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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21813/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto della Corte di Appello di Palermo del 27.9-19.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 27.9-[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato il decreto del 23.3.2020 del Tribunale del capoluogo siciliano ordinando la revoca del sequestro del 10.10.2011 e della confisca dei beni e valori specificamente indicati in dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato nel resto il provvedimento impugnato respingendo gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri terzi interessati alla misura patrimoniale;

2. ricorre per cassazione, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 24 D. Lg.vo 159 del 2011: rileva infatti che il decreto è affetto da violazione di legge nella parte in cui ha confermato la confisca anche per i beni ritenuti nella sua disponibilità quand'anche acquisiti o realizzati in periodo antecedente agli indizi di pericolosità sociale; segnala che la Corte ha richiamato il principio della "perimetrazione temporale" dando conto degli indizi di appartenenza al sodalizio di stampo mafioso non antecedenti il 2006 ma ha tuttavia respinto l'appello con cui era stata chiesta la revoca della confisca per i beni acquisiti in epoca non successiva al 2005; ribadisce che qualora le dichiarazioni dei collaboratori o altre fonti di prova non consentano una perinnetrazione temporale diversa della pericolosità sociale, non è possibile estendere tale periodo sulla scorta di una mera presunzione;

6. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso; rileva infatti che la difesa finisce per proporre una rilettura delle risultanze in base alle quali il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto di desumere una pericolosità sociale del proposto estesa anche al quinquiennio precedente al 2006, deducendosi sostanzialmente un vizio di motivazione per illogicità e travisamento della prova; ribadisce che nel giudizio di legittimità per i procedimenti di prevenzione è consentito dedurre, sotto il profilo della violazione di legge, la motivazione apparente o sostanzialmente inesistente che nel caso di specie è invece congrua e coerente con i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di "perimetrazione cronologica" in ordine alla appartenenza a sodalizi di natura mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con decreto del 23.3.2020 il Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni 3 in relazione alla sua (giudizialmente) accertata appartenenza ad una associazione del cui all'art. 416bis cod. pen..

Nel contempo, il Tribunale aveva disposto la confisca di beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti appellanti nei confronti del provvedimento adottato il 23.3.2020. 1.2 Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] unitamente ai terzi interessati aveva proposto appello contro il decreto del Tribunale - sia quanto alla misura personale che alla misura patrimoniale - anche in ordine alla "perimetrazione temporale" della confisca sostenendo, in particolare, che essa era caduta su beni acquisiti in data antecedente il periodo in cui, alla stregua degli elementi valorizzati dagli stessi giudici della prevenzione, si era manifestata la sua ritenuta pericolosità sociale.

2. La Corte di Appello, nel dichiarare inammissibili le impugnazioni proposte su questo profilo dai terzi interessati, ha nel contempo respinto l'appello dell'odierno ricorrente fondando la sua decisione su considerazioni con le quali la difesa non si confronta. 2.1 Non è inutile premettere che in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, come avvenuto nel caso di specie, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 20717 del 21/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281389; Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017, Mangione ed altro, Rv. 271822). 2.2 Come accennato, il ricorso del Badagliacca, pur ammissibile, è tuttavia manifestamente infondato in quanto la difesa si limita a ribadire quanto già dedotto con l'atto di appello circa la necessaria coincidenza temporale tra il periodo di risalenza degli indizi di appartenenza al sodalizio, temporalmente riferibili al 2006-2008, e quello di acquisizione o realizzazione dei beni suscettibili di essere oggetto di confisca.

Se non ché, sul problema della "perinnetrazione temporale", già il Tribunale aveva argomentato sostenendo che sebbene gli accertamenti avessero coperto un arco temporale di tre anni dal 2006 al 2008, ciò non di meno la posizione ed ruolo di vertice ricoperto dal Badagliacca nel sodalizio doveva essere stato necessariamente preceduto da un periodo non breve di militanza in quanto "non è certo pensabile che ... potesse essere assurto ai vertici della famiglia (seppure 'approfittando' di un periodo di particolare fibrillazione, per i necessari riassetti conseguenti a numerosi arresti) e potesse pure aver guadagnato un tale credito presso esponenti di spicco (quali i [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Capizzi) senza una precedente militanza nel sodalizio" aggiungendo che "anche l'affidamento riposto dai [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotizzare di assegnargli l'incarico di eliminare fisicamente il cognato Buongusto contrasta con l'ipotesi che prima del 2006 il Badagliacca fosse totalmente estraneo dal sodalizio e pertanto non socialmente pericoloso" (cfr., dal decreto del Tribunale).

La Corte di Appello, dal canto suo, ha sottolineato che "il compito di reggere l'articolazione territoriale monrealese del sodalizio mafioso presuppone la sussistenza di un rapporto fiduciario intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e la cosa nostra che, a sua volta, trova, con tutta evidenza, il suo antecedente, logico e temporale, in una conoscenza approfondita, una frequentazione consolidata e una verificata disponibilità del Badagliacca nei confronti dell'associazione mafiosa, tali da giustificare l'affidamento che nei suoi confronti dimostravano di riporre soggetti di assoluto rilievo nell'ambito della consorteria criminosa quali i banditi [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 17 del decreto impugnato); di qui, secondo i giudici del merito, la conseguenza per cui "... la pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] deve essere condivisibilmente retrodatata [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle condotte ascrittegli consumate nel triennio 2006-2008 ..." sottolineandosi inoltre il carattere prudenziale di tale stima che aveva peraltro "... determinato il rigetto della confisca di una serie di beni, acquistati in epoca anteriore al 2000 con la conseguente revoca del sequestro e restituzione a ciascun avente diritto" (cfr., ancora, pag. 17 del decreto). 2.3 E' d'altra parte appena il caso di richiamare i principi affermati dalle SS.UU.

"Spinelli" secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo operando tuttavia una essenziale distinzione tra c.d. pericolosità generica, in relazione alla quale sono perciò suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale e la c.d. pericolosità qualificata, per la quale il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 14165 del 13/03/2018, Alma ed altro, Rv. 272377 in cui la Corte ha affermato che in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa; conf., su questo profilo, Sez. 5, Sentenza n. 49479 del 13/11/2019, Caputo, Rv. 277909; Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278328; Sez. 5 - , Sentenza n. 1543 del 23/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280667; Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281990; cfr., anche, per la applicazione del criterio della "ragionevolezza temporale" in materia di confisca per "allargata", Sez. 1, Sentenza n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone ed altro, Rv. 273612 e, anche, recentemente, Sez.

U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281561). 2.4 In definitiva, mentre la Corte ha motivato sulla necessità di una "perimetrazione temporale" che tenesse ragionevolmente conto della peculiarità del caso concreto e dei principi in materia di pericolosità "specifica", il ricorso, come detto, ha semplicemente ribadito la impossibilità di attingere beni acquisiti o realizzati in un periodo antecedente rispetto al triennio sopra indicato senza in alcun modo tener conto delle considerazioni e delle argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame di merito.

Il ricorso è perciò da questo punto di vista del tutto generico oltre che, per altro verso, proprio in quanto riferito a profili su cui la Corte di Appello ha motivato, non consentito perché relativo a motivi estranei ai confini propri del vizio di violazione di legge.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto della Corte di Appello di Palermo del 27.9-19.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27.9-[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato il decreto del 23.3.2020 del Tribunale del capoluogo siciliano ordinando la revoca del sequestro del 10.10.2011 e della confisca dei beni e valori specificamente indicati in dispositivo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha confermato nel resto il provvedimento impugnato respingendo gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri terzi interessati alla misura patrimoniale; 2. ricorre per cassazione, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 24 D. Lg.vo 159 del 2011: rileva infatti che il decreto è affetto da violazione di legge nella parte in cui ha confermato la confisca anche per i beni ritenuti nella sua disponibilità quand'anche acquisiti o realizzati in periodo antecedente agli indizi di pericolosità sociale; segnala che la Corte ha richiamato il principio della "perimetrazione temporale" dando conto degli indizi di appartenenza al sodalizio di stampo mafioso non antecedenti il 2006 ma ha tuttavia respinto l'appello con cui era stata chiesta la revoca della confisca per i beni acquisiti in epoca non successiva al 2005; ribadisce che qualora le dichiarazioni dei collaboratori o altre fonti di prova non consentano una perinnetrazione temporale diversa della pericolosità sociale, non è possibile estendere tale periodo sulla scorta di una mera presunzione; 6. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso; rileva infatti che la difesa finisce per proporre una rilettura delle risultanze in base alle quali il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto di desumere una pericolosità sociale del proposto estesa anche al quinquiennio precedente al 2006, deducendosi sostanzialmente un vizio di motivazione per illogicità e travisamento della prova; ribadisce che nel giudizio di legittimità per i procedimenti di prevenzione è consentito dedurre, sotto il profilo della violazione di legge, la motivazione apparente o sostanzialmente inesistente che nel caso di specie è invece congrua e coerente con i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di "perimetrazione cronologica" in ordine alla appartenenza a sodalizi di natura mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Con decreto del 23.3.2020 il Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni 3 in relazione alla sua (giudizialmente) accertata appartenenza ad una associazione del cui all'art. 416bis cod. pen.. Nel contempo, il Tribunale aveva disposto la confisca di beni intestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti appellanti nei confronti del provvedimento adottato il 23.3.2020. 1.2 Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] unitamente ai terzi interessati aveva proposto appello contro il decreto del Tribunale - sia quanto alla misura personale che alla misura patrimoniale - anche in ordine alla "perimetrazione temporale" della confisca sostenendo, in particolare, che essa era caduta su beni acquisiti in data antecedente il periodo in cui, alla stregua degli elementi valorizzati dagli stessi giudici della prevenzione, si era manifestata la sua ritenuta pericolosità sociale. 2. La Corte di Appello, nel dichiarare inammissibili le impugnazioni proposte su questo profilo dai terzi interessati, ha nel contempo respinto l'appello dell'odierno ricorrente fondando la sua decisione su considerazioni con le quali la difesa non si confronta. 2.1 Non è inutile premettere che in materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, come avvenuto nel caso di specie, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 20717 del 21/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281389; Sez. 1, Sentenza n. 50463 del 15/06/2017, Mangione ed altro, Rv. 271822). 2.2 Come accennato, il ricorso del Badagliacca, pur ammissibile, è tuttavia manifestamente infondato in quanto la difesa si limita a ribadire quanto già dedotto con l'atto di appello circa la necessaria coincidenza temporale tra il periodo di risalenza degli indizi di appartenenza al sodalizio, temporalmente riferibili al 2006-2008, e quello di acquisizione o realizzazione dei beni suscettibili di essere oggetto di confisca. Se non ché, sul problema della "perinnetrazione temporale", già il Tribunale aveva argomentato sostenendo che sebbene gli accertamenti avessero coperto un arco temporale di tre anni dal 2006 al 2008, ciò non di meno la posizione ed ruolo di vertice ricoperto dal Badagliacca nel sodalizio doveva essere stato necessariamente preceduto da un periodo non breve di militanza in quanto "non è certo pensabile che ... potesse essere assurto ai vertici della famiglia (seppure 'approfittando' di un periodo di particolare fibrillazione, per i necessari riassetti conseguenti a numerosi arresti) e potesse pure aver guadagnato un tale credito presso esponenti di spicco (quali i [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso Capizzi) senza una precedente militanza nel sodalizio" aggiungendo che "anche l'affidamento riposto dai [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotizzare di assegnargli l'incarico di eliminare fisicamente il cognato Buongusto contrasta con l'ipotesi che prima del 2006 il Badagliacca fosse totalmente estraneo dal sodalizio e pertanto non socialmente pericoloso" (cfr., dal decreto del Tribunale). La Corte di Appello, dal canto suo, ha sottolineato che "il compito di reggere l'articolazione territoriale monrealese del sodalizio mafioso presuppone la sussistenza di un rapporto fiduciario intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e la cosa nostra che, a sua volta, trova, con tutta evidenza, il suo antecedente, logico e temporale, in una conoscenza approfondita, una frequentazione consolidata e una verificata disponibilità del Badagliacca nei confronti dell'associazione mafiosa, tali da giustificare l'affidamento che nei suoi confronti dimostravano di riporre soggetti di assoluto rilievo nell'ambito della consorteria criminosa quali i banditi [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., pag. 17 del decreto impugnato); di qui, secondo i giudici del merito, la conseguenza per cui "... la pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] deve essere condivisibilmente retrodatata [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle condotte ascrittegli consumate nel triennio 2006-2008 ..." sottolineandosi inoltre il carattere prudenziale di tale stima che aveva peraltro "... determinato il rigetto della confisca di una serie di beni, acquistati in epoca anteriore al 2000 con la conseguente revoca del sequestro e restituzione a ciascun avente diritto" (cfr., ancora, pag. 17 del decreto). 2.3 E' d'altra parte appena il caso di richiamare i principi affermati dalle SS.UU. "Spinelli" secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo operando tuttavia una essenziale distinzione tra c.d. pericolosità generica, in relazione alla quale sono perciò suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale e la c.d. pericolosità qualificata, per la quale il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (cfr., Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 14165 del 13/03/2018, Alma ed altro, Rv. 272377 in cui la Corte ha affermato che in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa; conf., su questo profilo, Sez. 5, Sentenza n. 49479 del 13/11/2019, Caputo, Rv. 277909; Sez. 6, Sentenza n. 5778 del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278328; Sez. 5 - , Sentenza n. 1543 del 23/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280667; Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281990; cfr., anche, per la applicazione del criterio della "ragionevolezza temporale" in materia di confisca per "allargata", Sez. 1, Sentenza n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone ed altro, Rv. 273612 e, anche, recentemente, Sez. U, Sentenza n. 27421 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281561). 2.4 In definitiva, mentre la Corte ha motivato sulla necessità di una "perimetrazione temporale" che tenesse ragionevolmente conto della peculiarità del caso concreto e dei principi in materia di pericolosità "specifica", il ricorso, come detto, ha semplicemente ribadito la impossibilità di attingere beni acquisiti o realizzati in un periodo antecedente rispetto al triennio sopra indicato senza in alcun modo tener conto delle considerazioni e delle argomentazioni sviluppate dai giudici del gravame di merito. Il ricorso è perciò da questo punto di vista del tutto generico oltre che, per altro verso, proprio in quanto riferito a profili su cui la Corte di Appello ha motivato, non consentito perché relativo a motivi estranei ai confini propri del vizio di violazione di legge. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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