CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2019
Cassazione n. 06530/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16846/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore ed [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] L’ AMMINISTRAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' ORGANIZZATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.784/2019depositata il 9.4.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata in data 4.2.2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, chiedendo di accertare che gli stessi non avevano titolo al rilascio della porzione di circa 4 are della particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo in base alla confisca disposta nel 1984, quale misura di prevenzione patrimoniale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tale porzione era stata da lei acquistata con l'atto del notaio Margiotta del 21.12.1972, o comunque per usucapione maturata prima della richiesta di rilascio. In primo luogo, la Mannino deduceva di aver acquistato con atto pubblico del 12.12.1972 due appartamenti con un annesso terreno (la particella 6006 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo di circa 4 are derivante dalla particella 1457), e rappresentava che l’Amministrazione finanziaria, a seguito del sequestro del 1983 e della successiva confisca del 1984, del confinante fondo di are 14,00, identificato come particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], seguita dall'immissione in possesso di tali 14 are da parte dell'amministratore giudiziario dei beni confiscati al Pecorella, le aveva chiesto solo nel 2007, avendo constatato in base ai rilievi effettuati che la particella confiscata presentava una maggiore estensione di are 19,24, che la comprendeva, il rilascio della porzione di terreno da lei posseduta e recintata di circa 4 are, sulla quale aveva realizzato, prima dei box auto, e poi la casa di abitazione del figlio [OSCURATO:PERSONA], adibendola per la residua parte a deposito di materiali edili. Con provvedimento del 9.11.2007 l'Amministrazione finanziaria le aveva quindi ordinato il rilascio della porzione di circa 4 are occupata, comunque ricompresa nel nuovo catasto terreni nella particella 1457, e l'aveva denunciata alla Procura della Repubblica per l'occupazione del terreno demaniale, ed il TAR Sicilia aveva dichiarato l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso da lei proposto contro il provvedimento che le aveva ordinato la consegna del terreno, indicando che la questione doveva essere rimessa al [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi proposto il 18.4.2008 incidente di esecuzione davanti al Tribunale penale, sezione misure di prevenzione, di Palermo, per opporre il proprio possesso in buona fede della porzione oggetto del provvedimento di rilascio del 9.11.2007, sostenendo di averla in precedenza usucapita, tenendo anche conto che la confisca aveva riguardato, in conformità all'atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] del 1978, solo una porzione di 14 are della particella 1457, per la quale era stata regolarmente eseguita, e che la maggiore estensione di tale particella nel nuovo catasto terreni, in cui era riportata per are 19,24, dipendeva dal fatto che erroneamente non si era tenuto conto, nel 1953, di un precedente frazionamento della particella 1457, dal quale era derivata una riduzione della sua estensione, e chiedendo quindi la revoca della disposta confisca. Con decreto del 9.3.2009, il Tribunale penale, sezione misure di prevenzione, di Palermo, respingeva la richiesta di revoca della confisca avanzata dalla Mannino nel promosso incidente di esecuzione, ritenendo che la particella 1457, oggetto di confisca, dovesse riferirsi all'intera estensione di are 19,24, comprensiva anche della porzione posseduta dalla Mannino, e ritenendo incidentalmente che il titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] fosse una vendita a corpo e non a misura, considerando irrilevante l'estensione di 14 are in essa riportata, valorizzando invece il fatto che nel titolo di acquisto della Mannino la porzione oggetto dell'ordinanza di rilascio non fosse ricompresa, ed escludendo quindi che all'epoca della confisca (1984) fosse maturata in favore della Mannino l'usucapione. I convenuti si costituivano nel giudizio civile, contestando la fondatezza delle domande della Mannino, chiedendone la reiezione, e nelle more del primo grado, il Tribunale penale di Palermo, con sentenza del 24.10/17.12.2012, e previa perizia dell'ing. Angelico, assolveva [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di arbitraria occupazione di terreno demaniale, accertando che la porzione di 4 are nella disponibilità della Mannino non faceva parte della particella 1457, acquistata da [OSCURATO:PERSONA] nel 1978, ed oggetto di confisca nel 1984. Con sentenza n. 3981/2015 del 30.6.2015, il Tribunale civile di Palermo dichiarava improcedibili le domande proposte dalla Mannino a seguito della definitiva confisca della particella 1457 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e del rigetto dell'incidente di esecuzione col quale la Mannino ne aveva chiesto la revoca limitatamente alla porzione posseduta, e la condannava al pagamento