CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 1982
Cassazione n. 00567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/1982 avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t( aner fru .0n44 v•Aa• CesN -14 "1/1. .0 CIAQ- 4(4,- # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre avverso la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Lanciano, in data 19/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Con un unico motivo, deduce violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per avere il Giudice completamente omesso, sia in motivazione che nel dispositivo della sentenza, di pronunciarsi sull'applicazione della confisca del veicolo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria obbligatoria a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 120 del 2010. Non risulta dalla sentenza impugnata che sia stata verificata la titolarità del mezzo in capo all'agente o altrimenti accertata l'eventuale appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. 3. In data 20/09/22 è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La circostanza riguardante l'accertamento della proprietà del veicolo - la quale, qualora facente capo al conducente, comporta la confisca del mezzo, mentre, se riferita ad un terzo, implica il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada- involve una questione di fatto. Il ricorrente, invero, invoca un accertamento in fatto che, evidentemente, non compete alla Corte di cassazione. È pur vero che il Giudice di merito, nulla disponendo sulla sanzione amministrativa accessoria, è effettivamente incorso in una omissione; il ricorrente, tuttavia, non può limitarsi a domandare al Giudice di legittimità la verifica della sanzione che si sarebbe dovuta irrogare nel caso concreto. Sotto questo profilo, il ricorso si appalesa meramente esplorativo e, dunque, generico. P.Q.M. Dichiara inammis