CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo Stato, domiciliata digitalmente exlege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –Numero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026e nei confronti diAntoniacomi Diego, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carrillo MariaGrazia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CuratoloCarlo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeSerio Vito, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IratoStefano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MontaltoGiuseppina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RossittoBianca Rosa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];– intimati –e diMinistero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università edella Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze;– intimati –nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GrecoMaria Rosaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PolledriMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TrovatoSalvatore, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –Numero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026controPresidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministerodell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente exlege;– resistenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 328/2024,depositata il 17 gennaio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi medici, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati inepigrafe, convennero davanti al Tribunale di Roma, nel 2015, laPresidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salutee il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna,in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazionedelle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.Esposero a fondamento di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senzapercepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dallanormativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazionea decorrere dall’anno accademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioniconvenute, in via alternativa a titolo di risarcimento.2. L’adito Tribunale, con sentenza n. 14539 del 2018, rigettò ledomande dei ricorrenti oggi difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per intervenutaprescrizione del diritto azionato; rigettò anche quella proposta dal dott.[OSCURATO:PERSONA], non perché prescritta (risultando in suo favore un validoNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026Medicina Legale e delle Assicurazioni) non compresa tra quelle comuni atutti gli Stati membri o a due o più di essi e nemmeno tra quellemenzionate dagli artt. 5 o 7 della Direttiva “riconoscimento” 75/362/CEEdel Consiglio del 16 giugno 1975.3. Pronunciando sui gravami interposti dai medici, la Corte d’appellodi Roma, con sentenza n. 328/2024, resa pubblica il 17 gennaio 2024,ha rigettato quelli proposti da coloro per i quali il Tribunale avevaritenuto estinto per prescrizione il diritto azionato, condividendo sulpunto la decisione di primo grado, mentre ha accolto l’appello delloIanni, conseguentemente condannando, in parziale riforma dellasentenza impugnata, la Presidenza del Consiglio dei ministri alpagamento in favore dello stesso della somma di euro 8.950,00, oltreinteressi legali dalla costituzione in mora al saldo.Al riguardo e per quanto ancora in questa sede interessa ha cosìtestualmente motivato: «lo stesso D.M. 1991 aveva ritenuto diconformarsi in modo più specifico alle norme comunitarie evidentementeritenendo che la specializzazione dell’appellante fosse equipollente aquella comune a due o più Stati membri. In particolare, lo stesso D.M.30 gennaio 1998 ha individuato le discipline equipollenti al finedell’accesso al ruolo dirigenziale del personale sanitario del Serviziosanitario nazionale ricomprendendo chiaramente anche lespecializzazioni i cui diplomi sono stati perseguiti dagli appellanti rispettoa quelle previste dall’art. 7 Direttiva 75/362/CEE. Ne consegue, chemotivi di coerenza dell’ordinamento impongono di ritenere che lafrequenza dei corsi di specializzazione sopra indicati diano diritto allacorresponsione dell’adeguata remunerazione prevista dalla normativacomunitaria senza che ad impedirlo possa farsi ricorso al principio diirretroattività del D.M. 1991 visto che esso non fa altro che prenderequelle già presenti in altri Stati. In particolare, la specializzazione delloIanni è presente nella Tabella delle equipollenze …».4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi,Numero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026nell’ordine:─ la Presidenza del Consiglio dei ministri, con un motivo, cui resiste ildott. [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso, mentre restano intimatii Ministeri e gli altri trentanove medici assistiti in appello dall’Avv.Tortorella cui detto ricorso è stato notificato;─ [OSCURATO:PERSONA] e altri venti medici (elencati in epigrafe) difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni neicui confronti detto secondo ricorso è stato notificato non hannodepositato controricorso, ma c.d. «atto di costituzione», «al solo finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione» (nel presenteprocedimento non tenuta, essendo stata per esso fissata la trattazionenelle forme dell’odierna adunanza camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc.civ.).Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA]. Rilievi preliminari.1. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto propostiavverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattatiunitariamente.2. Per stabilire quale dei due vada considerato come ricorso principaleoccorre aver riguardo all’ordine cronologico di proposizione.Poiché il ricorso per cassazione si «propone» con la notifica (arg. exart. 330 c.p.c.), mentre il tempestivo deposito nei venti giorni successivine è solo condizione di procedibilità (art. 369, primo comma, c.p.c.), èla data di notifica che costituisce l’elemento da porre a base di tale ordinecronologico: il ricorso notificato in data più remota è quello proposto perprimo e, come tale, andrà considerato quale ricorso principale.Solo in caso di notifiche in pari data, bisogna far riferimento alle datedi deposito dei ricorsi, considerandosi in tal caso principale il ricorsodepositato per primo e, di conseguenza, incidentale quello depositatosuccessivamente (v. Cass. n. 4088 del 1983; n. 27932 del 2025; n.32071 del 2025; n. 33662 del 2025; n. 7759 del 2026).Numero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026Nella specie, pertanto, ricorso principale deve considerarsi quelloproposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, notificato in data 4luglio 2024 e depositato il successivo 12 luglio 2024, prima dunque delricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], notificato in data 15 luglio 2024e depositato il 26 luglio 2024.3. Quest’ultimo deve dunque considerarsi a tutti gli effetti qualericorso incidentale.Ciò ha importanti conseguenze sul piano della valutazione della suatempestività.Occorre, infatti, rammentare che, per il principio dell'unicità delprocesso di impugnazione contro una stessa sentenza, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo eperciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente ilcontroricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsiessenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto asé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata inprimo luogo al rispetto delle forme e dei termini risultanti dal combinatodisposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini(l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (v., exmultis, Cass. n. 36057 del 23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n.26622 del 06/12/2005), il cui rilievo si prospetta in via ulteriore esoggiace, come si dirà, anche alla disciplina emergente dall’art. 334c.p.c.A tal fine, però, nella specie, trattandosi di ricorsi propostisuccessivamente al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore dellemodifiche apportate a tali disposizioni dall’art. 3, comma 27, lett. f), n.2) e lett. g), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia),giusta quanto disposto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 35,comma 5, d.lgs. cit., l’attività cui aver riguardo per stabilire latempestività del ricorso incidentale non potrà essere la sua notifica (nellaspecie avvenuta, come detto, il 15 luglio 2024), ma dovrà essere il suoNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026deposito (nella specie avvenuto il 26 luglio 2024).Ai sensi, infatti, del nuovo testo delle citate norme il controricorso, econ esso l’eventuale ricorso incidentale, non devono più proporsimediante notifica ma mediante deposito «entro quaranta giorni dallanotificazione del ricorso».4. Ne discende, in conclusione, che, nella specie, il ricorso incidentalea ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], occorrendo aver riguardo unicamentealla data del suo deposito in cancelleria (come detto, 26 luglio 2024),risulta bensì tempestivo rispetto al termine interno di ammissibilità dacomputarsi rispetto alla data di notifica del ricorso principale (4 luglio2024), in quanto depositato entro i successivi quaranta giorni, ma deveconsiderarsi tardivo rispetto al termine esterno per impugnare di seimesi (art. 327 c.p.c.), decorrente dalla pubblicazione della sentenza(nella specie avvenuta, come detto, il 17 gennaio 2024).II. Ricorso principale.1. Con l’unico motivo di ricorso ─ rubricato «corso di specializzazionenon incluso nelle direttive eurounitarie; insussistenza del diritto alrisarcimento del danno; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7delle direttive CEE n. 75/362 e 75/363, delle direttive nn. 82/76, 93/16,legge n. 370/99, nonché degli artt. 117 cost. e 1218 c.c. in relazioneall’art. 360, comma I, n. 3) c.p.c.» ─ la Presidenza del Consiglio deiMinistri lamenta che erroneamente la Corte d’appello abbia riconosciutoal dott. [OSCURATO:PERSONA] il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimentodelle direttive eurounitarie in materia di medici specializzandi, rilevandoche, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea e di questa Corte, il diritto all’adeguata remunerazione ed alcorrelato risarcimento del danno sussiste solo ove la specializzazionerientri tra quelle espressamente menzionate nelle direttive 75/362/CEEe 75/363/CEE – come coordinate nella direttiva 93/16/CEE – e risulticomune a tutti, o almeno a due o più, Stati membri, condizioni che nonricorrono per il corso di Medicina legale e delle assicurazioni frequentatodal resistente.Rileva che tale specializzazione è stata ripetutamente qualificata daNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026questa Corte come estranea agli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 delledirettive CEE n. 75/362 e 75/363 e, pertanto, inidonea a fondare il dirittoad alcuna remunerazione o al risarcimento del danno da mancato otardivo recepimento delle direttive, come affermato, tra l’altro, dalledecisioni nn. 25465/2020, 8377/2020, 19120/2019, 28440/2020,25414/2022 e 35571/2023.III. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA])1. Con l’unico motivo del proprio ricorso i ricorrenti difesi dall’Avv.Tortorella denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principiin materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivorecepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 delTrattato CEE, dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte,del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Cortedi Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n.1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi cod. civ. e degliartt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n.257 …, nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99» (così testualmentenella rubrica).Sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumererilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.La Corte d’appello avrebbe quindi errato, mancando di considerareche la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull’azione esperibilee la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unicadello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del casoda investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare laNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.IV. Scrutinio dei motivi del ricorso principale1. L’unico motivo posto a fondamento del ricorso principale meritaaccoglimento, sebbene per ragioni diverse da quelle dedotte dalleamministrazioni ricorrenti.La censura svolta invero non sembra cogliere la ragione fondante ladecisione impugnata, rappresentata dal rilievo attribuito dalla Corteterritoriale ai decreti ministeriali del 1991 e del 1998, ritenuti espressividi un riconoscimento con effetto retroattivo della equipollenza ai fini indiscorso delle specializzazioni ivi considerate. Gli argomenti di criticasvolti in ricorso si risolvono, infatti, nella considerazione della mancatainclusione della specializzazione conseguita dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nelle direttiveeuropee e nella mancata dimostrazione della sua equipollenza ad alcunadi quelle comuni a due o più Stati membri, che sono circostanze nondisconosciute nella sentenza impugnata, ma ivi ritenute superabili allaluce del successivo intervento dei menzionati dd.mm.Nondimeno il motivo merita accoglimento sulla base della correttaqualificazione della fattispecie cui questa Corte può e deve provvedere,indipendentemente dalle ragioni esposte in ricorso, per la naturastrettamente in iure della questione posta, non implicando tale operaqualificatoria alcuna immutazione del fondamento in fatto delladomanda, né la postulazione di fatti diversi da quelli accertati nelgiudizio di merito.Ciò in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui «in ragione della funzione del giudizio dilegittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione dellalegge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui alsecondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. (là dove consente lasalvezza dell'assetto di interessi, per come regolato dalla sentenza dimerito, allorquando la soluzione della questione di diritto data dallasentenza impugnata sia errata e, tuttavia, esista una diversa ragionegiuridica, che, senza richiedere accertamenti di fatto, sia idonea agiustificare la soluzione della controversia sancita dal dispositivo dellaNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026sentenza in relazione alla questione sollevata dal motivo di ricorso),deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto deifatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevatadal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamenteindicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che taleindividuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nellefasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessasentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento diulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio delpotere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio delmonopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni insenso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possarilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica delladomanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di unaeccezione in senso stretto» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19132 del29/09/2005, Rv. 586707; cui adde, conff., tra le pronunce massimate,Cass. n. 6935 del 22/03/2007, Rv. 597297; n. 10841 del 17/05/2011,Rv. 617225; n. 3437 del 14/02/2014, Rv. 629913; n. 18775 del28/07/2017, Rv. 645168; n. 26991 del 05/10/2021, Rv. 662510; n.8208 del 28/03/2025, Rv. 674288).Nell’esercizio del detto potere/dovere di corretta qualificazionegiuridica della fattispecie deve dunque rilevarsi l’erroneità in parte quadella sentenza impugnata.1.1. Ciò anzitutto, e in via assorbente, perché la specializzazione inquestione (Medicina legale e delle assicurazioni) non è compresa neglielenchi di cui ai menzionati dd.mm.1.2. In ogni caso perché, se anche lo fosse stata, tale inclusione nonavrebbe potuto comunque comportare l’effetto retroattivo postulato insentenza.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 26603 del14/10/2024, hanno affermato che «i medici che, prima del 1991, hannoiniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplatadalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - eNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026della quale non sia stata dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivipreviste - non hanno diritto al risarcimento del danno nei confronti delloStato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla rilevandoche la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa traquelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economicheeuropee" dal d.m. 31 ottobre 1991».Nell’occasione le Sezioni Unite ─ pronunciando nell’interesse dellalegge ai sensi dell’art. 363 c.p.c. (atteso che anche le specializzazioni dicui in quella sede si discuteva, tra cui anche quella in Medicina legale edelle assicurazioni, non risultavano comunque comprese nelle tabelle diequipollenza stabilite dal d.m. 31 ottobre 1991) ─ hanno escluso ildiritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive comunitariein favore dei medici che abbiano iniziato, prima del 1991, una scuola dispecializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e75/363/CEE, ancorché successivamente dichiarata equipollente dal d.m.31 ottobre 1991.