delle spese di lite. Proposto appello dai germani [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Maria e Tommaso, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, nella resistenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio, e previa chiamata in causa, quale successore avente causa, dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA], - alla quale era stata affidata la gestione ed utilizzazione del terreno confiscato -, che restava contumace, la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 784/2019, pubblicata il 9.4.2019, rigettava l’appello, condannando gli eredi della Mannino alla rifusione delle spese di secondo grado in favore degli appellati costituiti. La Corte d'Appello confermava la statuizione di improcedibilità delle domande della Mannino del giudice di primo grado, evidenziando che gli immobili confiscati in base alla legislazione antimafia erano inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e quindi assoggettati ad un'impronta rigidamente pubblicistica, che ne consentiva l'assimilazione ai beni demaniali, come confermato dall'art. 47 comma 2 del Codice antimafia, con conseguente indisponibilità da parte dei privati ed inusucapibilità di tali beni dalla data della confisca; che conseguentemente il soggetto che assumeva di essere titolare di un diritto di proprietà sul bene sequestrato per averlo usucapito, doveva intervenire nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della confisca, per dimostrare in quella sede la sua buona fede; che nella specie la Mannino non era intervenuta nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione della confisca a carico di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva visto respinto dal Tribunale penale di Palermo, sezione misure di prevenzione, l'incidente di esecuzione che aveva promosso per conseguire la revoca parziale della confisca, promuovendo le sue domande nel giudizio civile solo dopo l'esecuzione del sequestro del terreno, ancorché, secondo l'art. 55 del D.Lgs n. 159/2011, quelle domande potessero trovare ingresso solo se trascritte nei registri immobiliari prima della trascrizione del sequestro del terreno; che pertanto non vi era spazio per il riconoscimento di qualsivoglia diritto degli eredi della Mannino sul bene confiscato. In pendenza del termine lungo d'impugnazione, sopravveniva la sentenza di Cassazione penale n. 49346 del 17.11.2009, che confermava in via definitiva la reiezione dell'incidente di esecuzione promosso dalla Mannino, col quale era stata chiesta la revoca della confisca. Avverso la sentenza n. 784/2019 della Corte d'Appello di Palermo, gli eredi della Mannino hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte il 22.6.2020, affidandosi a cinque motivi, ed hanno resistito con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, mentre l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] e confiscati alla [OSCURATO:PERSONA] é rimasta intimata. Nell'imminenza dell'adunanza camerale, i soli eredi della Mannino hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno lamentato: 1 A)la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 651 e ss. c.p.p., dell'art. 4 della L. n. 1423/1956, dell'art. 2-ter della L. n.575/1965, e degli artt. 23 e 55 del D. Lgs. n.159/2011, in quanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente presupposto che il giudice civile non potesse accertare il diritto di proprietà degli appellanti sui beni oggetto di controversia, sull’assunto che il procedimento di prevenzione avrebbe definitivamente disposto la confisca e quindi l’acquisizione al demanio dei predetti beni. Sul punto, secondo i ricorrenti, il giudice di seconde cure avrebbe violato l’art. 55 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), il quale si limita a sancire la sospensione dei giudizi civili introdotti con domande trascritte anteriormente alla trascrizione del sequestro, non prevedendo alcuna preclusione alla proposizione di domande davanti al giudice civile in data successiva alla stessa, né ponendo limiti all’accertamento del giudice civile rispetto a quanto accertato dal giudice della prevenzione, peraltro applicando tale disposizione retroattivamente ad una confisca intervenuta nel 1984, per la quale doveva ritenersi inoperante. Osservano i ricorrenti che il giudizio per l'applicazione delle misure di prevenzione, che non é volto all'accertamento della responsabilità penale, ha lo scopo di accertare, sulla base di elementi indiziari, la sussistenza della pericolosità generica, o qualificata del soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione, e di accertarne la concreta pericolosità, e nel caso della confisca, di accertare se i titoli, o i beni nella disponibilità del predetto, siano sproporzionati rispetto al suo reddito ed alla sua attività economica. Aggiungono i ricorrenti, che gli accertamenti incidentali compiuti dal giudice penale, secondo l'art. 2 c.p.p., non hanno efficacia vincolante nei giudizi civili, penali, o amministrativi, fatta eccezione per le eccezionali ipotesi previste dagli artt. 651 c.p.p. e ss., e dopo avere ricordato che, perfino dopo che la confisca sia divenuta definitiva, l'accertamento sui suoi presupposti può essere rimesso in discussione per la scoperta di