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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13606/2024

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_________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21730del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02924740612) in persona de- gli amministratori pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRBGTN 70L03 B963J ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) entrambe in persona del rappresentante per procura Ma- rio Manfredi entrambe rappresentate e difes e dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- politano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H14 F839F ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3407/2022, pubblicatain data 20 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 2 di 15 uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come darequi- sitoria scritta già depositata,per il rigetto del ricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’associazione ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le società controricorrenti.

Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] Associati ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] ed allaZurich [OSCURATO:PERSONA] quaranta distinti atti di pre- cetto di pagamento (più precisamente: trentotto alla prima e due alla seconda), fondati su altrettanti titoli esecutivi costituiti da decreti ingiuntivi divenuti definitivi a seguito del rigetto delle relative opposizioni.

Le società intimate hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso tutti gli indicati atti di precetto.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- pua Vetere.

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece parzialmente accolta, dichiarandosussistente il diritto dell’associazionecreditrice di procedere ad esecuzione forzata, in base agliatti di precetto opposti ed ai titoli fatti va- lere, limitatamente alla sorta capitale oggetto di ciascun titolo, agli interessi al tasso indicato nell’art. 1284,comma 1, c.c. , con le decorrenze stabilite nei titoli, nonché,quali compens i profes- sionali, limitatamente all’importo di Euro 14,92 per ciascuno dei trentottoatti di precetto notificati alla [OSCURATO:PERSONA] all’importo di Euro 67,50 per ciascuno dei due att i di precetto notificati alla [OSCURATO:PERSONA] LTD.

Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 3 di 15 Ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] S tudio L egale B arbato Associati, sulla base di quattromotivi.

Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA]- mited Companye la [OSCURATO:PERSONA] LTD .

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione 1.Le società controricorrenti hanno chiesto procedersi alla riu- nione del presente ricorso con quello iscritto al n . 3148 dell’anno 2023del ruolo generale, ai fini di una trattazione con- giunta, in quanto gli stessi presenterebbero identità di parti e avrebbero ad oggetto, sostanzialmente, analoghe questioni di diritto.

La Corte non ritiene di poter accedere a tale richiesta, non sus- sistendo i presupposti di cui all’art. 335 c.p.c., trattandosi di distinte impugnazionirivolte avverso sentenze diverse .

La norma processuale non consente interpretazioni estensive o analogiche, neppure quando si intenda sollecitare soluzioni uni- voche per questioni analoghe tra le stesse parti.

Non rileva che, nella specie, le pronunzie avverso le quali sono stati proposti i ricorsi che si vorrebbero riuniti contengano sta- tuizioni niente affatto coincidenti, se non addirittura contra- stanti (nell’altro giudizio, infatti, l’opposizione all’esecuzione avanzata dalle società intimate risulterebbe integralmente ri- gettata, essendo stata esclusal’ipotesi di un abusiva parcelliz- zazione di un unico credito, a differenza di quanto avvenuto nella presente controversia): spettainfatti, in ultima analisi, a questa Corte il compito di adottare soluzioni tra loro congruenti, a prescindere dalla formale riunione di ricorsi su identiche que- stioni. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenza ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c. » per Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 4 di 15 «Violazione ed errata applicazionedegli artt. 474 c.p.c.» (prima censura)e per «Violazione ed errata applicazione degli artt. 88, 479, 480 e 483 c.p.c.»(seconda censura).

L’associazione ricorrente deduce chela corte d’appello avrebbe: a) «portato l’indagine oltre i limiti dell’art. 615 c.p.c. non valu- tando i titoli esecutivi come documenti, ma come giudizi, nono- stante la preclusione, in sede esecutiva, di qualsivoglia esame o ri-esame delle vicende relative alla formazione dei titoli stessi»; b) «applicato ipotesi di frazionamento del credito e di abuso del processo (tipici del processo di cognizione) all’inci- piente processo esecutivo de quo senza valutarne le peculia- rità».

Il motivo è infondato.

La decisione impugnata, per i profili oggetto delle censure for- mulate con il motivo di ricorso in esame, è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre ar- gomenti idonei ad indurre a rimeditare, ed ai quali va data con- tinuità, secondo i quali «è contrario a buona fede il contegno del creditore che –senza alcun vantaggio o interesse – instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell’ese- cuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguen- temente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 -01).

In base ai suddetti principi, contrariamente a quanto sostiene l’associazione ricorrente, il divieto di abusivo frazionamento del credito deve ritenersi operare anche in relazione al processo esecutivo ed anche con riguardo alle spese di precetto, cioè in relazione agli atti pre-esecutivi.

Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 5 di 15 Di conseguenza, va ribadito che, in tutti i casi in cuiil creditore, senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno speci- fico interesse(che non sia quello di lucrare maggiori spese, così aggravando la posizione del debitore, in tal caso configurandosi un vero e proprio abuso del diritto),instauri e/o minacci di in- staurare più procedure esecutive , anche se in forza di diversi titoli esecutivi, nei confronti del suo debitore,come avvenuto nella specie, devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento,in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, come correttamente ritenuto, nella sostanza, dalla corte d’appello. 3.Con il secondo motivo si denunzia « N ullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c.»per «Violazione del co. 2 art. 101 c.p.c.ed art. 111 Cost.» (prima censura), « Vio- lazione ed errata applicazionedegli artt. 88, 91, 92, 479, 480 c.p.c.» (seconda censura) e «Violazionedell’art. 2233 cod. civ. degli artt. 2, 4, 5 e 18 del DM 55.2014, nonché del n. 6 della relativa tabella»(terza censura).

L’associazione ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe: a) «riformato la sentenza rideterminando i compensi degli atti di precetto in assenza dello specifico motivo di appello»; b) «applicato norme disciplinanti le spese processuali ad atti ed attività di natura stragiudiziale»; c) «effettuato un “fraziona- mento di un compenso unico” in violazione dei criteri contenuti nelle norme del DM 55.2014, individuando importi - notevol- mente inferiori ai minimi- lesivi della dignità e decoro profes- sionale».

Il motivo è infondato, sotto ogni profilo. 3.1La censura di ultra-petizione è manifestamente infondata.

Le società opponenti avevano chiesto la dichiarazione di Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 6 di 15 integrale inefficacia dei precetti opposti, con conseguente ac- certamento negativo in ordine all’intero credito per spese e compensi relativi alle intimazioni contestate.

La corte d’appello, al contrario, ha affermato che, in caso di abusivo frazionamento dei crediti derivanti da distinti titoli ese- cutivi,in fase esecutiva o pre-esecutiva, la sanzione comporta esclusivamente il riconoscimento, in favore del creditore, delle sole spese e dei soli compensi professionali corrispondenti a quelli necessari per la notifica di un solo precetto e per l’esecu- zione di un solo atto di pignoramento,in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.

In tal modo ha, semplicemente, accolto solo in parte la do- manda formulata con l’opposizione all’esecuzione, senza asso- lutamente incorrere nel vizio di extra-petizione denunciato dall’associazione ricorrente. 3.2Anche la censura secondo la quale sarebbero state appli- cate «norme disciplinanti le spese processuali ad atti ed attività di natura stragiudiziale» è manifestamente infondata.

Il fatto che il precetto sia un atto pre-esecutivo di natura stra- giudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, pos- sono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debi- tore, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1,c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di qualsiasi opposizione, essere liquidate dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecu- tivo,sempre ed in ogni caso sulla base dell ’applicazione delle tariffe professionali forensi.

Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 7 di 15 Di conseguenza, come del resto correttamente già affermato da questa Corte nell’arresto più sopra richiamato, con il quale si è riconosciuta l’applicabilità del divieto di abusivo frazionamento del credito anche al processo esecutivo (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 – 01 ), è da ritenersi del tutto conformea diritto la conclusione cui è giunta la corte d’ap- pello in ordine alla necessità di riconoscere al creditore, anche in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati. 3.3È altresì infondata, infine, la censura con la quale si deduce che la corte d’appello, nell’accogliere parzialmente l’opposizione delle società intimate avrebbe operato un illegittimo «“frazio- namento di un compenso unico” in violazione dei criteri conte- nuti nelle norme del DM 55.2014, individuando importi - note- volmente inferiori ai minimi- lesivi della dignità e decoro pro- fessionale». 3.3.1La corte d’appello si è limitata a riconoscere dovuti all’as- sociazione intimante i soli compensi professionali corrispon- denti a quelli previstiper la notifica di un unico atto di precetto , in relazione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati, in perfetta aderenza ai principi di diritto fin qui esposti sull’abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva, dichiarando inefficace l’intimazione di pagamento effettuata con gli atti di precetto opposti, per la dif- ferenza.

Infatti, preso atto dell’avvenuta notificazione di una pluralità di atti di precettoin un contesto sostanzialmente unitario, laddove avrebbero potuto e dovuto esserne notificati solo due, uno nei confronti di ciascuna società debitrice, per l’importo Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 8 di 15 complessivo dovuto da ciascuna di tali società, in virtù di tutti i titoli esecutivi formatisi nei rispettivi confronti, la corte ha de- terminato esattamente i compensi complessivamente dovuti, cioè quelli corrispondenti all’attività professionale di notifica- zionedi un solo atto di precetto per ciascuna società, in rela- zione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente e rispettivamente azionati.

Non potendo essere imputato l’indicato compenso ad uno solo dei precetti opposti (non apparendo , del resto, immediata- mente possibile, in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., dichiarare dovute somme mag- giori di quelle oggetto della singola specifica intimazione), ha ripartitotale somma tra tutte le intimazioni , onde consentire il riferimento dell’importo totale riconosciuto come dovuto, pro quota, a ciascuno dei titoli posti a base dei singoli atti di pre- cetto opposti,senza dichiararne la totale ed integrale inefficacia in relazione alle relative spese. 3.3.2D’altra parte, è agevole osservare – con rilievo dirimente , in relazione alle questioni poste con le censure in esame –che l’associazione ricorrente rivendica, in realtà, esclusivamenteil diritto ad un più elevatocompenso professionale per ciascuno dei precetti oppostie contesta, quindi, la necessità di ridurre la somma di tali compensinei limiti di quello corrispondente all’at- tività di notificazionedi un solo atto di precetto di valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati.

Orbene, una volta esclusa la fondatezza in diritto di tale ultimo assunto, per le ragioni sin qui ampiamente esposte, non sono ravvisabili, nel ricorso, specifiche censure volte a contestare il metodo adottato dalla corte d’appello per operare l’indicata ne- cessaria riduzione e, tanto meno, è indicato un metodo alter- nativo di calcolo di tale necessaria riduzione, con l’eventuale Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 9 di 15 indicazione delle ragioni per cui lo stesso sarebbe più favorevole alla parte ricorrente e giuridicamente più corretto.