È stato in tal senso chiarito, e va qui ribadito, che l’art. 8 della direttiva75/362/CEE non imponeva agli Stati membri alcun obbligo diriconoscere o equiparare ulteriori specializzazioni, limitandosi adisciplinare il riconoscimento dei titoli ai fini della libera circolazioneprofessionale. Ne consegue che il diritto alla remunerazione – e alcorrelato risarcimento – sorge esclusivamente in presenza dispecializzazioni previste dalle direttive ovvero di una equipollenza difatto, tempestivamente allegata e provata.Il d.m. 31 ottobre 1991, adottato in attuazione del d.lgs. 257/1991,ha natura non retroattiva e non può fondare pretese risarcitorie perperiodi anteriori alla sua entrata in vigore, riferite a specializzazioni chelo Stato non era tenuto a remunerare. L’inclusione postuma di talispecializzazioni tra quelle “conformi alle norme comunitarie” è pertantoirrilevante ai fini del risarcimento per tardiva attuazione delle direttive.V. Scrutinio del ricorso incidentale.1. Il ricorso incidentale si espone ad un preliminare ed assorbenterilievo di inammissibilità in quanto proposto tardivamente oltre laNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026scadenza del termine lungo per impugnare, dovendosi a tal fine averriguardo, per le ragioni già sopra illustrate (v. supra, «Ragioni delladecisione», par. I.4), alla data del deposito telematico e non a quelladella sua notifica.2. Né potrebbe predicarsene la mera inefficacia, ai sensi dell’art. 334c.p.c., in conseguenza della inammissibilità del ricorso principale.L’art. 334 c.p.c., infatti, consente il ricorso incidentale tardivo solo alleparti «contro le quali è proposta impugnazione» e «a quelle chiamate aintegrare il contraddittorio a norma dell’art. 331», quali non possonoconsiderarsi ─ né le une, né le altre ─ le parti odierne ricorrentiincidentali, che hanno in causa la posizione di meri litisconsorti facoltativiper effetto di cumulo soggettivo di domande, cui il ricorso principale èstato notificato solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 332 c.p.c.3. Ciò precisato, è appena il caso di rilevare, ad abundantiam, che aduguale esito di inammissibilità si sarebbe dovuto, comunque, giungereanche per ragioni intrinseche legate al contenuto del ricorso incidentale,per la patente inammissibilità, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., dell’unico motivo che ne è posto a fondamento.3.1. La Corte territoriale, infatti, ha motivato sul punto richiamandosial consolidato indirizzo di questa Corte con cui è stato chiarito in modounivoco e ripetuto che il diritto al risarcimento del danno da tardiva eincompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei mediciammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel terminedecennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999)della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il dirittoad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro,risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo, rendendo definitivo l'inadempimento soggettivo residuo[cfr. Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816; Cass.31/08/2011, n. 17868; Cass. 20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016,n. 23199; indirizzo sempre confermato, da più di seicento successiviarresti, come, ad esempio, per segnalarne solo alcuni tra i più recenti:Numero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n. 17619 del 2022; Sez. U. n.18640 del 2022; Cass. n. 13758 del 2018; n. 16452 del 2019; n. 1589del 2020; n. 14112 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 41677 del 2021; n.41750 del 2021; n. 39421 del 2021; n. 2201 del 2022; n. 4198 del2022; n. 4202 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 18684 del 2022; n. 25363del 2022; n. 25414 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 32957 del 2022; n.32958 del 2022; n. 32959 del 2022; n. 32960 del 2022; n. 3230 del2023; n. 3284 del 2023; n. 3863 del 2023; n. 4069 del 2023; n. 4085del 2023; n. 4088 del 2023; n. 4089 del 2023; n. 12702 del 2023; n.12815 del 2023; n. 14478 del 2023; n. 14618 del 2023; n. 16365 del2023; n. 36556 del 2023; n. 29076 del 2024; n. 29334 del 2024; n.10781 del 2025; n. 10782 del 2025; n. 11318 del 2025; n. 18536 del2025; n. 27932 del 2025; n. 27938 del 2025; n. 30155 del 2025; n.30156 del 2025; n. 30158 del 2025; n. 33662 del 2025; n. 1118 del2026; n. 1516 del 2026; nn. 5518-5519 del 2026; n. 5529 del 2026; n.7759 del 2026; n. 7794 del 2026; n. 7797 del 2026; n. 7800 del2026].Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievosecondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizionenell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE,relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi dispecializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991,n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Statoitaliano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessarirequisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'annoaccademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con laL. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad unaborsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenzeirrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gliaventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art.11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Statonon avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativaEuropea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennaleNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, datadi entrata in vigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative adaspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto modo dirimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso taleda non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizioneallora effettuato.È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione nonincide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione equindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerziae il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisognodi iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della naturadell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa,quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcunriflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Stato inpersona della Presidenza del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazionein giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestualealla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapportoprocessuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art.Numero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/20264 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649),sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzionedella prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) ─ nellafattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttivanei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando chedalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi cheil destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statalee non nell'autonomia universitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sonoposti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma,pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale -anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui sirimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stata alcunaindicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discusso delladecorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina deltrattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 deld.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, infavore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorreredall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anniantecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale direcepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, inparticolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36Numero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo conriguardo alla misura della borsa di studio (Cass., 14/03/2018, n. 6355,e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo,Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilitauna remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva delladisciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, cheesclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere laprescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcunairragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incrementoprevisto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi dispecializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamentesituazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019, n. 4809;18/02/2021, n. 4307).3.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaincertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinviopregiudiziale che i ricorrenti sollecitano.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrentidi promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno datardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve ora aggiungersi chenessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto arispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezzacirca l’individuazione del giudice munito di giurisdizione a conosceredella relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione,dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediatomediante lo strumento del regolamento di giurisdizione.3.3. Mette conto peraltro rimarcare che le stesse citate sentenzecapofila (Cass. nn. 10813-10816 del 2011) si erano assai chiaramentee con ampia motivazione espresse in tal senso – in particolare neiNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026paragrafi 4.4, 4.5 e poi 10.2 (cui si rimanda) – evidenziando come ognidubbio di compatibilità, con la giurisprudenza della Corte di giustiziaU.E., della soluzione data alla questione del termine di prescrizione edella relativa decorrenza non avesse ragione di sussistere alla luce delleindicazioni traibili dalle pronunce successive alla sentenza Francovich esegnatamente dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].VI. Conclusioni.1. In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata devedunque essere cassata nella parte in cui ha pronunciato condanna dellaPresidenza del Consiglio dei ministri in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA].2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puòessere decisa, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigettodella domanda risarcitoria proposta dal suddetto.Avuto tuttavia riguardo al contrastante esito dei due gradi del giudiziodi merito equo appare compensarne le spese per intero tra le parti.3. Per il criterio della soccombenza il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] invece essere condannato, al pagamento, in favore dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate anch’esse in dispositivo.4. Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, neiconfronti della quale vige il sistema della prenotazione a debitodell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleriae di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deveessere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come giàritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028;Cass. n. 1058 del 2019).5. Non v’è luogo invece a provvedere sulle spese in relazione al ricorsoproposto a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata svoltarispetto ad esso attività difensiva dalle amministrazioni intimate.6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulterioreNumero registro generale 15595/2024Numero sezionale 1342/2026Numero di raccolta generale 11579/2026Data pubblicazione 28/04/2026importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previstoper il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Maccoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo delricorso principale accolto; decidendo nel merito, rigetta la domandaproposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Compensa per intero tra lo stesso el’amministrazione ricorrente le spese di entrambi i gradi del giudizio dimerito.Condanna il controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento, in favoredella ricorrente principale, delle spese processuali del presente giudiziodi legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca