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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 1964

Cassazione n. 15187/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1964 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di scomputare dalla pena residua di cui al provvedimento di cumulo del 3 settembre 2021 quella, pari ad anni 1 mesi 10 di reclusione, inflittagli con la sentenza, in data 2 luglio 2015, dal G.i.p. del Tribubale di Avellino per un reato dichiarato estinto ex art. 445 cod. proc. pen. con ordinanza del 25 ottobre 2021 A ragione della decisione osserva che la pena relativa a reato estinto già concretamente eseguita non può essere imputata a quella ancora da espiare sia pure inflitta per un reato commesso in precedenza

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denunzia violazione degli artt. 167 cod. pen., 445, comma 2, e 663 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.

Lamenta che il giudice dell'esecuzione ha trascurato che il cumulo in esecuzione, applicando i principi giurisprudenziali consolidatosi in materia, ha ritenuto, in via prioritaria, già espiata la pena ostativa alla concessione dei benefici penitenziari pari ad anni 4 mesi 1 di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 ottobre 2019 ma non quella, pari ad anni 1 mesi 10 inflitta dal G.i.p. del Tribubale di Avellino con la sentenza, in data 2 luglio 2015.

Quest'ultima pena, tuttavia, non potendo essere eseguita perché il reato per cui è stata inflitta è stato successivamente dichiarato estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., deve essere scomputata da quella ancora da eseguire. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La Corte territoriale ha correttamente osservato che la pena riferita ad un reato dichiarato estinto per decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen., pur comportando "ipso iure" e senza necessità di una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, l'estinzione degli effetti penali ove già espiata sulla base di un titolo legittimo, non può essere decurtata da quella residua ancora da espiare.

Tale particolare ipotesi non è, infatti, contemplata dall'art. 657 cod. proc. pen. che impone al pubblico ministero, nella determinazione della pena .detentiva da eseguire, di computare - oltre alla custodia cautelare o alle pene "sine titulo" purché rispettivamente subita o espiate "dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire" (commi 1 e 4) - le pene detentive espiate per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso (comma 2).

2. Dal tenore del provvedimento é dagli atti contenuti nel fasicolo trasmesso a questo Ufficio non è dato comprendere, però, se la pena estinta, come sembra sostenere il ricorrente, sia stata computata dal provvedimento del Pubblico ministero in corso di esecuzione nella "pena detentiva da eseguire", nonostante l'estinzione del reato oppure no.

Nel primo caso l'ordine di esecuzione oggetto dell'incidente di esecuzione sarebbe illegittimo perché se è corretto affermare che la pena inflitta per un reato estintosi ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dopo l'avvenuta espiazione non può essere considerata come eseguita senza titolo o ad essa equiparata, è erroneo, invece, ritenere che la pena relativa ad un reato già estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. possa essere legittimamente scontata ed inclusa, quindi, nella pena residua da eseguire.

3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che nell'esaminare l'istanza si atterrà ai principi enunciati, colmando le individuate lacune motivazionali.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1964 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di scomputare dalla pena residua di cui al provvedimento di cumulo del 3 settembre 2021 quella, pari ad anni 1 mesi 10 di reclusione, inflittagli con la sentenza, in data 2 luglio 2015, dal G.i.p. del Tribubale di Avellino per un reato dichiarato estinto ex art. 445 cod. proc. pen. con ordinanza del 25 ottobre 2021 A ragione della decisione osserva che la pena relativa a reato estinto già concretamente eseguita non può essere imputata a quella ancora da espiare sia pure inflitta per un reato commesso in precedenza 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denunzia violazione degli artt. 167 cod. pen., 445, comma 2, e 663 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Lamenta che il giudice dell'esecuzione ha trascurato che il cumulo in esecuzione, applicando i principi giurisprudenziali consolidatosi in materia, ha ritenuto, in via prioritaria, già espiata la pena ostativa alla concessione dei benefici penitenziari pari ad anni 4 mesi 1 di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 ottobre 2019 ma non quella, pari ad anni 1 mesi 10 inflitta dal G.i.p. del Tribubale di Avellino con la sentenza, in data 2 luglio 2015. Quest'ultima pena, tuttavia, non potendo essere eseguita perché il reato per cui è stata inflitta è stato successivamente dichiarato estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., deve essere scomputata da quella ancora da eseguire. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La Corte territoriale ha correttamente osservato che la pena riferita ad un reato dichiarato estinto per decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen., pur comportando "ipso iure" e senza necessità di una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, l'estinzione degli effetti penali ove già espiata sulla base di un titolo legittimo, non può essere decurtata da quella residua ancora da espiare. Tale particolare ipotesi non è, infatti, contemplata dall'art. 657 cod. proc. pen. che impone al pubblico ministero, nella determinazione della pena .detentiva da eseguire, di computare - oltre alla custodia cautelare o alle pene "sine titulo" purché rispettivamente subita o espiate "dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire" (commi 1 e 4) - le pene detentive espiate per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso (comma 2). 2. Dal tenore del provvedimento é dagli atti contenuti nel fasicolo trasmesso a questo Ufficio non è dato comprendere, però, se la pena estinta, come sembra sostenere il ricorrente, sia stata computata dal provvedimento del Pubblico ministero in corso di esecuzione nella "pena detentiva da eseguire", nonostante l'estinzione del reato oppure no. Nel primo caso l'ordine di esecuzione oggetto dell'incidente di esecuzione sarebbe illegittimo perché se è corretto affermare che la pena inflitta per un reato estintosi ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dopo l'avvenuta espiazione non può essere considerata come eseguita senza titolo o ad essa equiparata, è erroneo, invece, ritenere che la pena relativa ad un reato già estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. possa essere legittimamente scontata ed inclusa, quindi, nella pena residua da eseguire. 3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli che nell'esaminare l'istanza si atterrà ai principi enunciati, colmando le individuate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di
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