prove nuove decisive attraverso lo strumento della revocazione dell'art. 7 della L. n. 1423/1956, poi art. 28 del D. Lgs. n.159/2011, ritengono che già da ciò derivi che l'accertamento incidentale compiuto dal giudice della prevenzione attraverso una mera istruzione sommaria, non poteva avere efficacia preclusiva, o condizionante nel giudizio civile sulla proprietà della porzione della particella 1457 posseduta dalla Mannino confiscata. Sottolineano ancora i ricorrenti, che la stessa sentenza n. 49346/2009 di questa Corte, che ha rigettato l'impugnazione del decreto di rigetto dell'incidente di esecuzione promosso dalla Mannino, ha riconosciuto, sia pure incidentalmente, che la sede deputata all'accertamento dei diritti della stessa sulla porzione della particella 1457 in contestazione era quella del giudizio civile. 1 B) La violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 24, 42 e 111 Cost. e dell'art. 1 Prot. N. 1 della CEDU, in quanto l’originaria attrice non era stata posta nelle condizioni di partecipare alla fase di cognizione in cui il provvedimento di confisca era stato emesso, e deducono che escludere che il diritto di proprietà della Mannino potesse essere accertato fuori dal procedimento di prevenzione, significava negare la tutela giurisdizionale effettiva dei suoi eredi per un diritto quale quello di proprietà, che era anche costituzionalmente tutelato. 2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte non abbia tenuto conto di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, individuati nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA], con atto pubblico del 20.9.1978, aveva proceduto all’acquisto del terreno rappresentato dalla particella 1457 solo per are 14,00, e nella circostanza che il decreto di sequestro del 1983, poi confermato dalla confisca del 1984, aveva fatto riferimento al terreno ricadente nella particella 1457, non per l’intera estensione catastale (are 19,50), bensì solo per are 14,00. Ulteriormente sostengono i ricorrenti, che anche a voler considerare definitiva la confisca, la stessa non aveva comunque riguardato la porzione di are 4,00 della particella 1457 posseduta dalla Mannino, e non poteva quindi precludere l'accertamento del giudice civile sulla proprietà di tale porzione. 3) Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti hanno sostenuto: 3 A)la violazione o falsa applicazione degli artt. 23, 55 e 117 del Codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011), in quanto le prime due disposizioni citate non sarebbero state ratione temporis applicabili al procedimento di prevenzione in questione, in quanto l'art. 117 del D. Lgs. n. 159/2011, contenente le disposizioni transitorie del nuovo Codice antimafia, escludeva l’applicazione del libro I sulle misure di prevenzione ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura, laddove nel caso in esame non solo la proposta della misura di prevenzione era stata anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 159/2011, ma il procedimento relativo si era addirittura concluso prima della stessa sopravvenienza del codice antimafia; 3 B) l’omesso esame della circostanza oggetto di discussione tra le parti e decisiva, per cui il predetto decreto di confisca era stato emesso il 9.1.1984 e non era mai stato eseguito nei confronti dell’originaria attrice, in qualità di terzo detentore di porzione del bene sequestrato, né il possesso di tale porzione era mai stato alla medesima contestato sino al 2007. 4) Col quarto motivo, articolato in riferimento ai nn. 3) e 5) del comma primo dell’art. 360, i ricorrenti lamentano: 4 A)la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., in quanto il giudice di seconde cure non ha rilevato il giudicato esterno penale di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo, sezione IV penale, n.5570/2012, che aveva assolto l’originaria attrice dei reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Sul punto, secondo i ricorrenti, il Tribunale penale avrebbe escluso il carattere demaniale dei beni oggetto della presente controversia, in quanto non ricompresi nel provvedimento di confisca emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed il diritto della Mannino oggetto delle sue domande di accertamento davanti al giudice civile dipendeva dall'accertamento degli stessi fatti materiali che erano stati oggetto del processo penale a suo carico, per i quali era stata assolta per insussistenza del fatto, con conseguente efficacia di giudicato nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p.; 4 B) l’omesso esame della predetta sentenza penale. 5)Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano in relazione al primo comma n. 3) c.p.c. dell'art. 360, la violazione degli articoli 92 e 93 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello condannato le Amministrazioni appellate alle spese processuali del doppio grado a favore degli appellanti, avendo erroneamente respinto l'appello. 6) Ritiene la Corte che i primi tre motivi, inerenti tutti alla motivazione addotta dalla Corte d'Appello di Palermo per giustificare la statuizione di improcedibilità delle domande avanzate dalla Mannino in sede civile, possano essere esaminati congiuntamente. Vanno anzitutto ritenuti inammissibili ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. il secondo ed il terzo motivo, per la parte in cui si denunziano violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., per l'esistenza di una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado, circa l'improcedibilità delle domande avanzate dalla Mannino, atteso che il giudizio di appello é stato introdotto nel 2016, e quindi dopo l'entrata in vigore dell'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.7.8.2012 n. 134, e che il giudizio di legittimità é stato introdotto nel 2020, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31.10.2024 n. 164 (riforma Cartabia). Venendo all'esame delle lamentate violazioni di legge dei primi tre motivi, la Corte d'Appello ha ritenuto improcedibili le domande della Mannino, confermando la statuizione di primo grado, sia in quanto la stessa non aveva partecipato al giudizio per l'applicazione della misura di prevenzione della confisca della particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo, da lei posseduta per una porzione di are 4,00, unica sede deputata all'accertamento del titolo di proprietà e della buona fede del terzo, sia in quanto l'incidente di esecuzione da lei promosso davanti al Tribunale di Palermo, sezione Misure di Prevenzione, col quale aveva chiesto la revoca parziale della confisca del suddetto terreno disposta nel 1984 assumendosi proprietaria a titolo derivativo, o per usucapione della suddetta porzione, ed in buona fede, negando quindi la disponibilità della stessa in capo a [OSCURATO:PERSONA], al quale la misura di prevenzione patrimoniale era stata applicata, era stato respinto, ed ha poi aggiunto, a conferma della preclusività dell'accertamento incidentale del giudice della prevenzione, rispetto al giudizio civile successivamente introdotto dalla Mannino, il richiamo all'art. 55 del D. Lgs. n. 159/2011. I primi tre motivi di ricorso, per la parte in cui si basano sul vizio dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. sono infondati, pur richiedendosi una parziale correzione della motivazione ex art. 384 ultimo comma c.p.c.. Il rilievo dei ricorrenti circa l'inapplicabilità nella specie dell'art. 55 del D.Lgs. n. 159/2011 é fondato, in quanto l'art. 117 del D. Lgs. n.159/2011, contenente le disposizioni transitorie del nuovo Codice antimafia, escludeva l’applicazione del libro I sulle misure di prevenzione ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura, e nel caso in esame non solo la proposta della misura di prevenzione, ma perfino la conclusione del relativo procedimento con l'adozione della confisca, erano state anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011, per cui il nuovo Codice antimafia non era applicabile, ma la meritevolezza di tale rilievo, non incrina la fondatezza della residua motivazione, con la quale la Corte d'Appello ha giustificato l'improcedibilità delle domande della Mannino. L'impugnata sentenza, infatti, ha aderito all'orientamento consolidato, che anche questo Collegio fa proprio, secondo il quale “in tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento ed accampi l'avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l'onere di chiedere ed ottenere in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca sul presupposto del proprio possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile, competente in via esclusiva a pronunciarsi sulla fattispecie acquisitiva del diritto reale” (Cass. pen. 9.5.2019 n. 26346). In tale pronuncia, sotto il profilo della competenza a decidere in merito all'accertamento del diritto di proprietà acquistato per usucapione, si é data continuità a quanto espresso nella precedente sentenza n. 41428 del 5.3.2018 sempre della Cassazione penale, in cui si era detto che il terzo che accampi un diritto di usucapione non ancora accertato in sede civile, e che non abbia partecipato al procedimento di prevenzione, può avere tutela in sede penale attraverso l'incidente di esecuzione, e che, solo dopo l'eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca, può rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento dell'usucapione, dovendosi ritenere prevalente l'accertamento in sede penale sulla sussistenza o meno del presupposto di fatto del possesso del bene per oltre 20 anni, fatta salva la competenza propria del giudice civile diretta ad accertare l'avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene. Tale situazione é stata ritenuta assimilabile a quella del terzo proprietario del bene confiscato che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione regolato della legge n.575 del 1965, e che in base alla giurisprudenza di legittimità è legittimato soltanto a proporre incidente di esecuzione (tra le altre Cass. pen. 18.3.2008 n. 16709) in applicazione del principio dell'art. 667, comma 4, c.p.p., per il quale l'opposizione va proposta davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento come mezzo di impugnazione (Cass. pen.7.10.2015 n. 49317). Lo stesso principio per cui il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l'art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo ove quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene, é stato enunciato anche in relazione alla confisca disposta ex art. 240 cod. pen., anziché alla confisca di prevenzione (Cass. pen. ord. n. 29596/2023; Cass. pen.3.8.2022 n. 24061). Questa stessa sezione (vedi Cass. ord. 27.6.2024 n. 17813), nello stesso solco interpretativo, ha affermato il principio di diritto che “un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex L. n. 575 del 1965 e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente alla confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice della prevenzione o dell'esecuzione, e solo successivamente all'eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto”. Del resto é orientamento consolidato di questa Corte, che “al titolare formale del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene oggetto di ablazione al momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, che sia rimasto estraneo al relativo procedimento, è data facoltà di proporre incidente di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione per la tutela del proprio diritto, alla duplice condizione che versi in buona fede e che abbia anteriormente trascritto il proprio titolo”(Cass. civ. ord. 25.6.2024 n. 17437; Cass. pen. 6.3.2018 n.22899; Cass. pen. 18.3.2008 n.16709; Cass. pen. 27.6.1996 n.4399). Sulla base della complessiva ricostruzione sopra riportata, emerge come la Corte d'Appello abbia correttamente ritenuto che la tutela del terzo asseritamente titolare di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca spettasse in primo luogo al giudice penale, della prevenzione o dell'esecuzione, assumendo altresì, in quella sede, particolare rilevanza l'indagine sulla buona fede della Mannino, che é stata esclusa con preclusione del giudizio civile, che non era stato introdotto con citazione trascritta prima della trascrizione del sequestro del terreno poi seguito dalla confisca, ritenendo giustificata la disponibilità della porzione oggetto di contestazione della Mannino, da parte del soggetto proposto per la misura di prevenzione, [OSCURATO:PERSONA], sulla base del provvedimento di confisca adottato per l'intera particella 1457, nella sua estensione catastale di are 19,24, derivante da una vendita a corpo e non a misura, e sulla base del fatto che il titolo di acquisto della Mannino, a rogito del notaio Margiotta, del 21.12.1972, non si riferiva alla porzione di circa are 4,00 della particella 1457 sulla quale la Mannino rivendicava la proprietà. Non essendo stata revocata la confisca riferita all'intera particella 1457 del foglio 47 del NCT del Comune di Palermo, nell'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Palermo sezione Misure di Prevenzione, il cui decreto é anche divenuto definitivo con la sentenza di Cassazione penale n. 49346 del 17.11.2009, nell'ambito del quale la Mannino é stata posta in condizione di tutelare il suo asserito diritto di proprietà e di dimostrare la propria buona fede, é risultato precluso l'accertamento in sede civile dei suoi pretesi diritti di proprietà sulla porzione di are 4,00 della suddetta particella, che contrasterebbe con la disposta confisca, e con le connesse finalità pubblicistiche, che la legge considera prevalenti su quelle private che non abbiano portato ad una revoca della confisca nel giudizio di prevenzione. 7)Il quarto motivo di ricorso, da ritenere inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.p. per la parte in cui si lamenta la mancata considerazione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione IV penale, n. 5570/2012, che ha assolto l’originaria attrice dai reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., per “doppia conforme”, é infondato per la parte in cui si lamenta la violazione dell'art. 654 c.p.c. per la mancata attribuzione di efficacia alla suddetta sentenza, passata in giudicato, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di occupazione abusiva di terreno demaniale, riferita alla porzione di are 4,00 oggetto di causa, per insussistenza del fatto, ritenendo che tale porzione non fosse demaniale, in quanto non ricompresa nella superficie di are 14,00 della particella 1457 che era stata confiscata a [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero la sentenza impugnata, avendo ritenuto improcedibili le domande della Mannino per le ragioni già esposte, non é scesa all'esame nel merito di quelle domande, precluso a seguito della reiezione dei primi tre motivi di ricorso, ed in ogni caso poiché le Amministrazioni convenute nel giudizio di primo grado e la loro avente causa non erano state parti del processo penale, svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale penale di Palermo, il giudicato formatosi in quella sede non era ad esse opponibile. 8) Il quinto motivo di ricorso, concernente la condanna dei ricorrenti alle spese processuali del doppio grado, é in realtà un non motivo, essendo volto solo ad ottenere una diversa liquidazione di quelle spese processuali nel caso in cui i primi quattro motivi di ricorso fossero accolti, per cui a seguito della reiezione di quei motivi, il motivo in questione deve ritenersi assorbito. In applicazione del principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti, oltre spese prenotate a debito, mentre nulla va disposto, quanto alle spese per la parte intimata. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in so