere il corso di quest'ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile (tra le altre, Sez. 1, n. 17819 del 11/03/2021, Seraglia, Rv. 281281; Sez. 6, n. 15925 del 28/03/2013, Polverino, Rv. 254732; Sez. 1, n. 6360 del 29/11/1996, dep. 1997, Drago, Rv. 206982).

Ciò in quanto il soggetto, sottoposto agli obblighi conseguenti alla cautela, non avrebbe la possibilità di dare in concreto prova della sua partecipazione alle finalità risocializzanti proprie dell'affidamento (Sez. 1, n. 6360 del 29/11/1996, dep. 1997, Drago, Rv. 206982).

2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali, ex art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e di detenzione domiciliare cd. "generica", ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen., presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto dall'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 21 settembre 2018, in riferimento alla pena di anni due, mesi uno e giorni quattro di reclusione, come rideterminata con decreto 4 febbraio 2021, per il reato di concorso in importazione continuata di sostanza stupefacente commesso nel 2010. Il Tribunale riteneva non sussistessero le condizioni per la concessione di nessuna delle invocate misure, in considerazione del fatto che, dopo aver beneficiato di un precedente periodo di affidamento in prova conclusosi positivamente il 31 marzo 2016 in relazione ad altra condanna sempre in materia di traffico di sostanze stupefacenti, in data 17 febbraio 2020 era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare per un nuovo delitto di concorso in importazione di sostanze stupefacenti continuato. La gravità di tali circostanze, ad avviso del Tribunale, evidenziavano che Ballasheni, nonostante avesse avuto la possibilità di fruire di misura alternativa alla detenzione, non aveva affatto abbandonato le logiche devianti, ma, al contrario, aveva mantenuto le frequentazioni criminali che lo avevano visto protagonista di altri delitti della stessa specie, con la conseguenza che non era possibile formulare una prognosi positiva in merito alla possibilità che una delle misure alternative richieste — anche la più restrittiva - potesse contenere il rischio di ricaduta nel reato, anche in considerazione dell'atteggiamento minimizzante manifestato dal Ballasheni circa il proprio coinvolgimento nei nuovi fatti. 2. Avverso il predetto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) la violazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen. La difesa si duole del fatto che, nonostante i reati relativi alla pena in esecuzione risalgano al 2010, il Tribunale si sia soffermato su quelli oggetto della recente ordinanza di custodia cautelare, valorizzando in chiave negativa la gravità dei fatti risalenti al 2018 e le risultanze delle indagini, per evidenziare i collegamenti di Ballasheni con la criminalità mantenuti sino ad epoca recente. Tale valutazione troverebbe smentita nel rapporto dei Carabinieri di Brescia che in data 10 febbraio 2021 hanno riferito l'assenza di collegamenti del Ballasheni con la criminalità organizzata. Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto il fatto che nel dicembre 2020 la misura custodiale era stata sostituita con quella degli arresti donniciliari, le cui prescrizioni il Ballasheni aveva sempre rispettato sino al giorno della decisione del giudice di sorveglianza. La difesa evidenzia che dopo i fatti del 2018 il Ballasheni aveva improntato la propria vita ai canoni della legalità, collaborando nell'attività del panificio della moglie e nella gestione della famiglia, allontanandosi dalle frequentazioni devianti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per quanto di seguito esposto. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, quando la richiesta di misura alternativa viene presentata prima dell'inizio dell'esecuzione della pena da soggetto che si trova in libertà è indispensabile valutare la condotta tenuta dallo stesso dopo la commissione del reato ed i suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della verifica dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale, al fine di stabilire la prognosi favorevole o meno in merito all'astensione dal compimento in futuro di nuove azioni criminose (tra le altre, in tema di affidamento in prova, Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolao, Rv. 278174). Nel caso in esame il Collegio ritiene che la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza per rigettare entrambe le istanze sia congrua e corretta in punto di diritto ed i motivi svolti dal ricorso siano meramente confutativi, proponendo una rivalutazione di merito, preclusa nella sede di legittimità. Ai fini della presente decisione, inoltre, non si ritiene significativa la circostanza sopravvenuta per cui, successivamente alla presentazione del ricorso, il Magistrato di sorveglianza di Brescia, in data 29 settembre 2021, ha concesso in via provvisoria la detenzione domiciliare, trattandosi di differente approdo decisionale adottato in un diverso contesto. Il giudice di sorveglianza, preso atto della condotta mantenuta da Ballasheni successivamente al reato la cui pena è in esecuzione, è giunto alla conclusione della inadeguatezza delle misure richieste a fronteggiare il pericolo di ricaduta in condotte devianti. Ha osservato che Ballasheni, dopo aver positivamente beneficiato di un periodo di affidamento in prova al servizio sociale, è stato raggiunto nel febbraio 2020 da ordinanza di misura cautelare, essendo imputato con posizione giuridica di appellante (condannato in primo grado alla pena di anni dieci di reclusione e 50.000 euro di multa) per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309, accertati nel 2018. Con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Brescia in data 3 dicembre 2020 è stato ammesso agli arresti domiciliari "stretti" presso la propria abitazione con divieto di comunicare con persone estranee con quelli che con lui coabitano o lo assistono. La gravità dei fatti sopravvenuti, unitamente all'atteggiamento minimizzante assunto da Ballasheni rispetto alle proprie responsabilità, sono stati considerati dal giudice di merito elementi ostativi ad una prognosi positiva circa il perseguimento delle finalità delle misure alternative richieste.Con specifico riferimento alla misura dell'affidamento in prova, inoltre, il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un altro procedimento penale è incompatibile con la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, tanto che il sopraggiungere nei confronti del soggetto sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali ha come effetto quello di sospendere il corso di quest'ultima fino alla cessazione della misura cautelare con essa incompatibile (tra le altre, Sez. 1, n. 17819 del 11/03/2021, Seraglia, Rv. 281281; Sez. 6, n. 15925 del 28/03/2013, Polverino, Rv. 254732; Sez. 1, n. 6360 del 29/11/1996, dep. 1997, Drago, Rv. 206982). Ciò in quanto il soggetto, sottoposto agli obblighi conseguenti alla cautela, non avrebbe la possibilità di dare in concreto prova della sua partecipazione alle finalità risocializzanti proprie dell'affidamento (Sez. 1, n. 6360 del 29/11/1996, dep. 1997, Drago, Rv. 206982). 2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
Decreto Cassazione n. 01680/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris