Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35777/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, con riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen. equivalente alla recidiva.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta e al diniego delle attenuanti in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ribadito l'irrilevanza e l'infondatezza degli elementi già evocati dall'imputato con l'atto di appello e ha sottolineato come la gravità del fatto e la sua negativa personalità, avuto riguardo alle numerose e recenti condanne per reati contro il patrimonio, rendessero congruo il bilanciamento operato dal primo giudice, ribadito altresì che, quando la pena - come nel caso di specie - si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, con riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen. equivalente alla recidiva. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena inflitta e al diniego delle attenuanti in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ribadito l'irrilevanza e l'infondatezza degli elementi già evocati dall'imputato con l'atto di appello e ha sottolineato come la gravità del fatto e la sua negativa personalità, avuto riguardo alle numerose e recenti condanne per reati contro il patrimonio, rendessero congruo il bilanciamento operato dal primo giudice, ribadito altresì che, quando la pena - come nel caso di specie - si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35777/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris