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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04962/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6411/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA], già Azienda U.S.L. 3 di Pistoia, in persona del suo Direttore p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio Grez, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., TRE-CI di [OSCURATO:PERSONA] C., S.a.s., e [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza n. 1418/2016, depositata il 30 agosto 2016, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

TRIBUTI REGIONALIRilevato che:

1. –con sentenza n. 1418/2016, depositata il 30 agosto 2016 , la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello delle parti, odierne intimate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, diversamente, aveva disatteso l’impugnazione di dinieghi di rimborso delle somme c orrisposte dalle contribuenti, negli anni dal 2009 al2012, ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008 (recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento n. 882/2004); 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto chenon poteva considerarsi legittima l’interpretazione estensiva della normativa unionale europea operata dalla Commissione tributaria provinciale in quanto, - così come reso esplicito dal dato normativo (direttiva n. 662/1989, art. 2), - la tariffa in contestazione poteva trovare applicazione (solo) con riferimento alle attività svolte dagli «stabilimenti destinati alla produzione»;

2. -l’Azienda U.S.L. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; -[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., TRE-CI di [OSCURATO:PERSONA] C., S.a.s., e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. –col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione di legge con riferimento all’art. 111, c. 6, Cost., al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, all’art.132 cod. proc. civ., ed all’art. 118 d.a. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva definito il giudizio sulla base di una motivazione contradditoria e apparente, in buona sostanza risoltasi nel mero recepimento delle tesi esposte da controparti e senz’alcuna considerazione degli argomenti interpretativi addotti da essa esponente; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 23 Cost., al d.lgs. n. 194 del 2008, alla l. n. 34 del 2008, art. 26, al regolamento U.E. n. 882/2004, art. 27, alla direttiva 89/662/CEE, art. 2, c. 1, n. 3, al regolamento U.E. n. 178/2002, art. 3, c. 2, n. 7; -assume, in sintesi, la ricorrente che, - come reso esplicito dalle fonti normative unionali enazionali, - le relative disposizioni dovevano ritenersivolte a disciplinare i controlli ufficiali sanitari in funzione della tutela della sicurezza alimentare considerata, a sua volta, in tutte le fasi della filiera agroalimentare e, dunque, della produzione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti agroalimentari; - la stessa disposizione evocata dai contribuenti (la direttiva n. 89/662/CE, art. 2, comma 1, n. 3), e dal giudice del gravame, - nel definire la nozione di «stabilimento», - alludeva allo stoccaggio dei prodotti che, pertanto, costituiva anch’esso fase della filiera agroalimentare; -diversamente, allora, da quanto ritenuto dal giudice del gravame, le disposizioni sui controlli ufficiali sanitari, di cui al regolamento n. 882 del 2004, non potevano che trovare applicazione nei confronti degli esercenti attività di commercializzazione all’ingrosso di prodotti agroalimentari;

2. –il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto, seppur sintetim, la gravata sentenza ha reso inequivoca la propria ratio decidendi e, dunque, il criterio interpretativo che è stato posto a fondamento del decisum in relazione alla patrocina ta lettura della disciplina eurounitaria;- del resto, come ripetutamente rilevato dalla Corte, deve considerarsi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; e sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quellaperplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass.Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599);

3. – è, per converso, fondato, e va accolto, il secondo motivo di ricorso; 3.1 -la Corte, di vero, ha già avuto modo di esaminare le questioni poste dal motivo di ricorso in esame , con riferimento tanto alla giurisdizione del giudice tributario (v., quanto alla relativa qualificazione, Cass. Sez.

U., 13 giugno 2014, n. 13431) quanto alla disciplina sostanziale del prelievo tributario (v., ex plurimis , Cass., 7 giugno 2022, n. 18184; Cass., 24 febbraio 2021, n. 4960; Cass., 14 maggio 2019, n. 12759; Cass., 15 marzo 2019, n. 7452); -ed è stato, così, posto il seguente principio di diritto: « La tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo peraltro sempre consentito al soggetto passivo contestare l'importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore (così Cass., 14 maggio 2019, n. 12759, cit.); 3.2 – le conclusioni cui la Corte è pervenuta hanno, quindi, evidenziato che: -la disciplina comunitaria dei controlli di mangimi e di alimenti ha ad oggetto «l'intera filiera agroalimentare, anche oltre la fase d'origine e provenienza dei prodotti», così come reso esplicito dalle stesse disposizioni di cui al regolamento n. 882, cit.; -la nozione di «stabilimenti produttivi» involge non i soli produttori ma anche tuttigli altri «operatori del settore», ivi inclusi distributori e commercianti; -la disciplina nazionale dei controlli sanitari, - incentrata su di una differenziazione tabellare per tipologia di stabilimento, per fascia produttiva annua e per quantità di prodotto in tonnellate, - deve ritenersi conforme a quella unionale in quanto «il Regolamento in questione prevede che la tariffa possa "essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo", come avvenuto nella fattispecie, e, dall'altro, che il tariffario nazionale tiene conto o della specificità imprenditoriale dell'operatore agroalimentare interessato, attribuendo rilevanza ai parametri sia della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato (carne, latte e derivati, uova, acque minerali, ortofrutta ecc...) sia della dimensione quantitativa dell'attività svolta all'ingrosso ("fasce produttive" in tonnellate annue).»; - così operando, « Il legislatore nazionale ha, dunque, attuato il principio di tendenziale adeguamento del carico tariffario -pur sempre nell'ambito di una legittima imposizione forfettizzata - alle concrete caratteristiche del singolo operatore destinatario dell'attività di vigilanza sanitaria»; -la censura di violazione dei criteri di commisurazione del prelievo tributario, -quali in particolare delineati dal regolamento n. 882/2004, art. 27, c. 5, cit., - ne implica la specifica deduzione, nella fattispecie insussistente, «sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della … realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore»;

4. – a dette conclusioni la Corte intende dare continuità, tenuto conto (anche) dei seguenti rilievi( v.

Cass., 7 giugno 2022, n. 18184 , cit.); 4.1 – come reso esplicito (già) dal te stuale contenuto del regolamento n. 882 del 2004 (considerando primo, quartoe sesto ; art. 3, paragrafo 3), icontrolli ufficiali sanitari « sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale.» (art. 3, paragrafo 3, cit.); - il regolamento n. 882/2004, per di più, all’art. 2, paragrafo 1, rinvia, ai fini della sua applicazione, alle definizioni poste dagli articoli 2 e 3 del regolamento n. 178/2002, regolamento questo che, -recando la disciplina diprincipi e requisiti generali della legislazione alimentare, l’istituzionedell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e le procedure nel campo della sicurezza alimentare, - estend e la sua applicazione a «tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.» (art. 1, paragrafo 3) e che (pur) espressamente contempla la disciplina dei controlli, prevedendo (all’art. 17, paragrafo 2) che «[OSCURATO:PERSONA] membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.» (sulla portata generale, e complementare, del regolamento n. 178/2002, v.

CGUE, 9 giugno 2005, procedimenti riuniti C211/03, C299/03 e C316/03 - C318/03, HLH Warenvertriebs GmbH e a.); -il regolamento n. 178/2002, all’art. 3, paragrafo 2, offre, quindi, le pertinenti definizioni, oggetto del cennato rinvio, identificando le nozioni di «impresa alimentare», - « ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti», - di «operatore del settore alimentare », - « la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo» - e di « fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», - « qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi» -; -sempre il regolamento n. 882/2004, - che non fornisce, dunque, un’autonoma nozione di «stabilimento» (anche dietro rinvio al regolamento n. 178 del 2002), – nel rimettere alle disposizioni nazionali la disciplina delle procedure «che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento» (art. 31), espressamente richiama (anche) il regolamento n. 852/2004, -secondo il quale per «stabilimento» deve intendersi «ogni unità di un'impresa del settore alimentare» [art. 2, paragrafo 1,lett. c); v., altresì, l’art. 6, paragrafo 2, alla cui stregua «…. ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento»], - laddove la diversanozione di stabilimento, posta dalla (pur richiamata) direttiva 95/69/CE [art. 1, paragrafo 3, lett. b)] ha riguardo al (più) ristretto àmbito coperto dalla «produzione o …fabbricazione di additivi, premiscele preparate a partire da additivi, alimenti composti o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE considerati al capitolo I.1.a) dell'allegato della presente direttiva»; 4.2 - il regolamento n. 882/2004, art. 27, paragra fi 1, 2 e 3, dispone, ancora, nei seguenti termini: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.3.

Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell’allegato IV, sezione B, e nell’allegato V, sezione B.»; - dette disposizioni, - che vanno lette sulla base (anche) del considerando n. 32 dello stesso regolamento, - rendono, dunque, esplicito che il rinvio (contenuto nell’allegato IV, sezione A, cit.) alla direttiva 89/662/CE, - avente ad oggetto la disciplina dei « controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari», - e, dunque, alla definizione di «stabilimento» ivi contenuta (art. 2, n. 3), non riveste alcuna valenza definitoria, - ai fini dell’identificazione dell’àmbito generale dei controlli ufficiali sanitari disciplinati dal regolamento n. 882/2004, - e risulta funzionale (solo) alla predeterminazione degli àmbiti di detti controlli rispetto ai quali è stato ritenuto opportuno qualificare (in termini di tassa) la natura giuridica del prelievo nonché quantificarne (anche) gli «importi minimi»; 4.3 –il d.lgs. n. 194 del 2008, per quel che qui rileva, dispone, poi, nei seguenti termini: -«3.

Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versatedagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione.

4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.» (art. 10, commi 3 e 4); -«1.

I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea: a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi; b) il metodo di calcolo delle tariffe.

3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.» (art. 13); -posto, quindi, l’imprescindibile collegamento delineato dall’intero testo normativo tra esecuzione dei controlli e versamento degli importi corrispondentemente dovuti, secondo tariffa, le disposizioni in questione vanno lette in termini (esattamente) inversi a quelli prospettatidalle contribuenti: le tariffe di cui all’Allegato A, sezione 6, -che, «al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale» sono state determinate «su base annua», e«differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all’entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)», - usufruiscono, difatti, di modalità semplificate, e di miglior favore, essendosene previsto il versamento, -piuttosto che in via anticipata (art. 10, c. 3), - « entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento»degli eseguiti controlli;

5. – i rilievi sin qui svolti danno, conclusivamente, conto della insussistenza dei presupposti del rinvio pregiudiziale della questione interpretativa comunitaria alla Corte di Giustizia; - come, difatti, ripetutamente rimarcato dalla Corte, il rinvio pregiudiziale, - che non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Cass., 24 marzo 2014, n. 6862; Cass. Sez.

U., 10 settembre 2013, n. 20701; v., altresì, CGUE, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 54), -presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, così che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustiziala questione interpretativa quando, così come nella fattispecie, ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (v., ex plurimis, Cass., 7 giugno 2018, n. 14828;Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez.

U., 24 maggio 2007, n. 12067);

6. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario delle contribuenti;- in ragione del consolidarsi , in corso di causa , del pertinente indirizzo interpretativo di legittimità, le sp ese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6411/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. [OSCURATO:PERSONA], già Azienda U.S.L. 3 di Pistoia, in persona del suo Direttore p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo studio Grez, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., TRE-CI di [OSCURATO:PERSONA] C., S.a.s., e [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza n. 1418/2016, depositata il 30 agosto 2016, della Commissione tributaria regionale della Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. TRIBUTI REGIONALIRilevato che: 1. –con sentenza n. 1418/2016, depositata il 30 agosto 2016 , la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello delle parti, odierne intimate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, diversamente, aveva disatteso l’impugnazione di dinieghi di rimborso delle somme c orrisposte dalle contribuenti, negli anni dal 2009 al2012, ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008 (recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento n. 882/2004); 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto chenon poteva considerarsi legittima l’interpretazione estensiva della normativa unionale europea operata dalla Commissione tributaria provinciale in quanto, - così come reso esplicito dal dato normativo (direttiva n. 662/1989, art. 2), - la tariffa in contestazione poteva trovare applicazione (solo) con riferimento alle attività svolte dagli «stabilimenti destinati alla produzione»; 2. -l’Azienda U.S.L. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria; -[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., TRE-CI di [OSCURATO:PERSONA] C., S.a.s., e [OSCURATO:SOCIETA]non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione di legge con riferimento all’art. 111, c. 6, Cost., al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, all’art.132 cod. proc. civ., ed all’art. 118 d.a. cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva definito il giudizio sulla base di una motivazione contradditoria e apparente, in buona sostanza risoltasi nel mero recepimento delle tesi esposte da controparti e senz’alcuna considerazione degli argomenti interpretativi addotti da essa esponente; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 23 Cost., al d.lgs. n. 194 del 2008, alla l. n. 34 del 2008, art. 26, al regolamento U.E. n. 882/2004, art. 27, alla direttiva 89/662/CEE, art. 2, c. 1, n. 3, al regolamento U.E. n. 178/2002, art. 3, c. 2, n. 7; -assume, in sintesi, la ricorrente che, - come reso esplicito dalle fonti normative unionali enazionali, - le relative disposizioni dovevano ritenersivolte a disciplinare i controlli ufficiali sanitari in funzione della tutela della sicurezza alimentare considerata, a sua volta, in tutte le fasi della filiera agroalimentare e, dunque, della produzione, trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti agroalimentari; - la stessa disposizione evocata dai contribuenti (la direttiva n. 89/662/CE, art. 2, comma 1, n. 3), e dal giudice del gravame, - nel definire la nozione di «stabilimento», - alludeva allo stoccaggio dei prodotti che, pertanto, costituiva anch’esso fase della filiera agroalimentare; -diversamente, allora, da quanto ritenuto dal giudice del gravame, le disposizioni sui controlli ufficiali sanitari, di cui al regolamento n. 882 del 2004, non potevano che trovare applicazione nei confronti degli esercenti attività di commercializzazione all’ingrosso di prodotti agroalimentari; 2. –il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto, seppur sintetim, la gravata sentenza ha reso inequivoca la propria ratio decidendi e, dunque, il criterio interpretativo che è stato posto a fondamento del decisum in relazione alla patrocina ta lettura della disciplina eurounitaria;- del resto, come ripetutamente rilevato dalla Corte, deve considerarsi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; e sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quellaperplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass.Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); 3. – è, per converso, fondato, e va accolto, il secondo motivo di ricorso; 3.1 -la Corte, di vero, ha già avuto modo di esaminare le questioni poste dal motivo di ricorso in esame , con riferimento tanto alla giurisdizione del giudice tributario (v., quanto alla relativa qualificazione, Cass. Sez. U., 13 giugno 2014, n. 13431) quanto alla disciplina sostanziale del prelievo tributario (v., ex plurimis , Cass., 7 giugno 2022, n. 18184; Cass., 24 febbraio 2021, n. 4960; Cass., 14 maggio 2019, n. 12759; Cass., 15 marzo 2019, n. 7452); -ed è stato, così, posto il seguente principio di diritto: « La tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, quantificata in modo forfetario sulla base dei costi complessivi sostenuti dall'Amministrazione per lo svolgimento delle visite di vigilanza sanitaria, con adeguamento del relativo carico alle concrete caratteristiche del singolo operatore agroalimentare, è rispettosa del parametro della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato previsto dall'art. 27, comma 5, del Regolamento CE n. 882 del 2004, essendo peraltro sempre consentito al soggetto passivo contestare l'importo richiestogli, sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore (così Cass., 14 maggio 2019, n. 12759, cit.); 3.2 – le conclusioni cui la Corte è pervenuta hanno, quindi, evidenziato che: -la disciplina comunitaria dei controlli di mangimi e di alimenti ha ad oggetto «l'intera filiera agroalimentare, anche oltre la fase d'origine e provenienza dei prodotti», così come reso esplicito dalle stesse disposizioni di cui al regolamento n. 882, cit.; -la nozione di «stabilimenti produttivi» involge non i soli produttori ma anche tuttigli altri «operatori del settore», ivi inclusi distributori e commercianti; -la disciplina nazionale dei controlli sanitari, - incentrata su di una differenziazione tabellare per tipologia di stabilimento, per fascia produttiva annua e per quantità di prodotto in tonnellate, - deve ritenersi conforme a quella unionale in quanto «il Regolamento in questione prevede che la tariffa possa "essere fissate forfettariamente sulla base dei costi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo", come avvenuto nella fattispecie, e, dall'altro, che il tariffario nazionale tiene conto o della specificità imprenditoriale dell'operatore agroalimentare interessato, attribuendo rilevanza ai parametri sia della tipologia di stabilimento e prodotto commercializzato (carne, latte e derivati, uova, acque minerali, ortofrutta ecc...) sia della dimensione quantitativa dell'attività svolta all'ingrosso ("fasce produttive" in tonnellate annue).»; - così operando, « Il legislatore nazionale ha, dunque, attuato il principio di tendenziale adeguamento del carico tariffario -pur sempre nell'ambito di una legittima imposizione forfettizzata - alle concrete caratteristiche del singolo operatore destinatario dell'attività di vigilanza sanitaria»; -la censura di violazione dei criteri di commisurazione del prelievo tributario, -quali in particolare delineati dal regolamento n. 882/2004, art. 27, c. 5, cit., - ne implica la specifica deduzione, nella fattispecie insussistente, «sotto il profilo del diverso atteggiarsi o del sopravvenuto mutamento, nella concretezza della … realtà imprenditoriale, dei parametri considerati dall'ente impositore»; 4. – a dette conclusioni la Corte intende dare continuità, tenuto conto (anche) dei seguenti rilievi( v. Cass., 7 giugno 2022, n. 18184 , cit.); 4.1 – come reso esplicito (già) dal te stuale contenuto del regolamento n. 882 del 2004 (considerando primo, quartoe sesto ; art. 3, paragrafo 3), icontrolli ufficiali sanitari « sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale.» (art. 3, paragrafo 3, cit.); - il regolamento n. 882/2004, per di più, all’art. 2, paragrafo 1, rinvia, ai fini della sua applicazione, alle definizioni poste dagli articoli 2 e 3 del regolamento n. 178/2002, regolamento questo che, -recando la disciplina diprincipi e requisiti generali della legislazione alimentare, l’istituzionedell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e le procedure nel campo della sicurezza alimentare, - estend e la sua applicazione a «tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.» (art. 1, paragrafo 3) e che (pur) espressamente contempla la disciplina dei controlli, prevedendo (all’art. 17, paragrafo 2) che «[OSCURATO:PERSONA] membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.» (sulla portata generale, e complementare, del regolamento n. 178/2002, v. CGUE, 9 giugno 2005, procedimenti riuniti C211/03, C299/03 e C316/03 - C318/03, HLH Warenvertriebs GmbH e a.); -il regolamento n. 178/2002, all’art. 3, paragrafo 2, offre, quindi, le pertinenti definizioni, oggetto del cennato rinvio, identificando le nozioni di «impresa alimentare», - « ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti», - di «operatore del settore alimentare », - « la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo» - e di « fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», - « qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi» -; -sempre il regolamento n. 882/2004, - che non fornisce, dunque, un’autonoma nozione di «stabilimento» (anche dietro rinvio al regolamento n. 178 del 2002), – nel rimettere alle disposizioni nazionali la disciplina delle procedure «che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione del loro stabilimento» (art. 31), espressamente richiama (anche) il regolamento n. 852/2004, -secondo il quale per «stabilimento» deve intendersi «ogni unità di un'impresa del settore alimentare» [art. 2, paragrafo 1,lett. c); v., altresì, l’art. 6, paragrafo 2, alla cui stregua «…. ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento»], - laddove la diversanozione di stabilimento, posta dalla (pur richiamata) direttiva 95/69/CE [art. 1, paragrafo 3, lett. b)] ha riguardo al (più) ristretto àmbito coperto dalla «produzione o …fabbricazione di additivi, premiscele preparate a partire da additivi, alimenti composti o prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE considerati al capitolo I.1.a) dell'allegato della presente direttiva»; 4.2 - il regolamento n. 882/2004, art. 27, paragra fi 1, 2 e 3, dispone, ancora, nei seguenti termini: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri possono riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali. 2. Tuttavia, per quanto riguarda le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa.3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 6, le tasse riscosse per quanto riguarda le attività specifiche di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, non sono inferiori agli importi minimi specificati nell’allegato IV, sezione B, e nell’allegato V, sezione B.»; - dette disposizioni, - che vanno lette sulla base (anche) del considerando n. 32 dello stesso regolamento, - rendono, dunque, esplicito che il rinvio (contenuto nell’allegato IV, sezione A, cit.) alla direttiva 89/662/CE, - avente ad oggetto la disciplina dei « controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari», - e, dunque, alla definizione di «stabilimento» ivi contenuta (art. 2, n. 3), non riveste alcuna valenza definitoria, - ai fini dell’identificazione dell’àmbito generale dei controlli ufficiali sanitari disciplinati dal regolamento n. 882/2004, - e risulta funzionale (solo) alla predeterminazione degli àmbiti di detti controlli rispetto ai quali è stato ritenuto opportuno qualificare (in termini di tassa) la natura giuridica del prelievo nonché quantificarne (anche) gli «importi minimi»; 4.3 –il d.lgs. n. 194 del 2008, per quel che qui rileva, dispone, poi, nei seguenti termini: -«3. Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versatedagli operatori prima dell'effettuazione della prestazione. 4. Gli importi relativi ai pagamenti di cui alla sezione 6 dell'allegato A sono versati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.» (art. 10, commi 3 e 4); -«1. I proventi riscossi ai sensi del presente decreto sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica alla Commissione europea: a) i dati relativi alla ripartizione ed all'utilizzazione dei contributi; b) il metodo di calcolo delle tariffe. 3. Le autorità competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.» (art. 13); -posto, quindi, l’imprescindibile collegamento delineato dall’intero testo normativo tra esecuzione dei controlli e versamento degli importi corrispondentemente dovuti, secondo tariffa, le disposizioni in questione vanno lette in termini (esattamente) inversi a quelli prospettatidalle contribuenti: le tariffe di cui all’Allegato A, sezione 6, -che, «al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale» sono state determinate «su base annua», e«differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all’entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione)», - usufruiscono, difatti, di modalità semplificate, e di miglior favore, essendosene previsto il versamento, -piuttosto che in via anticipata (art. 10, c. 3), - « entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento»degli eseguiti controlli; 5. – i rilievi sin qui svolti danno, conclusivamente, conto della insussistenza dei presupposti del rinvio pregiudiziale della questione interpretativa comunitaria alla Corte di Giustizia; - come, difatti, ripetutamente rimarcato dalla Corte, il rinvio pregiudiziale, - che non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Cass., 24 marzo 2014, n. 6862; Cass. Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701; v., altresì, CGUE, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA] e a., punto 54), -presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, così che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustiziala questione interpretativa quando, così come nella fattispecie, ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (v., ex plurimis, Cass., 7 giugno 2018, n. 14828;Cass., 16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez. U., 24 maggio 2007, n. 12067); 6. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario delle contribuenti;- in ragione del consolidarsi , in corso di causa , del pertinente indirizzo interpretativo di legittimità, le sp ese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, accoglie il seco
Sentenza Cassazione n. 04962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris