CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 17033/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le note conclusionali dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato.Ricorso trattato in modalità cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Brescia haconfermato la condanna pronunciata il 2 dicembre 2024 dal Tribunale di Brescia neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, coninterdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, nonché al risarcimento dei danni afavore della parte civile, con l’assegnazione di provvisionale quantificata in euro 3.000,00, inordine al delitto di maltrattamenti ex art 572 cod. pen.2. L’imputato ha proposto ricorso, con atto del difensore di fiducia, articolato in quattromotivi.2.1 Con il primo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett.c) e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale domiciliatario dell’imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., del decretodi citazione per il giudizio dinanzi alla Corte di appello. In particolare, assume di aver ricevuto sul proprio indirizzo PEC due messaggi inviatidall ’ indirizzo notif [OSCURATO:EMAIL]. i t intestati a“XXXXXXXXXXXXXXX ma recanti, in allegato, un file in formato PDF denominato“XXXXXXXXXX 1712 – 25”, contenente il decreto di citazione a giudizio nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXX imputato in diverso procedimento. A nulla rileva che nel corpodella PEC sia stato correttamente indicato quale destinatario l’imputato [OSCURATO:PERSONA] e che siacorretto il numero del procedimento, non potendo tale comunicazione surrogare il contenutodel decreto di citazione e le indicazioni di cui alla lett. f) dell’art. 429 cod. proc. pen. che sonostate omesse. Si è, dunque, determinata una nullità assoluta che ha invalidato l’intero giudizio diappello, in quanto concernente la partecipazione dell’imputato al giudizio stesso.2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione con riferimento all’affermazione della responsabilità dell’imputatoper il reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi.La Corte territoriale non avrebbe vagliato, con criterio di rigore, la attendibilitàoggettiva e soggettiva della persona offesa, sebbene costituita parte civile e perciò portatricedi un interesse personale all’esito del giudizio. Le sue dichiarazioni sono poco lineari, a tratticonfuse, nonché prive di riscontri o addirittura smentite dalla deposizione di altri testi; ne èprova il fatto che la stessa avrebbe intrattenuto rapporti intimi con l’imputato dopo ladenuncia e cercato ripetuti contatti con lui durante la celebrazione del processo.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge, nonché contraddittorietà o carenzadella motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, stante l’assenzadell’elemento oggettivo dell’abitualità delle condotte, che si riducono a mere liti familiariespressive di contingente aggressività e non risultano sorrette dall’elemento soggettivo,ossia dalla consapevolezza nell’agente di persistere in un’attività vessatoria, lesiva delladignità morale della vittima. Le condotte avrebbero dovuto essere inquadrate, piuttosto, nellafattispecie incriminatrice di cui all’art. 582 cod. pen. 2.4. Il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche alla luce di comportamenti post delictum dell’imputato che appaiono suscettibili divalutazione positiva, tra cui l’atteggiamento collaborativo tenuto durante le indagini, avendolo stesso reso interrogatorio ed ammesso la propria responsabilità con riferimento ad unepisodio di lesioni, e l’essersi allontanato dalla denunciante nonostante i tentativi diriavvicinamento di lei.Risulta erroneo il riferimento operato in senso ostativo dai Giudici di merito aiprecedenti penali dell’imputato il quale è, invece, incensurato.3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 4. Il procedimento si è svolto senza la presenza delle parti, non essendo stataavanzata richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. E fondato il primo motivo di ricorso, che ha rilievo assorbente rispetto agli altri. 2. Dalla disamina dell’incartamento processuale, cui il Collegio ha accesso, essendostato dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), si evince che alla PEC inviata all’indirizzo del difensore è stato allegato un decretodi citazione relativo ad altra persona fisica e per un diverso procedimento. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che l’omessa allegazione del decretodi citazione per il giudizio di appello alla comunicazione inoltrata a mezzo PEC al difensoredomiciliatario determina una nullità di ordine generale insanabile, in quanto non consenteall'imputato di avere contezza di tutti gli elementi fondamentali per una corretta "vocatio inius". (Sez. 5, n. 46491 del 20/10/2023, Filarmonico, Rv. 285549 – 01, riguardo a fattispeciein cui era mancata l’indicazione dell'orario e del luogo di celebrazione dell'udienza, nonchédel giudice dinanzi al quale la stessa si sarebbe tenuta).Alla omessa citazione ritiene il Collegio che vada equiparata l’ipotesi, realizzatasinella specie, in cui è stato allegato alla comunicazione eseguita con PEC un decreto dicitazione relativo ad altro soggetto e a diverso procedimento penale.Essendo il difensore anche domiciliatario si è radicata una nullità assoluta ai sensidell’art. 179 cod. proc. pen.3.Non rileva, in senso contrario, il dato che il testo della comunicazione recassel’indicazione del nominativo corretto del ricorrente, del numero del procedimento e anchedella data di udienza, non potendo detta comunicazione costituire un succedaneo deldecreto di citazione.Le indicazioni sono invero incomplete, non essendo individuato il luogo dicelebrazione del processo, che è tra gli elementi determinanti ai fini di una corretta vocatio inius (cfr. Sez. 5, n. 3868 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262174 – 01).L’art. 601, comma 6, prevede, difatti, la nullità del decreto di citazione per il giudiziodi appello se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimentoall’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o èinsufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), requisititra cui rientra – appunto - l'indicazione del luogo dell'udienza. Trattandosi di nullità assoluta, non è ammessa sanatoria. 4. Del resto, si perverrebbe a conclusioni non dissimili anche se dovesse accedersiad una diversa impostazione ricevuta dalla giurisprudenza di questa Corte - richiamata dalProcuratore generale - secondo cui l’omessa indicazione dei requisiti di cui all’art. 429,comma 1, lett. f) integrerebbe una nullità generale a regime intermedio, con l’onere, a caricodella parte che deduca la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello dovuta atale omissione, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimopregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere,non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1,n. 20159 del 19/02/2025, V., Rv. 287994 - 01).Il difensore – il quale non ha partecipato al giudizio e non ha rassegnato conclusioni- ha assolto il duplice onere sopra indicato, posto che:-ha precisato che la doglianza attiene alla omessa l’indicazione del luogo dicelebrazione del processo;-ha allegato un interesse concreto, correlato alla compressione di facoltà difensive,essendo stati denegati all’imputato le facoltà di richiedere la trattazione orale, di accedere alconcordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., di partecipare all’udienza, di renderedichiarazioni.5. Va conclusivamente disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvioalla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Brescia.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.