Di conseguenza, sotto tale profilo, il ricorso deve ritenersi inam- missibile per difetto di specificità, prima ancora che infondato. 3.3.3È opportuno precisare che il metodo di calcolo adottato dalla corte d’appello ai fini della necessaria riduzione dell’im- porto complessivamente preteso dall’associazione creditrice per i compensi di intimazione del precetto di pagamento in re- lazione ai vari titoli azionati, di certo non può ritenersi in con- trasto con i principi di diritto già più volte richiamat i ( di cui a Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 - 01), in quanto risultano complessivamente riconosciuti all’as- sociazione professionale creditrice proprio ed esattamente «i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto … … in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati»: deve, d’altronde, tenersi conto del fatto che, nel caso in precedenza esaminato da questa Corte, vi era stata anche una pluralità di pignoramenti (successivamente riuniti) e, per- tanto, il giudice dell’esecuzione poteva e doveva semplice- mente operare una liquidazione complessiva ed unitaria delle spese di precetto ed esecuzione, mentre nella presente fatti- specie ci si trova in fase pre-esecutiva e, di conseguenza, è possibile e necessario esclusivamente accertare e dichiarare l’importo che il creditore ha diritto di pretendere dal debitore, in relazione ai singoli e distinti atti di precetto, per i quali non è, ovviamente, possibile disporre una “riunione”, come se si trattasse di procedimenti esecutivi iniziati. 3.3.4Ciò premesso, va altresì chiarito che le censure formulate dall’associazione creditrice ricorrente non colgono nel segno neanche laddove si assume che, ai fini della liquidazione dei compensi dovuti per i soli due atti di precetto che legittima- mente essa avrebbe potuto (e dovuto) notificare, sulla base dei Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 10 di 15 titoli esecutivi vantati nei confronti di ciascuna società debitrice, i titoli esecutivi fossero, appunto, più d’uno.

Posto, infatti, che il compenso per l’attività professionale rela- tiva alla formazione e notificazione di un atto di precetto è pre- visto da una voce unica dalla tariffa forense, senza alcuna dif- ferenza in relazione al numero dei titoli esecutivi sulla base dei quali avviene l’intimazione, se ne desume che il numero di titoli esecutivi alla base dell’atto di precetto può avere un rilievo, ai fini della determinazione del relativo compenso, esclusiva- mente nella determinazione di quest’ultimo nella “forbice” tra i valori minimi e massimi previsti dalla indicata voce tariffaria, peraltro senza alcun automatismo.

Inoltre, le ulteriori attività professionali relative alla fase pre- esecutiva (es.: disamina del titolo esecutivo;notificazione dello stessounitamente al precetto; esame delle relative relate; non- ché ogni altra ulteriore attività del procedimento non indicata) non sono comprese nella voce relativa al compenso professio- nale dovuto per il precetto, ma nella voce relativaalla “fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo” (art. 5, let- tere e ed f della [OSCURATO:PERSONA] ), onde deve ritenersi che ta li attività, anche se hanno, ovviamente, incidenza maggiore in caso di pluralità di titoli esecutivi, non possano incidere sull’im- porto dovuto quale compenso per la voce relativa all’atto di precetto (n. 6 della tabella allegata alla Tariffa), cioè l’unico in relazione al quale la corte d’appello ha riconosciuto fondata l’opposizione delle società debitrici.

Tali attività, al più, pos- sono, pertanto, incideresu altre voci di tariffa, in relazione alle quali la decisione impugnata non risulta avere però operato al- cuna riduzione degli importi di cui è stato intimato il paga- mento.

Anche sotto tale aspetto, pertanto, la decisione impugnata si sottrae alle censure formulate con il motivo di ricorso in esame: la corte d’appello, infatti, ai fini della liquidazione del compenso Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 11 di 15 professionale dovuto per ciascuna delle intimazioni che sareb- bero state legittime, ha correttamente tenuto conto anche della pluralità dei sottostanti titoli esecutivi, liquidando un importo corrispondente al valore medio della tariffa per l’intimazione contro la società avverso la quale erano azionati soli due titoli esecutivi e un importocorrispondente al valore massimo della tariffa per l’intimazione contro la società contro la quale erano azionati trentotto titoli esecutivi.

4. Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sente n za ai sensi dell’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 - V iolazione dell’ art. 1284 cod. civ., del D.Lgs 231.2002 e degli artt. 100, 329 e 474 c.p.c.».

L’associazione ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe «negato il riconoscimento del saggio speciale degli interessi, nonostante il richiamo contenuto nei titoli esecutivi, negli atti giudiziari, l’acquiescenza dei debitori, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed il contrasto con i principi di economia del processo». 4.1Il motivo è inammissibile.

La ricorrente richiama la possibilità di una «integrazione extra- testuale del titolo esecutivo», affermando che «la natura del credito professionale (che, ex D.Lgs 231.2002, soggiace al sag- gio speciale degli interessi legali) era circostanza rilevabile an- che da ciascun titolo esecutivo in quanto in esso si riconosce- vano gli interessi legali “per la causale di cui al ricorso” (ricorso che, notificato alle debitrici unitamente al titolo esecutivo ed al precetto, faceva riferimento ai crediti professionali e chiedeva gli interessi legali ex D.Lgs 231.2002».

In sostanza, afferma che i titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) avrebbero potuto interpretarsi nel senso che in essi fossero ef- fettivamente stati riconosciuti, in suo favore, gli interessi al tasso legale commerciale (come sarebbe anche in astratto pos- sibile, sussistendo determinate condizioni: cfr., per una tale Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 12 di 15 ipotesi: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022, Rv. 664461 –01, peraltro nel particolare caso in cui i l decreto ingiuntivo conteneva l ’ accoglimento del ricorso monitorio “come da domanda”).

Sotto questo aspetto, però, vi è un insanabile difetto di specifi- cità della censura, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non è richiamato adeguatamente e in modo com- pleto e puntuale il contenuto dei singoli ricorsi e dei singoli de- creti ingiuntivi azionati, il che impedisce di valutare se tale ope- razione interpretativa del contenuto dei titoli, nel senso soste- nuto dalla ricorrente, fosse effettivamente possibile. 4.2Del tutto generica ed inconferente risulta, poi, l’altra cen- sura, peraltro neanche adeguatamente sviluppata nel ricorso, con la quale si fa riferimento ad un preteso difetto di interesse delle società opponenti a contestare il credito per interessi, come liquidato negli atti di precetto opposti.

È sufficiente, in proposito, rilevare, in primo luogo, che non può essere in assoluto condivisibile quanto afferma la stessa ricor- rente, e cioè che «l’unico rischio, a ben vedere, si avrebbe al- lorché in caso di riforma della sentenza, l’Associazione sarebbe costretta a restituire una somma pari alla differenza tra inte- ressi legali al tasso speciale ed al tasso ordinario e, successiva- mente, ad agire in altro separato giudizio per il riconoscimento dei medesimi interessi che avrà restituito, con aggravamento della posizione debitoria delle appellanti dalle stesse lamentata con il primo motivo».

Laddove, infatti,fosse confermato che i titoli esecutivi (costi- tuiti da decreti ingiuntivi ormai definitivi in virtù del rigetto delle relative opposizioni, per quanto emerge dagli atti) debbano es- sere interpretati nel senso che, in essi, siano stati riconosciuti all’associazione creditrice esclusivamente gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., sebbene fossero stati richiesti, nel corso del giudizio di cognizione, quelli maggiori di Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 13 di 15 cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (come sembrerebbe affermare, in qualche modo, la stessa ricorrente), potrebbe ad- dirittura ritenersi formato il giudicato tra le parti sul punto.

Resta fermo, in ogni caso,che, in mancanza di una effettiva statuizione di condanna al pagamento degli interessi al tasso cd. commerciale desumibile dai provvedimenti giudiziari azio- nati, gli atti di precetto opposti devono senz’altro ritenersi non sostenuti da adeguato titolo esecutivo, in relazione al credito per i maggiori importi corrispondenti a tale tasso di interessi e, quindi, va escluso il diritto della creditrice di procedere ad ese- cuzione forzata per tali importi, il che è sufficiente per affer- mare l’interesse delle debitrici intimate a proporre l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., con ri- guardo a tale profilo. 5.Con il quarto motivo si denunzia « Nullità della sente n za ai sensi dell’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 - V iolazione dell’ art. 89 c.p.c.».

L’associazione ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe «applicato l’art. 89 c.p.c. in conflitto di interessi ed erronea- mente interpretando e valutando le espressioni utilizzate».

Il motivo è inammissibile.

In proposito, è sufficiente rilevare che, secondo il costante in- dirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene elementi ido- nei ad indurre a rivedere): - « l’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di can- cellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 c.p.c., in- tegrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità» (cfr. Cass., Sez.

L, Sentenza n. 7731 del 29/03/2007, Rv. 596161 – 01; Sez. 2, Ordi- nanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842 –02; Sez.

Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 14 di 15 1, Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021, Rv. 663116 – 01); - « il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giu- dice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando ca- rattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legit- timità, né il relativo provvedimento,in caso di reiezione dell’istanza di cancellazione, è suscettibile di impugna- zione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015, Rv. 636164 –01; nel medesimo senso, cfr.: Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009, Rv. 610303 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009, Rv. 607124 –01; Sez. 1, Sentenza n. 3487 del 12/02/2009, Rv. 606734 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586193 –01; Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 07/07/2004, Rv. 574277 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17547 del 19/11/2003, Rv. 568302 – 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 12035 del 12/09/2000, Rv. 540117 –01).

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono,pertanto, inammissibili sotto ogni profilo. 6.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 15 di 15 La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna l’associazione ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricor- renti, liquidandole in complessivi € 2.000 ,00 (due- mila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 21730del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02924740612) in persona de- gli amministratori pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRBGTN 70L03 B963J ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) entrambe in persona del rappresentante per procura Ma- rio Manfredi entrambe rappresentate e difes e dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- politano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65H14 F839F ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3407/2022, pubblicatain data 20 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 24 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 2 di 15 uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come darequi- sitoria scritta già depositata,per il rigetto del ricorso; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’associazione ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per le società controricorrenti. Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] Associati ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] ed allaZurich [OSCURATO:PERSONA] quaranta distinti atti di pre- cetto di pagamento (più precisamente: trentotto alla prima e due alla seconda), fondati su altrettanti titoli esecutivi costituiti da decreti ingiuntivi divenuti definitivi a seguito del rigetto delle relative opposizioni. Le società intimate hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso tutti gli indicati atti di precetto. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- pua Vetere. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece parzialmente accolta, dichiarandosussistente il diritto dell’associazionecreditrice di procedere ad esecuzione forzata, in base agliatti di precetto opposti ed ai titoli fatti va- lere, limitatamente alla sorta capitale oggetto di ciascun titolo, agli interessi al tasso indicato nell’art. 1284,comma 1, c.c. , con le decorrenze stabilite nei titoli, nonché,quali compens i profes- sionali, limitatamente all’importo di Euro 14,92 per ciascuno dei trentottoatti di precetto notificati alla [OSCURATO:PERSONA] all’importo di Euro 67,50 per ciascuno dei due att i di precetto notificati alla [OSCURATO:PERSONA] LTD. Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 3 di 15 Ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] S tudio L egale B arbato Associati, sulla base di quattromotivi. Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA]- mited Companye la [OSCURATO:PERSONA] LTD . È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Le società controricorrenti hanno chiesto procedersi alla riu- nione del presente ricorso con quello iscritto al n . 3148 dell’anno 2023del ruolo generale, ai fini di una trattazione con- giunta, in quanto gli stessi presenterebbero identità di parti e avrebbero ad oggetto, sostanzialmente, analoghe questioni di diritto. La Corte non ritiene di poter accedere a tale richiesta, non sus- sistendo i presupposti di cui all’art. 335 c.p.c., trattandosi di distinte impugnazionirivolte avverso sentenze diverse . La norma processuale non consente interpretazioni estensive o analogiche, neppure quando si intenda sollecitare soluzioni uni- voche per questioni analoghe tra le stesse parti. Non rileva che, nella specie, le pronunzie avverso le quali sono stati proposti i ricorsi che si vorrebbero riuniti contengano sta- tuizioni niente affatto coincidenti, se non addirittura contra- stanti (nell’altro giudizio, infatti, l’opposizione all’esecuzione avanzata dalle società intimate risulterebbe integralmente ri- gettata, essendo stata esclusal’ipotesi di un abusiva parcelliz- zazione di un unico credito, a differenza di quanto avvenuto nella presente controversia): spettainfatti, in ultima analisi, a questa Corte il compito di adottare soluzioni tra loro congruenti, a prescindere dalla formale riunione di ricorsi su identiche que- stioni. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sen- tenza ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c. » per Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 4 di 15 «Violazione ed errata applicazionedegli artt. 474 c.p.c.» (prima censura)e per «Violazione ed errata applicazione degli artt. 88, 479, 480 e 483 c.p.c.»(seconda censura). L’associazione ricorrente deduce chela corte d’appello avrebbe: a) «portato l’indagine oltre i limiti dell’art. 615 c.p.c. non valu- tando i titoli esecutivi come documenti, ma come giudizi, nono- stante la preclusione, in sede esecutiva, di qualsivoglia esame o ri-esame delle vicende relative alla formazione dei titoli stessi»; b) «applicato ipotesi di frazionamento del credito e di abuso del processo (tipici del processo di cognizione) all’inci- piente processo esecutivo de quo senza valutarne le peculia- rità». Il motivo è infondato. La decisione impugnata, per i profili oggetto delle censure for- mulate con il motivo di ricorso in esame, è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre ar- gomenti idonei ad indurre a rimeditare, ed ai quali va data con- tinuità, secondo i quali «è contrario a buona fede il contegno del creditore che –senza alcun vantaggio o interesse – instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell’ese- cuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguen- temente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 -01). In base ai suddetti principi, contrariamente a quanto sostiene l’associazione ricorrente, il divieto di abusivo frazionamento del credito deve ritenersi operare anche in relazione al processo esecutivo ed anche con riguardo alle spese di precetto, cioè in relazione agli atti pre-esecutivi. Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 5 di 15 Di conseguenza, va ribadito che, in tutti i casi in cuiil creditore, senza dimostrare di averne un legittimo vantaggio o uno speci- fico interesse(che non sia quello di lucrare maggiori spese, così aggravando la posizione del debitore, in tal caso configurandosi un vero e proprio abuso del diritto),instauri e/o minacci di in- staurare più procedure esecutive , anche se in forza di diversi titoli esecutivi, nei confronti del suo debitore,come avvenuto nella specie, devono essere riconosciute, in favore del primo, le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento,in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, come correttamente ritenuto, nella sostanza, dalla corte d’appello. 3.Con il secondo motivo si denunzia « N ullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c.»per «Violazione del co. 2 art. 101 c.p.c.ed art. 111 Cost.» (prima censura), « Vio- lazione ed errata applicazionedegli artt. 88, 91, 92, 479, 480 c.p.c.» (seconda censura) e «Violazionedell’art. 2233 cod. civ. degli artt. 2, 4, 5 e 18 del DM 55.2014, nonché del n. 6 della relativa tabella»(terza censura). L’associazione ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe: a) «riformato la sentenza rideterminando i compensi degli atti di precetto in assenza dello specifico motivo di appello»; b) «applicato norme disciplinanti le spese processuali ad atti ed attività di natura stragiudiziale»; c) «effettuato un “fraziona- mento di un compenso unico” in violazione dei criteri contenuti nelle norme del DM 55.2014, individuando importi - notevol- mente inferiori ai minimi- lesivi della dignità e decoro profes- sionale». Il motivo è infondato, sotto ogni profilo. 3.1La censura di ultra-petizione è manifestamente infondata. Le società opponenti avevano chiesto la dichiarazione di Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 6 di 15 integrale inefficacia dei precetti opposti, con conseguente ac- certamento negativo in ordine all’intero credito per spese e compensi relativi alle intimazioni contestate. La corte d’appello, al contrario, ha affermato che, in caso di abusivo frazionamento dei crediti derivanti da distinti titoli ese- cutivi,in fase esecutiva o pre-esecutiva, la sanzione comporta esclusivamente il riconoscimento, in favore del creditore, delle sole spese e dei soli compensi professionali corrispondenti a quelli necessari per la notifica di un solo precetto e per l’esecu- zione di un solo atto di pignoramento,in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati. In tal modo ha, semplicemente, accolto solo in parte la do- manda formulata con l’opposizione all’esecuzione, senza asso- lutamente incorrere nel vizio di extra-petizione denunciato dall’associazione ricorrente. 3.2Anche la censura secondo la quale sarebbero state appli- cate «norme disciplinanti le spese processuali ad atti ed attività di natura stragiudiziale» è manifestamente infondata. Il fatto che il precetto sia un atto pre-esecutivo di natura stra- giudiziale non esclude che le relative spese, anche aventi ad oggetto i compensi professionali dovuti al legale officiato per la sua intimazione, siano spese di natura processuale, in senso lato, tanto che non vi sono dubbi che le stesse, benché vadano autoliquidate nel precetto stesso dal creditore intimante, pos- sono sempre essere oggetto di contestazioni da parte del debi- tore, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1,c.p.c., per essere verificate e liquidate dal giudice in tale sede, e devono, comunque, anche in mancanza di qualsiasi opposizione, essere liquidate dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 95 c.p.c., unitamente alle spese del processo esecu- tivo,sempre ed in ogni caso sulla base dell ’applicazione delle tariffe professionali forensi. Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 7 di 15 Di conseguenza, come del resto correttamente già affermato da questa Corte nell’arresto più sopra richiamato, con il quale si è riconosciuta l’applicabilità del divieto di abusivo frazionamento del credito anche al processo esecutivo (Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 – 01 ), è da ritenersi del tutto conformea diritto la conclusione cui è giunta la corte d’ap- pello in ordine alla necessità di riconoscere al creditore, anche in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo atto di precetto e per l’esecuzione di un solo atto di pignoramento, in relazione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati. 3.3È altresì infondata, infine, la censura con la quale si deduce che la corte d’appello, nell’accogliere parzialmente l’opposizione delle società intimate avrebbe operato un illegittimo «“frazio- namento di un compenso unico” in violazione dei criteri conte- nuti nelle norme del DM 55.2014, individuando importi - note- volmente inferiori ai minimi- lesivi della dignità e decoro pro- fessionale». 3.3.1La corte d’appello si è limitata a riconoscere dovuti all’as- sociazione intimante i soli compensi professionali corrispon- denti a quelli previstiper la notifica di un unico atto di precetto , in relazione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati, in perfetta aderenza ai principi di diritto fin qui esposti sull’abusivo frazionamento del credito in sede esecutiva, dichiarando inefficace l’intimazione di pagamento effettuata con gli atti di precetto opposti, per la dif- ferenza. Infatti, preso atto dell’avvenuta notificazione di una pluralità di atti di precettoin un contesto sostanzialmente unitario, laddove avrebbero potuto e dovuto esserne notificati solo due, uno nei confronti di ciascuna società debitrice, per l’importo Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 8 di 15 complessivo dovuto da ciascuna di tali società, in virtù di tutti i titoli esecutivi formatisi nei rispettivi confronti, la corte ha de- terminato esattamente i compensi complessivamente dovuti, cioè quelli corrispondenti all’attività professionale di notifica- zionedi un solo atto di precetto per ciascuna società, in rela- zione ad un valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente e rispettivamente azionati. Non potendo essere imputato l’indicato compenso ad uno solo dei precetti opposti (non apparendo , del resto, immediata- mente possibile, in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., dichiarare dovute somme mag- giori di quelle oggetto della singola specifica intimazione), ha ripartitotale somma tra tutte le intimazioni , onde consentire il riferimento dell’importo totale riconosciuto come dovuto, pro quota, a ciascuno dei titoli posti a base dei singoli atti di pre- cetto opposti,senza dichiararne la totale ed integrale inefficacia in relazione alle relative spese. 3.3.2D’altra parte, è agevole osservare – con rilievo dirimente , in relazione alle questioni poste con le censure in esame –che l’associazione ricorrente rivendica, in realtà, esclusivamenteil diritto ad un più elevatocompenso professionale per ciascuno dei precetti oppostie contesta, quindi, la necessità di ridurre la somma di tali compensinei limiti di quello corrispondente all’at- tività di notificazionedi un solo atto di precetto di valore pari alla somma dei crediti portati dai titoli esecutivi separatamente azionati. Orbene, una volta esclusa la fondatezza in diritto di tale ultimo assunto, per le ragioni sin qui ampiamente esposte, non sono ravvisabili, nel ricorso, specifiche censure volte a contestare il metodo adottato dalla corte d’appello per operare l’indicata ne- cessaria riduzione e, tanto meno, è indicato un metodo alter- nativo di calcolo di tale necessaria riduzione, con l’eventuale Ric. n. 21730/2022– S ez . 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 9 di 15 indicazione delle ragioni per cui lo stesso sarebbe più favorevole alla parte ricorrente e giuridicamente più corretto. Di conseguenza, sotto tale profilo, il ricorso deve ritenersi inam- missibile per difetto di specificità, prima ancora che infondato. 3.3.3È opportuno precisare che il metodo di calcolo adottato dalla corte d’appello ai fini della necessaria riduzione dell’im- porto complessivamente preteso dall’associazione creditrice per i compensi di intimazione del precetto di pagamento in re- lazione ai vari titoli azionati, di certo non può ritenersi in con- trasto con i principi di diritto già più volte richiamat i ( di cui a Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 03/03/2023, Rv. 667078 - 01), in quanto risultano complessivamente riconosciuti all’as- sociazione professionale creditrice proprio ed esattamente «i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica di un solo precetto … … in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati»: deve, d’altronde, tenersi conto del fatto che, nel caso in precedenza esaminato da questa Corte, vi era stata anche una pluralità di pignoramenti (successivamente riuniti) e, per- tanto, il giudice dell’esecuzione poteva e doveva semplice- mente operare una liquidazione complessiva ed unitaria delle spese di precetto ed esecuzione, mentre nella presente fatti- specie ci si trova in fase pre-esecutiva e, di conseguenza, è possibile e necessario esclusivamente accertare e dichiarare l’importo che il creditore ha diritto di pretendere dal debitore, in relazione ai singoli e distinti atti di precetto, per i quali non è, ovviamente, possibile disporre una “riunione”, come se si trattasse di procedimenti esecutivi iniziati. 3.3.4Ciò premesso, va altresì chiarito che le censure formulate dall’associazione creditrice ricorrente non colgono nel segno neanche laddove si assume che, ai fini della liquidazione dei compensi dovuti per i soli due atti di precetto che legittima- mente essa avrebbe potuto (e dovuto) notificare, sulla base dei Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 10 di 15 titoli esecutivi vantati nei confronti di ciascuna società debitrice, i titoli esecutivi fossero, appunto, più d’uno. Posto, infatti, che il compenso per l’attività professionale rela- tiva alla formazione e notificazione di un atto di precetto è pre- visto da una voce unica dalla tariffa forense, senza alcuna dif- ferenza in relazione al numero dei titoli esecutivi sulla base dei quali avviene l’intimazione, se ne desume che il numero di titoli esecutivi alla base dell’atto di precetto può avere un rilievo, ai fini della determinazione del relativo compenso, esclusiva- mente nella determinazione di quest’ultimo nella “forbice” tra i valori minimi e massimi previsti dalla indicata voce tariffaria, peraltro senza alcun automatismo. Inoltre, le ulteriori attività professionali relative alla fase pre- esecutiva (es.: disamina del titolo esecutivo;notificazione dello stessounitamente al precetto; esame delle relative relate; non- ché ogni altra ulteriore attività del procedimento non indicata) non sono comprese nella voce relativa al compenso professio- nale dovuto per il precetto, ma nella voce relativaalla “fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo” (art. 5, let- tere e ed f della [OSCURATO:PERSONA] ), onde deve ritenersi che ta li attività, anche se hanno, ovviamente, incidenza maggiore in caso di pluralità di titoli esecutivi, non possano incidere sull’im- porto dovuto quale compenso per la voce relativa all’atto di precetto (n. 6 della tabella allegata alla Tariffa), cioè l’unico in relazione al quale la corte d’appello ha riconosciuto fondata l’opposizione delle società debitrici. Tali attività, al più, pos- sono, pertanto, incideresu altre voci di tariffa, in relazione alle quali la decisione impugnata non risulta avere però operato al- cuna riduzione degli importi di cui è stato intimato il paga- mento. Anche sotto tale aspetto, pertanto, la decisione impugnata si sottrae alle censure formulate con il motivo di ricorso in esame: la corte d’appello, infatti, ai fini della liquidazione del compenso Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 11 di 15 professionale dovuto per ciascuna delle intimazioni che sareb- bero state legittime, ha correttamente tenuto conto anche della pluralità dei sottostanti titoli esecutivi, liquidando un importo corrispondente al valore medio della tariffa per l’intimazione contro la società avverso la quale erano azionati soli due titoli esecutivi e un importocorrispondente al valore massimo della tariffa per l’intimazione contro la società contro la quale erano azionati trentotto titoli esecutivi. 4. Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sente n za ai sensi dell’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3 - V iolazione dell’ art. 1284 cod. civ., del D.Lgs 231.2002 e degli artt. 100, 329 e 474 c.p.c.». L’associazione ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe «negato il riconoscimento del saggio speciale degli interessi, nonostante il richiamo contenuto nei titoli esecutivi, negli atti giudiziari, l’acquiescenza dei debitori, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed il contrasto con i principi di economia del processo». 4.1Il motivo è inammissibile. La ricorrente richiama la possibilità di una «integrazione extra- testuale del titolo esecutivo», affermando che «la natura del credito professionale (che, ex D.Lgs 231.2002, soggiace al sag- gio speciale degli interessi legali) era circostanza rilevabile an- che da ciascun titolo esecutivo in quanto in esso si riconosce- vano gli interessi legali “per la causale di cui al ricorso” (ricorso che, notificato alle debitrici unitamente al titolo esecutivo ed al precetto, faceva riferimento ai crediti professionali e chiedeva gli interessi legali ex D.Lgs 231.2002». In sostanza, afferma che i titoli esecutivi (decreti ingiuntivi) avrebbero potuto interpretarsi nel senso che in essi fossero ef- fettivamente stati riconosciuti, in suo favore, gli interessi al tasso legale commerciale (come sarebbe anche in astratto pos- sibile, sussistendo determinate condizioni: cfr., per una tale Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 12 di 15 ipotesi: Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022, Rv. 664461 –01, peraltro nel particolare caso in cui i l decreto ingiuntivo conteneva l ’ accoglimento del ricorso monitorio “come da domanda”). Sotto questo aspetto, però, vi è un insanabile difetto di specifi- cità della censura, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non è richiamato adeguatamente e in modo com- pleto e puntuale il contenuto dei singoli ricorsi e dei singoli de- creti ingiuntivi azionati, il che impedisce di valutare se tale ope- razione interpretativa del contenuto dei titoli, nel senso soste- nuto dalla ricorrente, fosse effettivamente possibile. 4.2Del tutto generica ed inconferente risulta, poi, l’altra cen- sura, peraltro neanche adeguatamente sviluppata nel ricorso, con la quale si fa riferimento ad un preteso difetto di interesse delle società opponenti a contestare il credito per interessi, come liquidato negli atti di precetto opposti. È sufficiente, in proposito, rilevare, in primo luogo, che non può essere in assoluto condivisibile quanto afferma la stessa ricor- rente, e cioè che «l’unico rischio, a ben vedere, si avrebbe al- lorché in caso di riforma della sentenza, l’Associazione sarebbe costretta a restituire una somma pari alla differenza tra inte- ressi legali al tasso speciale ed al tasso ordinario e, successiva- mente, ad agire in altro separato giudizio per il riconoscimento dei medesimi interessi che avrà restituito, con aggravamento della posizione debitoria delle appellanti dalle stesse lamentata con il primo motivo». Laddove, infatti,fosse confermato che i titoli esecutivi (costi- tuiti da decreti ingiuntivi ormai definitivi in virtù del rigetto delle relative opposizioni, per quanto emerge dagli atti) debbano es- sere interpretati nel senso che, in essi, siano stati riconosciuti all’associazione creditrice esclusivamente gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., sebbene fossero stati richiesti, nel corso del giudizio di cognizione, quelli maggiori di Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 13 di 15 cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (come sembrerebbe affermare, in qualche modo, la stessa ricorrente), potrebbe ad- dirittura ritenersi formato il giudicato tra le parti sul punto. Resta fermo, in ogni caso,che, in mancanza di una effettiva statuizione di condanna al pagamento degli interessi al tasso cd. commerciale desumibile dai provvedimenti giudiziari azio- nati, gli atti di precetto opposti devono senz’altro ritenersi non sostenuti da adeguato titolo esecutivo, in relazione al credito per i maggiori importi corrispondenti a tale tasso di interessi e, quindi, va escluso il diritto della creditrice di procedere ad ese- cuzione forzata per tali importi, il che è sufficiente per affer- mare l’interesse delle debitrici intimate a proporre l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., con ri- guardo a tale profilo. 5.Con il quarto motivo si denunzia « Nullità della sente n za ai sensi dell’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 - V iolazione dell’ art. 89 c.p.c.». L’associazione ricorrente deduce che la corte d’appello avrebbe «applicato l’art. 89 c.p.c. in conflitto di interessi ed erronea- mente interpretando e valutando le espressioni utilizzate». Il motivo è inammissibile. In proposito, è sufficiente rilevare che, secondo il costante in- dirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene elementi ido- nei ad indurre a rivedere): - « l’apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all’oggetto della lite, nonché l’emanazione o meno dell’ordine di can- cellazione delle medesime, a norma dell’art. 89 c.p.c., in- tegrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità» (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7731 del 29/03/2007, Rv. 596161 – 01; Sez. 2, Ordi- nanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842 –02; Sez. Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 14 di 15 1, Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021, Rv. 663116 – 01); - « il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati davanti al giu- dice costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti ed il suo esercizio d’ufficio, presentando ca- rattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo di motivazione, sicché non è sindacabile in sede di legit- timità, né il relativo provvedimento,in caso di reiezione dell’istanza di cancellazione, è suscettibile di impugna- zione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015, Rv. 636164 –01; nel medesimo senso, cfr.: Sez. 3, Sentenza n. 22186 del 20/10/2009, Rv. 610303 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009, Rv. 607124 –01; Sez. 1, Sentenza n. 3487 del 12/02/2009, Rv. 606734 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586193 –01; Sez. 2, Sentenza n. 12479 del 07/07/2004, Rv. 574277 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17547 del 19/11/2003, Rv. 568302 – 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 12035 del 12/09/2000, Rv. 540117 –01). Le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono,pertanto, inammissibili sotto ogni profilo. 6.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi Ric. n. 21730/2022–Sez. 3 - U d. 24 aprile 20 24 – Sentenza – Pagina 15 di 15 La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna l’associazione ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricor- renti, liquidandole in complessivi € 2.000 ,00 (due- mila/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o imp
Sentenza Cassazione n. 13606/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris